IGR, un utile vademecum sul provvedimento passato in Prima Lettura. Lunga la lista degli oneri deducibili: spiccano gli interessi passivi di mutui e prestiti, le spese funebri e persino la baby sitter.
A cura della Red. Ec.
SAN MARINO – Si è discusso tanto negli ultimi mesi della Riforma dell’imposta generale sui redditi a San Marino, con il suo obiettivo di una maggiore equità e la necessità per lo Stato di recuperare maggiori risorse per il sofferente Bilancio pubblico.
Proprio questa settimana la Riforma tributaria è approdata in Consiglio Grande e Generale in prima lettura. Ecco un vademecum per districarsi tra le pieghe del corposo provvedimento. Che inizierà ad influire sulle vite dei sammarinesi, dei lavoratori frontalieri e delle imprese a partire dal periodo d’imposta 2012.
IGR, a chi si applica
L’imposta generale sui redditi, specifica l’art. 7, si applica alle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato e alle persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato per i redditi ivi prodotti (i frontalieri); le società semplici, in nome collettivo ed in accomandita semplice non sono soggetti passivi d’imposta; i redditi prodotti da dette società, in proporzione alle quote di partecipazione agli utili, sono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla effettiva percezione.
La base imponibile – è scritto ancora – è costituita, per i contribuenti residenti, dal reddito complessivo formato da tutti i redditi del soggetto passivo al netto degli oneri deducibili previsti dalla presente Legge e con esclusione dei redditi soggetti a tassazione separata; dei redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta; dei redditi esenti. Per i contribuenti non residenti invece la base imponibile è costituita dai redditi prodotti nel territorio di San Marino.
Oneri deducibili
È l’art. 11 a inquadrare nello specifico gli oneri deducibili, che – nel tentativo di stimolare gli acquisti e l’utilizzo di servizi forniti in territorio, sono una lunga sfilza. Nello specifico sono passibilità deducibili tutte le spese effettuate sul Titano per l’acquisto di beni o servizi (naturalmente su presentazione di apposita documentazione, fattura o simile) e le spese relative a consulenze mediche non mutuabili prestate da soggetti abilitati o prodotti non mutuati definiti dall’Authority Sanitaria. Tutte le altre spese, una lunga lista, vengono specificate negli allegati A e B; tra questi spiccano gli interessi passivi di prestiti e mutui, le spese funebri (ma fino ai 3 mila euro), rette di asili nido, tasse scolastiche, persino la baby-sitter (ma fino a un massimo di 2 mila euro) e tanto altro ancora. Inoltre c’è un lungo elenco di passibilità deducibili per l’incentivazione alle politiche di sostegno ambientale. Naturalmente è prevista una deducibilità anche relativamente agli oneri previdenziali e assistenziali obbligatori (art. 12). La decisione di puntare molto sugli oneri deducibili è un invito a inserire nella dichiarazione dei redditi quante più fatture possibili, in modo da stimolare l’emersione delle prestazioni che magari prima venivano sottratte al fisco.
E ancora. L’art. 13 definisce e indica le detrazioni soggettive per carichi famigliari: 500 euro per il coniuge, 500 euro per ogni figlio a carico, 250 euro per i genitori o altri parenti eventualmente a carico. Negli intenti del legislatore c’è proprio quello di enfatizzare il peso specifico del carico familiare.
Le aliquote
Per le persone fisiche sono previsti scaglioni con le seguenti aliquote, peraltro già anticipate alcune settimane or sono proprio da Fixing: sino ai 14 mila euro, l’equivalente annuo della pensione minima, c’è l’esenzione totale d’imposta. Da 14 a 42 mila euro è prevista un’aliquota del 15%, da 42 a 77 mila euro sarà del 25%, sopra i 77 mila euro invece l’aliquota prevista è del 35%.
Redditi prodotti all’estero
Per quello che riguarda le persone fisiche, obbligate a dichiarare tutti i propri redditi, compresi quelli prodotti all’estero, ci sarà la possibilità di utilizzare il credito d’imposta proprio per pagare le tasse che sono state pagate oltre confine.
La detrazione – è scritto nell’art. 15, dovrà essere effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale il reddito estero ha concorso a formare il reddito complessivo, ed è specificato che la detrazione non spetta se il reddito estero non è stato dichiarato ovvero in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla.
Persone giuridiche
Alle persone giuridiche è dedicato il Titolo III della riforma dell’IGR. L’art. 40 specifica che l’imposta generale sui redditi per tali figure è determinata applicando l’aliquota proporzionale nella misura del 17% al reddito imponibile calcolato, e aggiunge che la misura di tale aliquota è modificabile con Decreto Delegato.
Obblighi di fatturazione
Sarà forse pleonastico, ma l’art. SC5 (Titolo V, scritture contabili) ricorda che tutti gli operatori economici sono tenuti all’emissione e consegna al cliente della fattura attestante la cessione di beni o la prestazione di servizi di qualunque genere.
E se l’SC1 specifica quali siano gli obblighi di tenuta di scritture contabili per le imprese, nell’art. successivo si definisce il regime semplificato per le imprese definite “minori”: qualora i soggetti d’imposta di cui al titolo II (persone fisiche) esercenti attività di impresa i cui ricavi dell’attività ordinaria conseguiti nell’anno di riferimento non abbiano superato l’ammontare di Euro 350 mila euro, sono esonerati per l’anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dall’articolo SC1, e sono obbligati alla redazione del libro dell’inventario, alla tenuta del registro dei beni ammortizzabili ed alla redazione di quello degli acquisti e di quello delle vendite, fatti salvi gli obblighi di conservazione delle fatture di acquisto e di vendita e delle altre scritture e documentazioni prescritte.
