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San Marino, proposta di legge per la modifica della vigente normativa sul referendum

da Redazione

La proposta di legge di iniziativa popolare è presentata a norma degli artt. 33 e 34 della vigente legge 28 novembre 1994, n. 101, con lo scopo di rendere più agevole, da parte della cittadinanza, il ricorso ad uno strumento di democrazia diretta quale quello del Referendum.

 

Senza soffermarci sull’analisi della validità democratica dell’istituto referendario, che certamente sarà svolta dalle forze politiche consiliari chiamate a pronunziarsi sulla nostra iniziativa, i sottoscritti promotori intendono far presente – nei punti che seguono – all’organismo parlamentare quelle che sono le modifiche più significative all’attuale assetto legislativo in materia referendaria.

 

I –  Per quanto concerne il referendum abrogativo di iniziativa popolare, è stato previsto un diverso iter per il giudizio di ammissibilità. In base alla presente proposta infatti è stato ripristinato il giudizio del Collegio Garante all’atto del deposito del quesito e prima della raccolta delle firme. Tale procedura è stata prevista anche per i referendum confermativo e per quello propositivo e di indirizzo. Inoltre è stato previsto un perentorio termine di trenta giorni, sempre prima della raccolta delle firme, concesso al Governo per emanare e sottoporre a ratifica un decreto che recepisca sostanzialmente e completamente la proposta referendaria. Le modifiche qui indicate hanno l’evidente scopo di evitare una dispendiosa ed impegnativa raccolta di firme per lo svolgimento del referendum, con il rischio che il quesito sia dichiarato inammissibile o che il Governo accolga, prima delle firme, il quesito proposto non per considerazioni di merito, ma solo dopo aver tentato di evitarlo nella speranza che il Comitato non riesca a raggiungere il numero di firme necessario. Infine, la verifica della regolarità delle firme è affidata al Dirigente dell’Ufficio di Presidenza, in collaborazione con l’Ufficio Elettorale.

 

II – Altra modifica sostanziale è quella relativa al quorum. Con la presente proposta infatti, il referendum viene considerato validamente svolto qualunque sia il numero degli elettori che vi partecipano, evitando così di considerare impropriamente l’astensione come espressione negativa alla proposta referendaria. La proposta è approvata se la maggioranza dei voti validi si è espressa per l’accoglimento del quesito. Osserviamo a tal proposito che il ricorso al quorum per la partecipazione dell’elettorato non ha riconoscimento nella legislazione legata alla materia elettorale. Infatti, le stesse elezioni politiche, principale espressione democratica, non tengono conto del quorum di partecipazione in linea generale (nel senso che i risultati sono sempre definitivi e rispettati qualsiasi partecipazione si sia verificata) mentre anche nelle comunicazioni ufficiali ogni partito viene rappresentato con la percentuale che emerge dal calcolo effettuato sul numero dei votanti e non sul totale degli iscritti a votare. Anche la maggioranza consiliare di oggi, ed alcune del passato, non rappresentano più del 50% del corpo elettorale, se il conteggio venisse effettuato sulla base degli iscritti al voto e non dei votanti (come accade oggi). Riconoscere la validità al referendum in condizioni di scarsa affluenza resta comunque il riconoscimento di una volontà popolare che tiene conto di chi partecipa e si interessa e non tiene conto degli indifferenti ed agnostici sull’argomento in discussione, che invece, in base alla legge vigente in materia referendaria, finiscono per essere compresi in maniera totale, mentre in realtà sono “indifferenti” al problema.

 

III – E’ stata ribadita la validità anche per il referendum delle procedure di votazione previste dalla legge elettorale. Il presente progetto tuttavia prevede una delega al Governo per proporre con decreto, in caso di referendum, una procedura più semplice e praticabile: i principi ai quali deve ispirarsi il decreto sono indicati all’art. 14 della proposta, e sono: a) le votazioni sul quesito referendario si svolgeranno nel periodo compreso fra il lunedì e la domenica consecutivi fra il sessantesimo e novantesimo giorno dalla emanazione del decreto; b) le votazioni si svolgeranno utilizzando un sistema informatico centralizzato, con terminali presso Uffici Pubblici collocati sul territorio presso i quali gli elettori possono esercitare, sotto la sorveglianza di funzionari dello Stato a ciò incaricati, il loro diritto di voto; c) saranno garantiti dal decreto delegato i criteri di segretezza e unicità del voto.

