Home NotizieItalia Lacrime e sangue: ecco cosa cambia con il DL Monti. Tutte le novità, punto per punto

Lacrime e sangue: ecco cosa cambia con il DL Monti. Tutte le novità, punto per punto

da Redazione

 

mario-monti-VespaTante le novità introdotte dal Decreto Legge firmato dal Premier Mario Monti, e sono dolori. Le famose lacrime e sangue annunciate, dalla reintroduzione della tassa sulla prima casa alla riforma delle pensioni introdotta per Decreto. Cliccando sul link qui sotto è possibile scaricare il testo integrale del D. L. “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”.

 

 

IL TESTO INTEGRALE DEL DECRETO MONTI (pdf)

 

 

Aiuto alla crescita economica (ACE) – Deduzione dei rendimenti nozionali del nuovo capitale

Con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011, viene prevista la possibilità per le società di capitali residenti soggette ad IRES (art. 73, lett. a) e b) TUIR) e per le imprese individuali, le Snc e le Sas in contabilità ordinaria di dedurre un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio. Per le società non residenti (art. 73, lett. d) TUIR) l’agevolazione spetta alle stabili organizzazioni in Italia. Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio si determina applicando un’apposita aliquota percentuale (determinata con un futuro D.M. entro il 31 gennaio) alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010. Il D.M. che individuerà l’aliquota percentuale terrà conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici, aumentabili di ulteriori tre punti percentuali a titolo di compensazione del maggior rischio. La parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito dei periodi d’imposta successivi.

Previste anche le modalità tecnico‐operative per determinare il capitale proprio esistente alla chiusura dell’esercizio in corso nel primo anno di applicazione della disposizione nonché altri aspetti legati al calcolo degli incrementi e decrementi di patrimonio.

 

 

IRAP – Estensione del cuneo fiscale

Aumenta la deduzione, ai fini delle imposte sul reddito, di una parte dell’IRAP versata dai contribuenti, attualmente fissata al 10%. In particolare, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, è ammesso in deduzione dal reddito d’impresa un importo pari all’IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle vecchie deduzioni già previste e relative ai contributi INAIL, spese per apprendisti, disabili, personale assunto con contratti di formazione e lavoro (art. 11, co. 1, lett. a), per le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci (art. 11, co. 1‐bis), forfetarie (art. 11, co. 4‐bis) e per i lavoratori dipendenti, in misura pari a 1.850 euro per ciascun lavoratore sino a cinque, per i soggetti con valore della produzione netta inferiore a 400.000 euro (art. 11, co. 4‐bis1).

 

 

Fondi strutturali – Fondo per favorire lo sviluppo

Al fine di incentivare lo sviluppo economico, viene istituito un apposito Fondo di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

 

 

Detrazione ristrutturazioni edilizie – Ridefinizione e entrata a regime dal 2012

La detrazione del 36% relativa alle spese per manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazioni edilizie (art. 3, co,. 1, lett. a‐d) D.P.R. n. 380/2001), sino ad un ammontare di 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare viene riscritta e inserita nel TUIR (art. 16‐bis).

I soggetti beneficiali, le tipologie di immobili e le regole applicative della detrazione rimangono, sostanzialmente, quelle attualmente previste. La “nuova” detrazione è a regime (quindi, non è più soggetta a scadenza) e spetta per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2012.

 

 

ISEE – Introduzione per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali

Vengono riviste, con un prossimo D.P.C.M, le modalità di determinazione dell’ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) al fine di rafforzare la rilevanza degli elementi di ricchezza patrimoniale della famiglia, nonché della percezione di somme anche se esenti da imposizione fiscale.

Lo stesso decreto dovrà stabilire quali sono le agevolazioni fiscali e tariffarie, nonché le provvidenze di natura assistenziale che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, non possono essere più riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore alla soglia individuata dal decreto stesso. Restano, comunque, fermi anche i requisiti reddituali già previsti dalla normativa vigente.

 

 

Equo indennizzo e pensioni privilegiate – Eliminazione

Fatta salva la tutela derivante dall’assicurazione obbligatoria INAIL, vengono eliminati gli istituti previdenziali relativi alle cause di servizio, al rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, all’equo indennizzo e alla pensione privilegiata (eccetto che per chi ha in corso tali procedimenti e per il comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico).

 

 

Sistema creditizio – Misure per la stabilità

Vengono introdotte alcune misure per garantire la stabilità del sistema creditizio italiano.