Accertamenti
E qui sta il nodo gordiano. Per uno Stato che funzioni è indispensabile una tassazione sì equa, ma anche adeguata ai servizi che vengono offerti ai cittadini (e a San Marino sono assai numerosi e spesso di qualità superiore agli equivalenti italiani). Ma soprattutto, per un regime fiscale che funzioni, è altrettanto fondamentale che lo Stato sia in grado di verificare che i redditi vengano correttamente dichiarati.
L’Ufficio Tributario (Titolo VII, Accertamenti, art. Ac1) è naturalmente l’organo preposto all’accertamento dei redditi assoggettati all’imposta generale sui redditi e all’irrogazione delle eventuali relative sanzioni amministrative.
Ai fini del controllo e dell’accertamento, l’Ufficio Tributario può richiedere documenti agli uffici pubblici preposti, invitare il contribuente a presentarsi personalmente a chiarire eventuali posizioni dubbie, richiedere l’esibizione degli originali dei documenti comprovanti passività ed oneri deducibili, ma anche effettuare accessi, ispezioni e verifiche presso i locali destinati all’esercizio delle attività economiche, . raccogliere ogni altro tipo di informazione economica e patrimoniale utile alla determinazione del reddito del contribuente ricercandole anche tra quelle in possesso del Servizio di Esattoria ed ogni altro Ufficio della Pubblica Amministrazione, nonché presso Autorità estere mediane attivazione delle procedure di scambio di informazioni e cooperazione amministrativa previste dagli accordi internazionali e dalla legge. E si tratta di una specifica importante, in questi tempi di burocrazia dilagante: al contribuente non possono essere richiesti documenti e informazioni già in possesso della PA sammarinese, ed è già una (piccola) buona notizia.
All’Ufficio Tributario viene espressamente vietata l’esecuzione di perquisizioni personali, apertura coattiva di pieghi o plichi sigillati, borse, casseforti, mobili e ripostigli, l’esame di documenti e richiesta di notizie relativamente ai quali sia eccepito segreto professionale e l’accesso ai veicoli o automezzi del contribuente. È ammessa invece la facoltà per l’Ufficio Tributario di eseguire indagini finanziarie presso i soggetti vigilati (di cui alla legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche ed integrazioni) al fine di acquisire elementi finanziari rilavanti al fine dell’accertamento dei redditi.
Le sanzioni
Fatto salvo il caso di sanzioni penali ove previste dal Codice Penale, l’Art. S6 (Titolo IX, Sanzioni e violazioni) specifica l’entità delle sanzioni pecuniarie amministrative previste per dichiarazioni incomplete o infedeli (definizioni che vengono specificate nel Capo 1). Per errori materiali e di compilazione è prevista una maggiorazione del 25% della maggiore imposta dovuta. Per la dichiarazione incompleta si va da un terzo a una volta la maggiore imposta dovuta, con un aggravio ulteriore per ogni allegato o informazione obbligatoria che viene omesso. Per quello che riguarda le dichiarazioni infedeli si va da metà a una volta l’imposta dovuta, compreso l’aggravio già menzionato. Per le dichiarazioni omesse si va da 2 a 4 volte l’imposta dovuta, chi consegna in ritardo la propria dichiarazione dei redditi deve pagare un aggravio di 200 euro.
Tassa speciale sul reddito
Siamo giunti dunque alle Disposizioni finali e transitorie (Titolo X), e qui troviamo l’Art. DF1, che introduce una tassa speciale sul reddito.
Fatte esenti le imprese e i lavoratori autonomi nei primi tre anni di esercizio delle attività e quelle in liquidazione o che hanno sospeso la propria attività, è prevista una tassa speciale annuale, per i contribuenti esercitanti attività d’impresa e di lavoro autonomo, che decorre dal periodo d’imposta 2012 sino al periodo d’imposta 2014 compreso. Per i lavoratori autonomi la tassa speciale sul reddito è di 2 mila euro, così come per le imprese individuali e per le società di persona;per le imprese costituite in forma giuridica ed enti assimilati la tassa aggiuntiva è invece di 2.500 euro.
Spese produzione reddito
Così va il mondo: la Riforma scrive la parola fine a quella che era considerata un’ingiustizia, ma a modo suo. Il capitolo delle Spese produzione reddito che erano eliminate con la scorsa Finanziaria per i soli lavoratori frontalieri che tanto avevano fatto infuriare non solo gli stessi frontalieri ma anche la politica italiana in quanto introduceva un differente trattamento in base alla residenza (di fatto alla nazionalità del lavoratore) è stato “sistemato”, come ampiamente preannunciato, con una bella sforbiciata che ha dato taglio un colpo netto alle Spese produzione reddito anche dei lavoratori sammarinesi.
E così oggi tutti sono sullo stesso piano, niente specifiche detrazioni per tutti.
Simulazioni
L’avevamo già anticipato qualche settimana fa, oggi lo possiamo confermare. A leggere le simulazioni effettuate dalla Segreteria Finanze, con la nuova riforma tributaria si dovrebbe verificare un incremento di almeno 4-5 milioni di euro per quello che riguarda l’incremento del gettito da reddito di lavoro dipendente, con i single chiamati a intervenire in maniera più sostanziosa rispetto ai contribuenti con carichi familiari.