 

IV – E’ stata proposta la riduzione dei termini per la raccolta delle firme giustificata comunque con la soppressione delle laboriose formalità di autenticazione. Con la presente iniziativa infatti la responsabilità della veridicità delle sottoscrizioni è garantita dal Comitato promotore, sotto comminatoria di applicazione di pesanti sanzioni penali in caso di violazione del requisito di autenticità.

 

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE

 

 

Art. 1 ( Finalità della legge)

 

La presente legge qualificata regolamenta l’esercizio diretto della sovranità da parte dei cittadini elettori attuata attraverso gli strumenti del referendum e dell’iniziativa legislativa popolare previsti all’art. 2 della Dichiarazione dei Diritti.

Il referendum è previsto nella forma di referendum abrogativo, propositivo o di indirizzo e confermativo.

 

TITOLO PRIMO

DEL REFERENDUM

 

Art. 2 (Tipi di referendum)

 

E’ indetto il Referendum abrogativo qualora si voglia procedere all’abrogazione, totale o parziale, di leggi, atti e norme aventi forza di legge.

Il referendum propositivo o di indirizzo ha luogo allorquando il corpo elettorale venga chiamato a determinare i principi ed i criteri direttivi ai quali occorrerà attenersi nel disciplinare con legge la materia oggetto del referendum da sottoporsi all’approvazione del Consiglio Grande e Generale.

Qualora l’entrata in vigore di una legge sia subordinata al consenso popolare, si dà luogo al Referendum confermativo.

 

CAPITOLO PRIMO

DEL REFERENDUM ABROGATIVO

 

Art. 3 (Ammissibilità del referendum di iniziativa popolare)

 

Il referendum abrogativo è ammesso:

a) purché non abbia ad oggetto la soppressione di organi, organismi e poteri fondamentali dello Stato previsti dalla Dichiarazione dei diritti dei cittadini e principi fondamentali dell’ordinamento sammarinese di cui alla legge 8 luglio 1974, n 70 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito “Dichiarazione dei Diritti); è parimenti escluso il referendum abrogativo su leggi o atti aventi forza di legge con contenuto specifico in materia di tasse, imposte e tributi, di bilancio, di amnistia e indulto, nonché di ratifica di Convenzioni e trattati internazionali;

b) purché la richiesta referendaria contenga l’esatta, chiara ed inequivocabile formulazione della proposta da sottoporre a votazione popolare al fine di consentire un pieno, consapevole e libero esercizio di sovranità.

Inoltre, affinché il referendum abrogativo possa essere espletato:

1) deve essere richiesto dal Comitato Promotore formato a norma del successivo art. 5;

2) deve essere dichiarato ammissibile a norma degli articoli 8, 9 e 10;

3) deve essere richiesto da un numero di cittadini elettori rappresentanti almeno l’1,5% (unoecinquepercento) del corpo elettorale quale risulta dall’ultima e definitiva revisione annuale delle liste elettorali, ovvero da almeno cinque giunte di Castello.

 

Art. 4 (Corpo elettorale e computo dei voti)

 

Partecipano al Referendum abrogativo i cittadini iscritti nelle liste elettorali.

La proposta soggetta a referendum abrogativo è approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.

Si intendono voti validamente espressi i voti favorevoli o contrari alla proposta di referendum.

 

Art. 5 (Comitato Promotore).

 

Il referendum abrogativo di iniziativa popolare, a pena di irrecevibilità, deve essere richiesto alla Reggenza da almeno dieci cittadini elettori. La domanda, redatta in forma scritta, deve indicare il quesito che si intende sottoporre a referendum e deve essere depositata presso l’Ufficio Segreteria Istituzionale del Dipartimento Affari Istituzionali, che ne rilascia copia autentica con l’apposizione del timbro indicante l’avvenuto deposito e la data: del tutto viene redatto apposito verbale.

