Segreteria di Stato per le Finanze ed il Bilancio e i Rapporti con l’A.A.S.F.N.
Progetto di Legge
DISCIPLINA DELL’IMPOSTA GENERALE SUI REDDITI
Nota: Stante la complessità dell’articolato e la numerosità dei rimandi fra le diverse disposizioni in esso contenute la numerazione degli articoli è stata impostata al fine di consentire una più agevole attività di revisione in sede di esame del progetto nell’ambito della Competente Commissione Consigliare ove i singoli articoli, una volta approvati o emendati, verranno correttamente rinumerati.
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TITOLO I
NORME E PRINCIPI GENERALI
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Art. 1
Presupposto
(1) Tutti i redditi, ovunque prodotti, dai soggetti di cui ai successivi Titoli II e III in danaro o in natura, continuativi od occasionali provenienti da qualsiasi fonte sono soggetti all’imposta generale sui redditi prevista dalla presente legge.
Art. 2
Definizioni
(1) Ai fini della presente Legge devono intendersi per:
a. Imposta: l’imposta generale sui redditi disciplinata dalla presente Legge;
b. Contribuente: il soggetto passivo delle obbligazioni tributarie determinate dalla presente legge, ovvero, è il soggetto che a fronte di un fatto o di un atto giuridico rivelatore della sua capacità contributiva, che la presente legge riconduce al presupposto d’imposta, è tenuto al pagamento di quest’ultima; Il contribuente assume la qualifica di sostituto d’imposta quando ai sensi di legge è tenuto a prelevare l’imposta dovuta da un altro soggetto passivo ed a versarla all’Amministrazione Tributaria frapponendosi nei rapporti fra questi dei soggetti.
c. Amministrazione Tributaria: l’insieme degli uffici, degli organismi e delle autorità preposte all’attuazione delle disposizioni fiscali, fra le quali quelle della presente Legge.
d. Ufficio Tributario: l’Ufficio della Pubblica Amministrazione deputato alle attività di riscossione, controllo e accertamento dell’imposta generale sui redditi
e. Persona Fisica: l’individuo titolare di reddito. Rientrano nella presente definizione anche i lavoratori autonomi ed i titolari di attività economiche esercitate nella forma dell’impresa individuale, della società di persone e dell’associazione in partecipazione.
f. Persona Giuridica: il soggetto di diritto costituito dal complesso organizzato di persone e beni al quale la legge attribuisce la capacità giuridica;
g. Operatore economico: il soggetto che a prescindere dalla forma giuridica è titolare di licenza o autorizzazione analoga tesa all’esercizio di una attività economica;
h. Dimora: il luogo all’interno del territorio dello Stato nel quale un soggetto compie atti della vita privata indipendentemente dal fatto che questa costituisca il luogo della sua residenza anagrafica nello Stato o il suo domicilio.
i. Centro degli interessi vitali: la concentrazione all’interno del territorio dello Stato della prevalenza degli interessi economici, patrimoniali, sociali e familiari di un soggetto;
j. Abitazione Principale: l’abitazione ove il contribuente ha la propria residenza anagrafica, oppure, in assenza di residenza anagrafica la propria dimora effettiva;
k. Possessore: il proprietario del bene o il titolare di altro diritto reale sul medesimo o il conduttore in un contratto di locazione finanziaria;
l. Gruppo di imprese: tamente controllate(a), o comunque sottoposte(a) ad influenza rilevante;
m. società controllate:
o , direttamente o indirettamente, della maggioranza dei voti esercitabili ai fini della nomina dei componenti l’organo amministrativo;
o quelle in cui un’altra società, anche in base ad accordi con altri soci, dispone, direttamente o indirettamente, di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante ai fini della nomina dei componenti l’organo amministrativo;
o quelle su c, di altro provvedimento normativo o regolamentare, di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza dominante ai fini della nomina dei componenti l’organo amministrativo;
n. società sottoposte a influenza rilevante: quelle in cui un’altra società dispone, direttamente o indirettamente, di almeno il 20 per cento dei diritti di voto esercitabili ai fini della nomina dei componenti l’organo amministrativo, a condizione che non vi sia un altro socio, estraneo al ”Gruppo di imprese”, che dispone della maggioranza assoluta dei voti esercitabili ai medesimi fini;
o. Applicativo informatico: (di seguito anche applicativo) è la procedura informatica il cui accesso è reso possibile in via telematica al contribuente, o al soggetto da esso delegato, che consente di inserire e trasmettere le dichiarazioni fiscali e gestire i saldi a debito e a credito d’imposta;
p. Firma elettronica: costituisce il processo, tracciato dall’applicativo, con il quale l’utente, regolarmente registrato ed identificato, previo accreditamento convalida le informazioni inserite;
q. Utente: è il soggetto che accede all’applicativo, previa identificazione, inserisce le informazioni richieste e convalida i contenuti. L’utente può essere il contribuente tenuto ad assolvere agli obblighi di dichiarazione, il datore di lavoro, per l’espletamento degli obblighi di cui all’articolo D3 o uno dei soggetti delegati di cui all’articolo D6;
Art. 3
Periodo di imposta
(1) L’imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma.
