Tutte le novità del provvedimento sul mercato del lavoro dopo il passaggio in CGG. Le critiche degli industriali. Aspetto positivo invece l’art. 25 bis, che introduce i Voucher formativi.
SAN MARINO – È già in vigore il nuovo Decreto Legge che ratifica – e modifica, in certe parti anche sensibilmente – il DL n.130 del 9 agosto 2011, il cosiddetto Decreto Mussoni, sul mercato del lavoro. Come anticipato da Fixing nelle scorse settimane erano attese queste modifiche in fase attuativa, che puntualmente sono arrivate, in seguito al passaggio del provvedimento in Consiglio Grande e Generale.
La premessa è che il Decreto non costituisce la (indispensabile) riforma del mercato del lavoro, dunque si tratta semplicemente di un provvedimento mirato a eliminare alcune distorsioni del sistema in attesa di un intervento più profondo e, ci si augura, decisamente coraggioso. Prima di entrare nel dettaglio va registrato che così com’è oggi il Decreto ha sollevato in particolare le critiche dell’ANIS, che punta il dito sulla “mediazione al ribasso” intervenuta in corso d’opera a snaturare il provvedimento e che se la prende soprattutto con la decisione di trasferire alla politica, nello specifico al Congresso di Stato, la definizione dei limiti all’utilizzo di lavoratori frontalieri.
Ecco intanto gli articoli che sono stati sottoposti a emendamento.
Art. 3 Avviamento al Lavoro. L’Ufficio del Lavoro deve attestare al datore di lavoro la regolare formale costituzione del rapporto di lavoro (per i lavoratori iscritti nelle liste non è infatti più previsto il rilascio del nullaosta).
Art. 4 Avviamento di lavoratori non iscritti alle liste (Frontalieri). Se prima si parlava di una percentuale del 20% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle liste nell’ambito della quale veniva liberalizzata l’assunzione dei lavoratori frontalieri, adesso si attende un Regolamento, che dovrà essere emanato dall’esecutivo, nel quale verranno stabilite modalità e percentuali sulla base della proposta della Commissione di Collocamento.
Art. 5 Rapporti di Collaborazione Coordinata e Continuativa. In un primo momento era stata introdotta la possibilità di utilizzare i cosiddetti co.co.co. anche per i casi di un progetto o un programma di lavoro inserito nel ciclo produttivo, oggi tale soluzione è stata eliminata. Resta il limite “del 20% del totale dei lavoratori dipendenti per le imprese che contano fino a 40 unità e del 10% per quelle che superano le 40 unità”. L’abbiamo riportato testualmente, tra virgolette, perché il testo in questo caso ingenera dubbi circa l’interpretazione. Letto così sembra che alle imprese più grandi venga messa una limitazione maggiore. Nelle prossime settimane saremo in grado di specificare meglio l’aspetto di questo passaggio che ci lascia non poche perplessità. Al nuovo testo inoltre è stata aggiunta la precisazione che sono fatte salve le delibere della Commissione per il Lavoro già adottate prima dell’emanazione del Decreto in questione.
Art. 7 Limiti quantitativi all’utilizzazione di lavoratori distaccati. E’ stato chiarito che l’azienda può utilizzare il distacco da imprese forensi nel limite del 15% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato senza dover effettuare la verifica preventiva circa la disponibilità di lavoratori nelle liste. Tale verifica resta oltre il limite suddetto.
Art. 8 Visite Mediche Preassuntive. Viene confermato che le visite mediche preassuntive possono essere effettuate anche dal medico del lavoro aziendale (purché iscritto nell’apposito elenco dell’ISS). L’Art. 8/bis invece introduce una disposizione per la quale viene consentito ai soci che possiedono una quota di partecipazione nella società, non inferiore al 10%, di prestare nella stessa la propria opera in forma di collaborazione lavorativa. Quest’ultima dovrà essere preventivamente comunicata all’Ufficio del Lavoro presentando copia del contratto registrato concluso tra il socio e la società nel quale dovrà essere indicato il corrispettivo pattuito per lo svolgimento dell’attività.