La domanda deve contenere inoltre le generalità complete dei presentatori, la firma degli stessi debitamente autenticata da Notaio o dall’Ufficiale dello Stato Civile o dal Cancelliere del Tribunale e l’indicazione della lista elettorale di iscrizione.

E’ altresì condizione di ricevibilità il deposito di una relazione illustrativa del quesito da sottoporre a referendum.

Dal momento della presentazione della domanda i cittadini presentatori sono riconosciuti a tutti gli effetti di legge quale Comitato Promotore: nella domanda deve altresì essere indicato quale dei presentatori della stessa sia il legale rappresentante del Comitato, anche ai fini di eventuali comunicazioni e notifiche.

 

Art. 6 (Referendum proposto dalle Giunte di Castello)

 

Il referendum abrogativo proposto dalle Giunte di Castello è ammesso qualora ciascuna Giunta richiedente abbia adottato la relativa deliberazione.

La richiesta referendaria, da depositarsi con le modalità previste all’art. 5, deve essere corredata, a pena di irricevibilità, dall’estratto autentico dei verbali delle sedute delle Giunte e deve essere sottoscritta da due delegati per ciascuna delle Giunte promotrici, che costituiscono il Comitato Promotore del Referendum: le eventuali notifiche sono validamente effettuate ai Capitani di Castello delle Giunte promotrici.

La richiesta deve contenere, a pena di irricevibilità, il quesito da sottoporre a referendum ed una relazione illustrativa del quesito stesso.

 

Art. 7 (Pubblicità della domanda o della richiesta referendaria)

 

Del deposito della domanda o della richiesta di Referendum abrogativo e del testo integrale della proposta referendaria presentata dai soggetti di cui agli articoli 5 e 6 è data dall’Ufficio di Segreteria Istituzionale immediata comunicazione alla Reggenza; alla proposta è inoltre data pubblicità mediante affissione, a cura del Segretario di Stato per gli Affari Interni, con affissione  all’albo del pubblico palazzo. L’avviso è trasmesso altresì alla Cancelleria del Tribunale Commissariale ed ai Capitani di Castello perchè ne curino l’affissione nei rispettivi albi.

 

Art. 8 (Convocazione del Collegio Garante)

 

La Reggenza, ricevuta la comunicazione di cui all’art. 7, con proprio decreto manda al Presidente del Collegio Garante di convocare il Collegio stesso nel termine massimo di giorni venti dalla data della comunicazione.

 

Art. 9 (Giudizio di ammissibilità).

 

Spetta al Collegio Garante di pronunciarsi sulla ammissibilità del quesito referendario di iniziativa popolare. Il Referendum è ammesso se sono state rispettate le formalità di cui all’art. 5 e se sussistono i requisiti di cui all’art. 3, lettere a) e b).

Il Collegio, prima di dichiarare l’inammissibilità, può richiedere al Comitato Promotore chiarimenti ed integrazioni della relazione della proposta, fissando un breve termine per la risposta.

Se il quesito referendario è ritenuto ammissibile e conforme alle disposizioni di legge, il Collegio concede al Congresso di Stato, al quale trasmette la propria decisione, un termine di trenta giorni per sottoporre alla ratifica del Consiglio Grande e Generale un decreto legge che accolga sostanzialmente e completamente la proposta referendaria.

La Reggenza, tramite la Segreteria istituzionale, dà comunicazione dell’avvenuta ratifica del decreto al Presidente del Collegio Garante, il quale convoca, non oltre dieci giorni dal ricevimento, il collegio per accertare se il decreto ratificato dà attuazione al quesito referendario. In caso positivo, le procedure sono interrotte; se, al contrario, il decreto è ritenuto dal Collegio non  idoneo ad accogliere  integralmente il quesito, il referendum viene definitivamente ammesso e fino all’espletamento delle successive formalità non può essere interrotto, se non per rinuncia del Comitato Promotore o per irregolarità nella raccolta delle firme di cui al successivo articolo 10.

 

Art. 10 (Raccolta delle firme).

 

Ad eccezione del Referendum proposto dalle Giunte di Castello, il Comitato Promotore deve provvedere, nel termine di 60 giorni, alla raccolta delle firme dei cittadini elettori nella percentuale richiesta dal secondo comma, lettera c) dell’art. 3 della presente legge.

