Home FixingFixing San Marino, frontalieri in malattia: le procedure corrette

San Marino, frontalieri in malattia: le procedure corrette

da Redazione

medico_ambulatorio

 

Le circolari dell’ISS spiegano nei dettagli come compilare i due moduli. E se i tempi di consegna non sono stati alterati, tre giorni a partire da quello dell’inizio dell’assenza per inabilità, qualcosa è cambiato…

medico_ambulatorio

 

 

 

Non è certo passato inosservato l’articolo che abbiamo pubblicato su San Marino Fixing della scorsa settimana e che riguarda – tutt’oggi – un tema di strettissima attualità: i certificati medici dei lavoratori frontalieri. Dopo l’alzata di voce da parte dei sindacati, e dopo le parole del dottor Paolo Pasini, direttore generale dell’ISS, che ha spiegato le procedure del nuovo iter burocratico, in redazione sono giunte parecchie mail sull’argomento: una abbiamo deciso di pubblicarla. Già, ma cos’è successo? E soprattutto, qual è l’iter che deve essere seguito al fine di evitare spiacevoli “ammanchi” o mancati rinascimenti della malattia? Ricordiamo che il certificato di malattia ha lo scopo di garantire il diritto del dipendente malato a non rendere la prestazione lavorativa dedotta nel contratto di lavoro per tutta la durata prevista dell’evento morboso e di ricevere, nelle misure stabilite dalla legge e dagli accordi, il relativo trattamento economico. Il certificato ha dunque la funzione di giustificare l’assenza nei confronti del datore e, tramite l’indicazione dell’indirizzo del lavoratore, anche quella di consentire l’effettuazione delle visite di controllo da parte dei sanitari iscritti negli appositi elenchi. Ne consegue che le assenze non giustificate non saranno coperte dall’indennità economica e che potranno dar luogo a provvedimenti disciplinari da parte del datore di lavoro. Per dovere di cronaca, abbiamo recuperato le due circolari prodotte dall’Istituto per la Sicurezza Sociale: due documenti (circolare protocollo numero 2041/UIE del 13 ottobre 2010 e protocollo numero 228/UIE del 10 febbraio 2011) che spiegano, nei dettagli, le novità in materia e il percorso corretto di compilazione e trasmissione.

 

Circolare 2041

 

A seguito dell’emanazione delle nuove norme in materia di trasmissione telematica della certificazione attestante i periodi di assenza dal lavoro per malattia, predisposte dai Ministeri competenti italiani, la circolare spiega che “la modulistica utilizzata sino ad oggi (il protocollo è datato 13/10/2010), salvo un breve periodo di transizione, verrà abbandonata definitivamente”. E se i tempi di consegna non sono stati alterati – tre giorni a partire da quello dell’inizio dell’assenza per inabilità -, le novità più consistenti riguardano l’utilizzo di una diversa modulistica da parte dei medici italiani: oltre al modello di certificazione telematica, i medici di famiglia possono rilasciare al lavoratore la certificazione da consegnare al datore di lavoro e/o all’ISS su semplice foglio di carta intestata, in formato A4. Tale certificazione, per essere considerata valida, deve riportare i seguenti elementi:

 

1) dati anagrafici del lavoratore; recapito presso il quale possono essere effettuati gli eventuali controlli fiscali ed eventualmente anche il recapito telefonico;

 

2) periodo di malattia certificato (prognosi);

3) diagnosi (solo sulla copia da inviare all’ISS.

 

Qualora il certificato non riporti tali elementi, o se gli stessi non siano decifrabili, il certificato verrà considerato non valido. Stessa decisione sarà presa dall’ISS qualora si verifichi che il medico certificatore non sia iscritto o convenzionato al Servizio Sanitario Nazionale Italiano.

 

Circolare 228


Sempre in merito alle nuove disposizioni sulla forma e trasmissione dei certificati dei lavoratori frontalieri, la circolare numero 228 del 10 febbraio 2011, è stata emessa come integrazione al protocollo numero 2041. Fermo restando l’obbligo di far pervenire il certificato medico attestante i periodi di assenza dal lavoro per malattia anche via fax (…), “è fatto obbligo al lavoratore di far pervenire all’Istituto per la Sicurezza Sociale – Ufficio Indennità Economiche – l’originale della documentazione”. Ai fini del riconoscimento della validità della documentazione, “è indispensabile che la certificazione inviata contenga la diagnosi di malattia, i dati anagrafici e l’indirizzo del lavoratore. La diagnosi di malattia è indicata sulla copia destina al lavoratore”. A decorrere dal 1 marzo 2011, qualora la copia inviata all’ISS non contenga gli elementi indicati, “non può essere ritenuta valida ai fini del riconoscimento dell’indennità economica per malattia.

Forse potrebbe interessarti anche:

Lascia un commento