Tra le altre cose:

• il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare gli emendamenti all’Accordo istitutiva della Banca Europea per la ricostruzione e lo sviluppo adottati lo scorso 30 settembre:

• il Ministro dell’economia e delle finanze, fino al 30 giugno 2012, è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato sulle passività delle banche italiane, con scadenza da tre mesi fino a cinque anni o, a partire dal 1 gennaio 2012, a sette anni per le obbligazioni bancarie garantite di cui all’art. 7‐bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, e di emissione successiva alla data di entrata in vigore del D.L.;

• lo Stato può garantire, entro determinati limiti e a determinate condizioni, gli strumenti finanziari di debito emessi dalle banche.

 

 

Credito d’imposta per imposte anticipate – modifiche

Modificata la procedura di utilizzo del credito d’imposta per imposte anticipate disciplinata nei commi da 55 a 58 dell’articolo 2 del D.L. n. 225/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10/2011.

In particolare, tra le altre, vengono introdotte le seguenti disposizioni:

• con decorrenza dal periodo d’imposta in corso alla data di approvazione del bilancio, non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate in credito d’imposta;

• la quota delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio relative alle perdite di cui all’art. 84 Turi, e derivante dalla deduzione dei componenti negativi di reddito è trasformata per intero in crediti d’imposta;

• la disciplina di cui si discute si applica anche ai bilanci di liquidazione volontaria ovvero relativi a società sottoposte a procedure concorsuali o di gestione delle crisi, ivi inclusi quelli riferiti all’amministrazione straordinaria e alla liquidazione coatta amministrativa di banche e altri intermediari finanziari vigilati dalla Banca d’Italia;

• il credito d’imposta ora può essere rimborsabile ovvero può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione o ceduto al valore nominale. Inoltre, viene eliminata la disposizione che prevedeva l’indeducibilità dei componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate in credito d’imposta.

 

 

Semplificazioni contabili e fiscali – regime premiale per favorire la trasparenza

Dal 1° gennaio 2013, i soggetti che svolgono attività artistica o professionale o attività d’impresa in forma individuale o sotto forma di società di persone possono beneficiare delle seguenti agevolazioni:

a) semplificazione degli adempimenti amministrativi;

b) assistenza negli adempimenti amministrativi da parte dell’Amministrazione finanziaria;

c) accelerazione del rimborso o della compensazione dei crediti IVA;

d) per i contribuenti non soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore, esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui (art. 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, D.P.R. n. 600/1973 e art. 54, secondo comma, ultimo periodo, D.P.R. n. 633/1972);

e) riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento (la disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 cpp per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74/2000).

Le condizioni per avere tale benefici sono:

a) inviare telematicamente all’Agenzia delle entrate i corrispettivi, le fatture emesse e ricevute e le risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura;

b) istituire un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all’attività artistica, professionale o di impresa esercitata.

Le modalità operative saranno oggetto di un apposito provvedimento il quale, tra le altre cose, potrà disporre anche la possibilità, per l’Agenzia delle entrate, di fare, per conto del contribuente, tutti gli adempimenti dichiarativi IVA, il mod. 770 semplificato e i CUD.

Inoltre, per chi non è in contabilità ordinaria, è prevista, nel rispetto dei suddetti requisiti, la possibilità di optare per determinare il reddito per cassa (con predisposizione automatica da parte dell’Agenzia delle entrate, delle dichiarazioni IRPEF/IRAP), non tenere le scritture contabili e non eseguire i versamenti periodici e l’acconto IVA.

Infine, a partire dal periodo d’imposta 2011, sono previste agevolazioni anche per i contribuenti congrui agli studi di settore che risultano in regola sia con le comunicazioni ai fini degli studi che con la coerenza degli stessi. Essi godono di una preclusione agli accertamenti basati su presunzioni semplici e di un anno in meno relativamente al periodo di decadenza dall’accertamento.