Tale termine decorre: dal trentesimo giorno dalla comunicazione di cui al comma terzo dell’art. 9, qualora il Congresso di Stato non provveda alla emissione del decreto teso al recepimento della proposta referendaria o a ratificarlo nello stesso termine in caso di emissione del decreto stesso, ovvero dal giorno della definitiva pronuncia del Collegio Garante in caso di non idoneità del decreto governativo ad accogliere integralmente il quesito del Referendum.

Al fine della raccolta delle firme, il Comitato Promotore del Referendum predispone appositi moduli dattiloscritti o a stampa sui quali è riprodotta la proposta da sottoporre a referendum. Di ciascun firmatario debbono essere indicati: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza sammarinese, codice ISS e gli estremi di un valido documento di identificazione.

L’autenticità delle firme è garantita dai membri del Comitato promotore che provvederanno al deposito di cui al successivo art. 11: in caso di violazione, sono applicate le sanzioni di previste dal Codice Penale.

 

Art. 11 (Deposito delle firme)

 

I fogli contenenti le firme di cui al precedente art. 10 debbono essere depositati da almeno tre componenti il Comitato Promotore presso l’Ufficio Segreteria Istituzionale, che provvede, entro quindici giorni dal deposito, alla verifica della regolarità della raccolta delle firme relativamente al numero dei firmatari, al possesso dei i requisiti previsti dalla presente legge per i firmatari stessi e la loro iscrizione alle liste elettorali: per tale accertamento, l’Ufficio di Stato Civile certifica, su richiesta dell’Ufficio Segreteria Istituzionale, l’iscrizione dei firmatari alle liste elettorali.

Il Dirigente la Segreteria Istituzionale redige, nel termine sopra indicato, apposito verbale con il quale attesta la regolarità della firme raccolte ai fini dello svolgimento del referendum; trasmette quindi il verbale immediatamente alla Reggenza per i provvedimenti di Sua competenza. Se i requisiti di legge non sussistono, la Reggenza con decreto non ammette il referendum; se le procedure sono state dichiarate dal Dirigente della Segreteria Istituzionale regolari, la Reggenza con decreto ammette definitivamente il referendum e fissa la data per il suo svolgimento fra il sessantesimo e novantesimo giorno dalla data del decreto.

 

Art. 12 (Impedimenti al referendum)

 

Nel corso dell’anno solare non può tenersi più di una tornata dedicata allo svolgimento di uno o più referendum abrogativi.

Nella stessa tornata sono raggruppati più referendum le cui richieste sono state presentate nei termini utili.

Il referendum abrogativo non può svolgersi in coincidenza delle elezioni politiche o delle elezioni per la nomina di almeno cinque Capitani di Castello e delle relative Giunte; la Reggenza fissa in tal caso il referendum nel periodo compreso fra il centoottantesimo  (180°) ed il duecentosettantesimo (270°) giorno dallo svolgimento delle elezioni.

 

Art. 13  (Campagna referendaria)

 

Anteriormente allo svolgimento del Referendum è aperta la campagna referendaria, la cui durata è fissata in giorni quindici.

Sono ammessi alla campagna referendaria il Comitato Promotore del Referendum, l’eventuale Comitato Contrario la cui costituzione deve essere notificata alla Reggenza almeno cinque giorni prima dell’apertura della campagna referendaria corredata da almeno dieci firme di elettori; sono ammesse altresì le forze politiche presenti in Consiglio Grande e Generale e le forze politiche che abbiano presentato liste nell’ultima consultazione elettorale per il rinnovo del Consiglio Grande e Generale.

La propaganda referendaria è disciplinata dalle norme, in quanto applicabili, della legge 14 luglio 1959 n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, tenendo conto delle modificazioni di seguito indicate: a) gli spazi per le affissioni sono riservati al Comitato Promotore, al Comitato Contrario ed alle forze politiche di cui al comma che precede; è previsto un ulteriore spazio per le affissioni dei cittadini, associazioni, forze sociali che desiderano usufruirne; b) lo svolgimento dei comizi è riservato al Comitato promotore, a quello contrario ed alle forze politiche di cui al secondo comma; possono chiedere di svolgere comizi anche i singoli cittadini, associazioni e forze sociali.

