Italia: il Decreto Legge numero 138 del 13 agosto 2011 – la manovra di Ferragosto – ribassa l’importo da 5 mila euro a 2.500 euro.
Il DL n. 138 del 13 agosto 2011 ha apportato alcune sostanziali modifiche per quel che concerne i limiti di utilizzo degli assegni trasferibili e del denaro contante. La manovra del governo italiano ha ridotto “da un importo pari o superiore a 5 mila euro a un importo pari o superiore a 2.500 euro il tetto per l’utilizzo del denaro in contanti, l’emissioni di assegni trasferibili e il saldo dei libretti di deposito al portatore”. Conseguentemente, viene di fatto vietato il trasferimento di soldi liquidi (o di libretti di depositi bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera) per importi pari o superiori a 2.500 euro. Il DL del 13 agosto 2011 poi specifica che il divieto riguarda anche lo scomponimento – in diverse tranche – dell’importo complessivo, al fine di evitare una frammentazione “artificiosa” e fittizia messa in piedi “per dissimulare il passaggio di somme ingenti in contanti”. Il trasferimento può avvenire tramite banche, poste italiane e istituti di moneta elettronica: l’intermediario abilitato infatti può accettare per iscritto l’incarico, e successivamente, avuto il placet, consegnare alla parte creditrice il denaro liquido, rilevare l’operazione e identificare gli attori interessati. L’intermediario infine comunicherà i dati all’Agenzia delle Entrate (anagrafe dei rapporti finanziari). La manovra di Ferragosto però ammette il trasferimento in più soluzioni, tra soggetti privati, anche per importi pari o superiori al limite consentito, a patto che il frazionamento “sia previsto da prassi commerciali, o che sia conseguenza di pattuizioni contrattuali” e non invece di una scomposizione creata ad hoc per celare e rendere poco trasparenti lo spostamento di somme cospicue in contanti. Parimenti, gli assegni bancari o postali che “veicolano” importi superiori o pari a 2.500 euro, in base a quanto stabilito dalla nuova manovra, devono “recare l’indicazione del nome (o della ragione sociale) del beneficiario, e mettere in evidenza la dicitura “Non trasferibile”. I vaglia cambiari e postali, nonché gli assegni circolari, possono essere richiesti, tramite domanda per iscritto, dallo stesso cliente senza clausola di trasferibilità se l’importo è inferiore a 2.500 euro. Gli assegni postali e circolari vengono rilasciati dalle poste italiane o dalle banche e sono muniti dei veicolo di non trasferibilità. Sempre per iscritto, può essere avanzata la domanda di rilascio dei moduli in forma libera, pagando – come imposta di bollo – una cifra di 1,50 euro per ciascun modulo. Gli assegni dovranno essere compilati, recando il nome o la ragione sociale del beneficiario, ma anche la clausola di non trasferibilità, nel caso trasportassero cifre pari o superiori a 2.500 euro. A prescindere dall’importo, gli assegni bancari e postali emessi “all’ordine del traente, non possono circolare e possono essere girati unicamente per l’incasso a una banca e alle Poste italiane. Le violazioni dei limiti imposti dal DL n. 138 comportano una multa che oscilla tra 1% e il 40% dell’importo trasferito, con un minimo di 3 mila euro. Nel caso di importo superiore a 50 mila euro, la sanzione amministrativa viene moltiplicata per 5, passando così da un minimo di cinque punti percentuali a un massimo di 40, sempre con un minimo di 3 mila euro. Novità molto simili anche per i libretti di deposito bancario e per quelli postali al portatore. Il tetto massimo consentito per i libretti di deposito bancario o postale al portatore non può sforare i 2.500 euro. I libretti che “pesano” più di 2.500 euro dovranno quindi essere alleggeriti e riportato nei limiti consentiti entro il 30 settembre 2011. La violazione delle nuove disposizioni avranno ripercussioni amministrative: dal 20 al 40% del saldo, con un minimo di 3 mila euro. Nel caso di una cifra superiore a 50 mila euro, la “multa” crescerà dal 30 al 60 per cento. Se il possessore dei libretti non rientrerà nei limi stabiliti entro il 30 settembre 2011, è prevista una multa che oscillerà tra il 20 e il 40% dell’importo “custodito”, con un minimo 3 mila euro nel vaso di una cifra inserita tra i 2.500 e i 50 mila euro, e tra il 15 e il 30% per un importo superiore a 50 mila euro.