Art. 11 Contratto di lavoro in praticato a contenuto formativo. La vecchia stesura viene integrata con l’aggiunta che se al termine del periodo di lavoro concordato il rapporto di lavoro non viene trasformato a tempo indeterminato il datore di lavoro sarà tenuto alla restituzione degli sgravi nella misura del 75% di quelli usufruiti a partire dal quarto mese.
Art. 12 Stage aziendali. Viene introdotto un nuovo comma con il quale possono accedere agli stage anche i giovani studenti del Centro di Formazione Professionale che abbiano conseguito l’attestato di qualifica biennale.
Art. 13 Contratto di lavoro a tempo determinato. La durata massima del rapporto di lavoro viene confermata a 18 mesi nell’arco di 24 mesi e potrà essere rinnovato per non più di quattro volte.
Art. 16 Accordo di mobilità. Qui è stata accolta la richiesta di ANIS: il legale rappresentante della società è tenuto ad allegare la relazione sintetica alla richiesta di riduzione di personale anziché al verbale di accordo.
Art. 17 Accordi aziendali di solidarietà. È stata prevista la possibilità di stipulare accordi aziendali di solidarietà anche per singoli reparti o settori dell’azienda.
Art. 20 Disposizioni incentivanti l’assunzione dei beneficiari dell’indennità economica speciale e dell’indennità di disoccupazione. E’ stato chiarito che i lavoratori che godono di ammortizzatori sociali possono essere assunti anche senza dover effettuare un periodo di inserimento lavorativo e formativo in azienda per un periodo massimo di 2 mesi per un orario commisurato all’entità dell’ammortizzatore percepito dal lavoratore stesso.
In riferimento al comma 7 va precisato che nella retribuzione contrattuale sono compresi il rateo relativo alla tredicesima mensilità e quello dell’indennità di anzianità. Pertanto se ne terrà conto nel calcolo dell’importo a carico della Cassa per gli Ammortizzatori Sociali.
Art. 21 Irregolarità del rapporto di lavoro e sanzioni amministrative. Il nuovo disposto eleva ancor più le sanzioni pecuniarie amministrative nella misura fissa di 2.000 € e proporzionale di € 200, per ogni lavoratore e ogni giorno di prestazione. Al comma 4 viene altresì eliminata la possibilità per il datore di lavoro di ottemperare alla diffida dell’Ufficio del Lavoro e di versare la metà delle sanzioni comminate per veder estinto l’illecito commesso.
Art. 22 Condotte irregolari recidivanti. Anche in questo caso notevolmente inaspriti gli interventi nel caso di condotta recidivante che si ripeta una seconda volta nei successivi 5 anni disponendo che L’Ufficio del Lavoro deve obbligatoriamente applicare la sospensione (in un primo momento era semplicemente data la possibilità di giungere sino a tale drastica misura) per un periodo non inferiore a 7 giorni e non superiore a 30 giorni lavorati. Tale provvedimento può essere revocato dietro versamento di una somma a titolo di sanzione pari a 5.000 € e proporzionale a 500 € per ogni lavoratore e per ogni giorno di sospensione comminata. Nel caso di ulteriore recidiva è addirittura prevista la chiusura dell’attività oltre alla multa e alle implicazioni di carattere penale.
Art. 23 Imprese appaltatrici e titolari di benefici erogati dallo Stato. Il secondo comma viene inasprito prevedendo per l’impresa recidivante il divieto di essere ammessa a gare d’appalto per i successivi 5 anni. Non solo, le sanzioni previste ai precedenti articoli 21 e 22 sono raddoppiate.
Art. 25 bis Voucher formativi. Con questo articolo introdotto ex novo è prevista l’istituzione di un apposito Fondo nel bilancio dello Stato destinato a sostenere iniziative di alta formazione all’estero per i giovani diplomati o laureati intraprese dai datori di lavoro per accrescerne la professionalità, l’acquisizione di competenze specifiche, ecc: un passo in avanti nella direzione di incentivare l’attività lavorativa dei più giovani e la loro crescita professionale.