 

Art. 14 (Votazione. Delega per la modificazione delle vigenti disposizioni)

 

Le votazioni nel referendum avvengono tramite scheda di Stato nella quale è riprodotta in modo chiaro ed integrale la proposta soggetta a referendum seguita dalle diciture SI – NO chiaramente differenziate.

In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum le schede relative a ciascun quesito dovranno essere di diverso colore.

I seggi elettorali, fino all’entrata in vigore della nuova normativa di cui ai successivi commi, sono costituiti secondo le norme previste dalla vigente legge elettorale, fermo restando il diritto di rappresentanza  per i comitati e le altre organizzazioni indicate all’art. 13.

Il Congresso di Stato è delegato ad adottare, con decreto, per le consultazioni referendarie, disposizioni che modificano la vigente normativa relativamente alla data della consultazione e alle modalità di votazione, tenendo conto dei seguenti principi:

a) le votazioni sul quesito referendario si svolgeranno nel periodo compreso fra il lunedì e la domenica consecutivi fra il sessantesimo e novantesimo giorno dalla emanazione del decreto;

b) le votazioni si svolgeranno utilizzando un sistema informatico centralizzato, con terminali presso Uffici Pubblici collocati sul territorio presso i quali gli elettori possono esercitare, sotto la sorveglianza di funzionari dello Stato a ciò incaricati, il loro diritto di voto;

c) saranno garantiti dal decreto delegato i criteri di segretezza e unicità del voto.

 

Art. 15 (Accoglimento della proposta di referendum abrogativo)

 

Concluse le operazioni di voto e di scrutinio, pubblicato il risultato del referendum abrogativo, la Reggenza, con proprio decreto da emanarsi entro tre giorni dalla data di svolgimento, è tenuta, in caso di approvazione della proposta di abrogazione, a dichiarare abrogata la legge o l’atto avente forza di legge o parte di essi, con effetto dal momento della pubblicazione del decreto stesso.

La proposta di referendum non approvata dal corpo elettorale non può essere riproposta se non dopo cinque anni dalla precedente.

 

Art. 16 (Referendum abrogativo proposto dalle Giunte di Castello)

 

Qualora il Referendum abrogativo sia richiesto dalle Giunte di Castello, il Collegio Garante accerta unicamente il rispetto degli adempimenti di cui all’art. 6 e la sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a) e b) dell’art. 3, primo comma.

Al referendum abrogativo promosso dalle Giunte di Castello si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nel presente capitolo. In particolare, il referendun può essere interrotto qualora entro il quindicesimo giorno antecedente la data di svolgimento del referendum il Consiglio Grande e Generale ratifichi un decreto emesso dal Congresso di Stato con il quale è accolta integralmente la proposta referendaria. Il giudizio di conformità compete al Collegio Garante convocato appositamente dalla Reggenza il giorno successivo alla ratifica. Il Collegio è tenuto a pronunciarsi nel termine di giorni dieci dalla convocazione.

 

CAPITOLO SECONDO

DEL REFERENDUM PROPOSITIVO O DI INDIRIZZO

 

 

Art. 17 (Ammissibilità e ricevibilità del referendum propositivo o di indirizzo)

 

Il referendum propositivo o d’indirizzo è ammesso per le stesse materie per le quali è ammissibile il referendum abrogativo; può essere richiesto dal Congresso di Stato o da un numero di dieci cittadini costituiti in Comitato Promotore ai sensi dell’art. 5.

La proposta di referendum propositivo o di indirizzo del Congresso di Stato è formalizzata con delibera assunta all’unanimità dall’organo di governo e depositata in forma autentica presso l’Ufficio di Segreteria Istituzionale.

Inoltre, il referendum propositivo proposto dal Congresso di Stato o dal Comitato è ammesso purché non abbia ad oggetto limitazioni dell’esercizio del diritto di voto, del diritto al lavoro e della libera circolazione e stabilimento delle persone ed in generale violazione o limitazione dei diritti dell’uomo.