 

 

Contrasto all’evasione fiscale – Emersione di base imponibile

Per combattere più incisivamente l’evasione fiscale viene previsto:

• l’applicazioni di sanzioni penali (art. 76 D.P.R. n. 445/2000) per chi, a seguito delle richieste avanzate ai fini accertativi dall’Agenzia delle entrate o dalla Guardia di Finanza, esibisce o trasmette documenti falsi in tutto o in parte o fornisce informazioni non corrispondenti al vero;

• dal 1° gennaio 2012, il potenziamento dell’attività di trasmissione periodica dei dati da parte degli operatori finanziari;

• la revisione della norma contenuta nel D.L. sviluppo (art. 7, D.L. n. 70/2011) in materia di accessi; in particolare, vengono eliminati il termine di durata degli accessi in massimo 15 giorni, la ripetizione non degli stessi per periodi di tempo inferiori al semestre, la conseguente responsabilità per illecito disciplinare per i dipendenti pubblici in caso di mancato rispetto di tali termini;

• il ritorno al passato per i consigli tributari: infatti, è eliminata la disposizione che aveva legato l’aumento al 100% dell’aliquota di compartecipazione dei comuni in materia di lotta all’evasione all’istituzione, entro il 31 dicembre 2011, dei consigli tributari (art. 18, co. 2, 2‐bis e 3 D.L. n. 78/2010 e art. 1, co. 12‐quater D.L. n. 138/2011).

 

 

Contrasto all’evasione fiscale – Riduzione del limite per l’uso del contante

Passa da 2.500 a 1.000 euro l’importo massimo di utilizzo del denaro contante. I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore 1.000 euro, esistenti alla data di entrata in vigore del D.L., sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 31 dicembre 2011.

Inoltre, viene previsto un uso esteso degli strumenti di pagamento elettronici anche da parte delle P.A., specialmente per quelli superiori a 500 euro.

 

 

Imposta municipale propria (IMU) – Anticipo al 2012

L’operatività dell’imposta municipale propria (c.d. IMU) introdotta dal decreto sul federalismo municipale (art. 8 e 9 D.Lgs. n. 23/2011) viene anticipata al 1° gennaio 2012. Infatti, tale imposta, nella versione prevista dal D.L. in discussione, si applicherà dal 2012 al 2014 in via sperimentale per poi entrare a regime dal 2015.

La struttura della nuova imposta ricalca sostanzialmente quella dell’ICI (che va a sostituire, salvo smentite, insieme alla componente immobiliare dell’IRPEF e relative addizionali anche se a copertura di quest’ultime viene prevista una quota aggiuntiva a favore delle casse statali).

Sul piano pratico, il valore dei fabbricati su cui si applica la nuova imposta si determina moltiplicando la rendita catastale, rivalutata del 5% dei seguenti coefficienti:

• 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l’imposta comunale sugli immobili;

• 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

• 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

• 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D;

• 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 120.

L’aliquota base è pari allo 0,76% (con la possibilità di aumento/diminuzione dello 0,3% ad opera dei comuni), mentre per l’abitazione principale è fissata allo 0,4% (con la possibilità di aumento/diminuzione da parte dei comuni dello 0,2%); per quest’ultima, inoltre, è prevista una deduzione massima di 200 euro.

Invece, i fabbricati rurali scontano l’aliquota dello 0,4% (abbattibile dello 0,1%). Infine, per i versamenti si applicheranno le stesse regole previste per i versamenti unitari, quindi con mod. F24 (art. 17 D.Lgs. n. 241/1997).

 

 

Fiscalità locale – modifiche alla compartecipazione del gettito IVA

Negli anni 2012, 2013 e 2014 non trova applicazione la disposizione che prevede l’assegnazione del gettito IVA ai comuni sulla base del gettito IVA, suddiviso per il numero degli abitanti di ciascun comune (art. 2, comma 4, ultimo periodo D.Lgs. n. 23/2011).

 

 

Fabbricati rurali – Accatastamento

Riaperti i termini per accatastare i fabbricati rurali, come previsto dall’art. 7 del D.L. n. 70/2011.

La scadenza per presentare la domanda di variazione della rendita catastale viene fissata al 31 marzo 2012.

 

Tributo comunale sui rifiuti e servizi – istituzione dal 2013

Introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2013, un nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi che andrà a coprire i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

Il nuovo tributo accorpa la vecchia TARSU, TOSAP/COSAP e va versato in quattro rate trimestrali (gennaio, aprile, luglio, e ottobre) o in unica soluzione entro giugno.

 

 

Accise sui carburanti – rideterminazione

Riviste, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le aliquote delle accise sui carburanti che vengono così stabilite:

a) benzina e benzina con piombo: euro 704,20 per mille litri;

b) gasolio usato come carburante: euro 593,20 per mille litri;

c) gas di petrolio liquefatti usati come carburante: euro 267,77 per mille chilogrammi;

d) gas naturale per autotrazione: euro 0,00331per metro cubo.