E’ comunque inammissibile il referendum propositivo o d’indirizzo  quando i principi e criteri direttivi sui quali è chiamato ad esprimersi il corpo elettorale possono condurre all’introduzione di norme in contrasto con i principi generali dell’ordinamento sammarinese contenuti nella Dichiarazione dei Diritti.

E’ inoltre richiesto per l’ammissibilità del referendum propositivo o d’indirizzo che il quesito referendario esprima distintamente ed in forma univoca i principi ed i criteri direttivi sui quali è chiamato ad esprimersi il corpo elettorale.

Il Collegio Garante si pronuncia sull’ammissibilità del Referendum entro 30 giorni dalla richiesta del Congresso di Stato o del Comitato Promotore. Ad eccezione per il referendum proposto dal Congresso di Stato, per il referendum proposto dal Comitato decorre il termine di trenta giorni per la ratifica di un decreto eventualmente emesso dal Congresso di Stato che recepisca sostanzialmente il quesito referendario, come disciplinato al terzo e quarto comma dell’art. 9; il Comitato deve altresì provvedere perchè il referendum sia ammesso alla raccolta delle firme con le modalità previste all’art. 10 e nella quantità indicata all’art. 3, comma 2, punto 3).

 

Art. 18 (Norme applicabili al Referendum propositivo o d’indirizzo. Rinvio)

 

Si applicano al referendum propositivo o d’indirizzo tutte le disposizioni prescritte per il Referendum abrogativo di iniziativa popolare contenute nel precedente capitolo ed in particolare trovano applicazione, in caso di ammissibilità, le norme di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14.

Uno o più referendum propositivi o d’indirizzo possono tenersi nella stessa data di svolgimento di uno o più referendum abrogativi. In tal caso, nel corso dell’anno solare, non si potranno svolgere ulteriori referendum abrogativi o ulteriori referendum propositivi o d’indirizzo.

 

Art. 19 (Computo dei voti)

 

La proposta di referendum propositivo o d’indirizzo è approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.

Sono considerati validamente espressi i voti favorevoli o contrari alla proposta.

 

Art. 20 (Attuazione della volontà referendaria)

 

Concluse le operazioni di voto e di scrutinio, La Reggenza pubblica con proprio decreto il risultato del Referendum; in caso di approvazione della proposta, la Reggenza apre il termine di sei mesi entro il quale il Congresso di Stato è tenuto a redigere un progetto di legge volto a disciplinare, secondo i principi ed i criteri direttivi approvati dal corpo elettorale, la materia che è stata oggetto di referendum.

La Reggenza, ricevuto il progetto di legge di cui al comma che precede, lo trasmette al Collegio Garante perchè si esprima sulla compatibilità della proposta di legge con il quesito approvato, e suggerisce al Congresso di Stato gli eventuali emendamenti da apportare al provvedimento stesso. La Reggenza, ricevuta la comunicazione del Collegio Garante, la trasmette al Congresso di Stato al quale è assegnato il termine di trenta giorni per la regolarizzazione del progetto uniformandolo alle comunicazioni ricevute dal Collegio.

Il Congresso di Stato, apportati gli emendamenti, deposita il progetto di legge all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e generale che lo inserisce all’ordine del giorno della prima seduta utile.

E’ compito della Reggenza vigilare sul corretto svolgimento della procedura prevista ai commi che precedono.

 

CAPITOLO TERZO

DEL REFERENDUM CONFERMATIVO

 

Art. 21 (Ammissibilità e ricevibilità del Referendum confermativo di iniziativa popolare)

 

Il referendum confermativo di iniziativa popolare è ammesso unicamente per le leggi che riguardano gli organi, organismi e poteri fondamentali dello Stato di cui all’art. 3 della Dichiarazione dei Diritti

La procedura referendaria è instaurata dalla richiesta scritta presentata alla Reggenza e depositata presso l’Ufficio Segreteria Istituzionale prima dell’entrata in vigore della legge da almeno dieci cittadini costituiti in Comitato Promotore del Referendum.

 

La richiesta di Referendum confermativo sospende  la efficacia della Legge per la quale ha luogo.

Per le formalità inerenti al deposito della richiesta si applicano le disposizioni previste all’art. 5.