Ulteriori ritocchi sono disposti per il 2013, mentre viene confermata la sterilizzazione degli aumenti per gli esercenti attività di autotrasporto.

 

 

Auto di lusso – Addizionale

Introdotta, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone, limitatamente a quelli immatricolati nei tre anni precedenti alla data del pagamento, una addizionale erariale pari a 20 euro per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a 170 chilowatt. L’addizionale va versata con mod. F24 con elementi identificativi entro gli stessi termini per il pagamento della tassa automobilistica ordinaria. Per le autovetture con più di tre anni di vita resta confermata l’addizionale per i veicoli con potenza superiore a 225 Kw introdotta dal D.L. n. 98/2011 (art. 23, comma 21).

 

 

Imbarcazioni da diporto – tassa annuale di stazionamento

Introdotta, dal 1° maggio 2012, una tassa annuale di stazionamento per le unità da diporto che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche, anche se in concessione a privati.

La tassa è calcolata per ogni giorno, o frazione di esso, nelle misure di seguito indicate:

a) euro 5 per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri;

b) euro 8 per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri;

c) euro 10 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;

d) euro 30 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 24 metri;

e) euro 90 per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;

f) euro 207 per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri;

g) euro 372 per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri;

h) euro 521 per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri;

i) euro 703 per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri.

La tassa è ridotta alla metà per le unità con scafo di lunghezza fino ad 12 metri utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e della Laguna di Venezia, nonché per le unità a vela con motore ausiliario. Gli importi di cui sopra sono ridotti del 15, del 30 e del 45% rispettivamente dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione dell’unità da diporto.

 

 

Aeromobili – imposta erariale

Istituita una imposta erariale sugli aeromobili privati immatricolati nel registro aeronautico nazionale, ad eccezione di quelli dello Stato ed equiparati, dei soggetti licenziatari di servizi di linea e non di linea e del lavoro aereo.

L’imposta è fissata nelle seguenti misure:

a) velivoli con peso massimo al decollo:

1) fino a 1.000 kg., euro 1,50 al kg;

2) fino a 2.000 kg., euro 2,45 al kg;

3) fino a 4.000 kg., euro 4,25 al kg;

4) fino a 6.000 kg., euro 5,75 al kg;

5) fino a 8.000 kg., euro 6,65 al kg;

6) fino a 10.000 kg., euro 7,10 al kg;

7) oltre 10.000 kg., euro 7,55 al kg;

b) elicotteri: l’imposta dovuta è pari al doppi o di quella stabilita per i velivoli di corrispondente peso;

c) alianti, motoalianti, autogiri e aerostati, euro 450,00.

 

 

Canone RAI – indicazione nella dichiarazione dei redditi

Le imprese e le società sono obbligate ad indicare, nella propria dichiarazione dei redditi, il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione la categoria di appartenenza ai fini dell’applicazione della tariffa di abbonamento radiotelevisivo speciale.

 

 

Aliquote IVA – aumento

La prevista riduzione di tutti i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale in vigore, introdotta dal D.L. n. 98/2011, in misura pari al 5% per l’anno 2013 e del 20% a decorrere dall’anno 2014 e anticipata di un anno dal D.L. n. 138/2011 viene sostituita dall’incremento, a partire dal 1° settembre 2012, delle aliquote IVA del 10% e del 21% che passano, rispettivamente, al 12% e al 23%, con ulteriore aumento, dal 1° gennaio 2014, dello 0,5%.

Tali aumenti non si applicano qualora entro il 30 dicembre 2012 siano entrati in vigore provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonché la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi, ai fini dell’indebitamento netto, non inferiori a 12.000 milioni di euro ed a 16.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2014.

 

 

Strumenti finanziari – imposta di bollo

Viene rivista la tariffa dell’imposta di bollo sui titoli, strumenti e prodotti finanziari, ad esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari.

 

 

Riallineamento partecipazioni – imposta sostitutiva anche per operazioni effettuate nel 2011

L’imposta sostitutiva sul riallineamento dei maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito dell’operazione a titolo di avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali, come prevista dall’art. 15, commi 10‐bis e 10‐ter D.L. n. 185/2008 si applica anche alle operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011.

Il versamento dell’imposta sostitutiva è dovuto in un’unica rata da versare entro il termine di scadenza dei versamenti a saldo delle imposte sui redditi dovute per i periodi d’imposta 2012 e 2013.

Enti previdenziali – soppressione

Soppressi l’INPDAP e l’ENPALS le cui funzioni passano, dalla data di entrata in vigore del D.L., all’INPS.

 

 

Agenzie ‐ Riorganizzazione

Prevista una radicale riorganizzazione delle Agenzie, comprese quelle fiscali, al fine di ridurre la spesa di funzionamento delle stesse.

 

 

Enti pubblici – Riorganizzazione delle province

Le province diventano organi con funzioni di indirizzo politico e di coordinamento delle attività dei comuni.

A tal fine, gli organi della provincia sono il Presidente e il consiglio provinciale composto da non più di 10 membri.

 

 

Trattamenti pensionistici – riforma

Il pacchetto delle misure in materia previdenziale è corposo e rappresenta una vera e propria riforma.

In sintesi, le novità più importanti sono le seguenti:

• applicazione, dal 1° gennaio 2012, del sistema contributivo, pro‐rata, per tutti i lavoratori;

• possibilità di richiedere all’ente previdenziale la certificazione dei diritti per requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici;

• sostituzione, a partire dal 1° gennaio 2012, della pensiona di vecchiaia, vecchiaia anticipata e anzianità con la “pensione di vecchiaia ordinaria” e la “pensione anticipata”;

• revisione dei requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia ordinaria che, dal 2012, spetterà con 63 anni per le lavoratrici dipendenti e 63 anni e mezzo per quelle autonome, con 66 anni per i lavoratori dipendenti e 66 anni e mezzo per quelli autonomi, sempre che ci sia un’anzianità contributiva di 20 anni;

• validità della disciplina in materia di adeguamento dei requisiti di accesso alla pensione agli incrementi della speranza di vita, con la previsione che i requisiti anagrafici per accedere alla pensione di vecchiaia siano non inferiori a 67 anni per colo che maturano il diritto dall’anno 2022;

• possibilità, dal 1° gennaio 2012, di accedere alla pensione anticipata solo in presenza di un’anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese (requisito aumentato di un ulteriore mese nel 2013 e di un altro mese nel 2014);

• penalizzazione del 3% per ogni anno di anticipo per coloro i quali accedono alla pensione anticipata con un’età inferiore a 63 anni;

• eliminazione delle c.d.”finestre”;

• validità dei vecchi requisiti per alcune categorie di soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011 (lavoratrici che optano per il sistema contributivo ex art. 1, co. 9 Legge n. 243/2004, lavoratori in mobilità, lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, ecc.);

• estensione del coefficiente di trasformazione di cui all’art. 1, co. 6 Legge n. 335/1995, a partire dal 1° gennaio 2013, anche per le età corrispondenti a valori fino a 70, adeguabile in base alle aspettative di incremento della speranza di vita;

• revisione delle modalità per il riconoscimento della pensione anticipata per i lavori usuranti;

• previsione di una armonizzazione dei requisiti minimi di accesso ai trattamenti previdenziale anche per i lavoratori iscritti a istituti diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria;

• eliminazione, a partire dal 2012, del requisito minimo di tre anni di contribuzione per procedere alla totalizzazione;

• istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, di un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea;

• incremento, dal 1° gennaio 2012, delle aliquote dovute dagli iscritti alla gestione commercianti e artigiani dello 0,3% annuo fino al raggiungimento del 22%;

• rideterminazione delle aliquote contributive in agricoltura;

• adozione, entro il 31 marzo 2012, di apposte misure per assicurare l’equilibrio finanziario da parte delle Casse private;

• blocco delle rivalutazioni delle pensioni di importo superiore a 934 euro mensili (due volte il trattamento minimo INPS).

 

 

Lire ancora in circolazione – prescrizione

Le banconote e le monetine in lire ancora in circolazione si prescrivono a favore dell’Erario con decorrenza immediata.

 

 

Dismissione dei terreni agricoli dello Stato e degli enti pubblici ‐ modifiche

Modificata la norma della legge n. 183/2011 che prevede la possibilità di dismettere i terreni agricoli pubblici ai giovani imprenditori agricoli. Infatti, viene previsto che la dismissione può avvenire non solo su iniziativa dell’ente, ma anche su segnalazione dei soggetti interessati.

 

 

Immobili pubblici ‐ valorizzazione

Prevista la promozione, a cura delle regioni, della sottoscrizione di protocolli d’intesa per la formazione di programmi unitari di valorizzazione territoriale.

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