Entro dieci giorni dal deposito della richiesta di cui al secondo comma, il Collegio Garante convocato dalla Reggenza si pronuncia sulla ammissibilità della richiesta in relazione alla materia consentita. Nei successivi quarantacinque giorni, in caso di pronuncia favorevole del Collegio Garante, è consentita la raccolta delle firme con le modalità e nella misura di cui all’art. 3, comma 2, punto 3). La verifica della validità delle firme e la trasmissione degli atti alla Reggenza è effettuata dalla Segreteria istituzionale, con le stesse modalità previste all’art. 11.

 

Art. 22 (Referendum confermativo di iniziativa Consiliare)

 

Il referendum confermativo può essere richiesto espressamente per ogni legge attraverso apposita disposizione contenuta nella stessa legge da sottoporre a Referendum approvata da almeno 31 Consiglieri; è ammesso per ogni materia, fatta eccezione per le leggi in materia fiscale, finanziaria, di amnistia e di indulto.

 

Art. 23 (Indizione del Referendum Confermativo)

 

Quando le richieste di referendum confermativo sono regolarmente ammesse a norma degli articoli 21 e 22, la Reggenza fissa con proprio decreto la data di svolgimento del Referendum da tenersi nei termini indicati all’art.  11, ultimo comma.

La Campagna referendaria e le modalità di svolgimento delle votazione sono le stesse previste per i referendum abrogativo e propositivo o di indirizzo.

 

Art. 24 (Corpo elettorale, computo dei voti, effetti del Referendum)

 

Partecipano al referendum confermativo i cittadini iscritti al Corpo elettorale.

E’ approvato il referendum che ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.

La Reggenza, preso atto del risultato definitivo del Referendum confermativo, con proprio decreto dichiara efficace la legge sottoposta a Referendum nel caso di risultato favorevole alla sua entrata in vigore; dichiara invece la decadenza della legge in caso di risultato contrario alla sua entrata in vigore.

 

TITOLO SECONDO

DELLA INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE

 

Art. 25 (Presentazione del progetto di legge di iniziativa legislativa popolare)

 

Al corpo elettorale è riconosciuta la facoltà di presentare al Consiglio Grande e Generale, e per esso alla Reggenza, progetti di legge redatti in articoli e corredati di relazione illustrativa e indicanti la copertura di spesa ove i progetti di legge stessi indichino tale necessità.

La proposta è depositata presso l’Ufficio della Segreteria istituzionale dal Relatore indicato espressamente dai sottoscrittori.

Ciascun progetto deve essere sottoscritto da almeno sessanta firme di cittadini elettori. Il relatore è garante a tutti gli effetti di legge della autenticità delle firme.

 

Art. 26 (Procedimento)

 

Ai progetti di legge di iniziativa popolare è assicurato lo stesso procedimento di discussione previsto dal Regolamento Consiliare per le proposte di legge di iniziativa Consiliare.

Le proposte di legge di iniziativa popolare sono inserite dalla Reggenza, sentito l’Ufficio di Presidenza, all’ordine del Giorno del Consiglio Grande e Generale, per il loro esame in seconda lettura, entro centoottanta giorni dalla loro presentazione.

Il relatore designato dai presentatori è invitato a partecipare con diritto di parola alla fase di esame della proposta nelle Commissioni politico-consiliari competenti. In caso che la proposta venga esaminata direttamente dal Consiglio, il relatore deve essere invitato a partecipare alla seduta Consiliare che discute il progetto in seconda lettura.

 

 

TITOLO TERZO

DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

Art. 27 (Decreti Reggenziali)

 

I decreti emessi dai Capitani Reggenti previsti dalla presente legge in caso di referendum non sono soggetti a ratifica.

 

Art. 28 (Oneri finanziari)

 

Gli oneri finanziari per lo svolgimento del referendum sono a carico dello Stato.

Il Comitato promotore ed il Comitato Contrario hanno diritto di percepire, in caso di ammissione del Referendum, ciascuno un contributo per spese di propaganda documentate, comunque per un importo non superiore ad Euro tremila per ciascun comitato.

 

Art. 29 (abrogazioni ed entrata in vigore)

 

E’ abrogata la legge 28 novembre 1994 n. 101.

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

AMS

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