(2) L’imputazione dei redditi al periodo d’imposta è regolata dalle norme relative alla categoria nella quale rientrano.
Art. 4
Stabile organizzazione
(1) È definita “stabile organizzazione” la sede fissa di affari per mezzo della quale l’impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato.
(2) La “stabile organizzazione” si identifica, in via esemplificativa e non esaustiva, in:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) un’officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali.
(3) Un cantiere di costruzione o di montaggio o di installazione, ovvero l’esercizio di attività di supervisione ad esso connesse, è considerato “stabile organizzazione” soltanto se tale cantiere o attività abbia una durata superiore a tre mesi.
(4) Oltre a quanto previsto dal comma 2, costituisce stabile organizzazione la disponibilità a qualsiasi titolo di elaboratori elettronici e relativi impianti ausiliari che consentano la raccolta e la trasmissione di dati ed informazioni finalizzati alla vendita di beni e servizi.
(5) Nonostante le disposizioni dei commi precedenti, una sede fissa di affari non è, comunque, considerata stabile organizzazione se:
a. viene utilizzata una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all’impresa;
b. i beni o le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c. i beni o le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa;
d. una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l’impresa;
e. viene utilizzata ai soli fini di svolgere, per l’impresa, qualsiasi altra attività che abbia carattere preparatorio o ausiliario;
f. viene utilizzata ai soli fini dell’esercizio combinato delle attività menzionate nelle lettere da a) ad e), purché l’attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, abbia carattere preparatorio o ausiliario.
(6) Nonostante le disposizioni dei commi precedenti e salvo quanto previsto dal comma 7, costituisce una stabile organizzazione dell’impresa di cui al comma 1 il soggetto, residente o non residente, che nel territorio dello Stato abitualmente conclude in nome dell’impresa stessa contratti diversi da quelli di acquisto di beni.
(7) Non costituisce stabile organizzazione dell’impresa non residente il solo fatto che essa eserciti nel territorio dello Stato la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale, o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attività.
(8) Il fatto che un’impresa non residente con o senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato controlli un’impresa residente, ne sia controllata, o che entrambe le imprese siano controllate da un terzo soggetto esercente o no attività d’impresa non costituisce di per sé motivo sufficiente per considerare una qualsiasi di dette imprese una stabile organizzazione dell’altra.
Art. 5
Applicazione dell’imposta ai non residenti
(1) Ai fini dell’applicazione dell’imposta nei confronti dei soggetti passivi non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato:
a. i redditi di terreni e fabbricati compresi entro i confini dello Stato;
b. i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti;
c. i redditi di lavoro dipendente corrisposti nello Stato o all’estero da soggetti residenti nello Stato;
d. i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato, o per conto di soggetti residenti o aventi stabile organizzazione nello Stato;
e. i redditi di impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione o per conto di soggetti residenti;
f. ogni altro reddito derivante da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso.
(2) Indipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere c), d), e) e f) del primo comma si considerano prodotti nel territorio della Repubblica, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio della Repubblica o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti:
a. le pensioni e gli emolumenti ad esse assimilati;
b. i compensi per l’utilizzazione di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di marchi d’impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale e scientifico.
Art. 6
Valore normale
(1) Per valore normale si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.
(2) Ai fini del controllo sullo sulla congruità del valore normale l’Ufficio Tributario può fare riferimento a listini e/o tariffari, ove esistenti, ed in uso nel mercato di riferimento.
(3) Nei contratti e nelle operazioni economiche aventi ad oggetto beni immobili o diritti reali su beni immobili, il valore normale del bene si determina, con riferimento al giorno del trasferimento o di
maturazione del diritto, tenendo conto delle vendite, divisioni, o stime precedenti degli immobili medesimi, dei prezzi di mercato di altri immobili posti nella stessa località ed in analoghe condizioni, nonché dei criteri di valutazione adottati dai periti nelle loro stime.
(4) Il valore normale degli strumenti finanziari è determinato:
a. per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese;
b. per le altre azioni, per le quote di società e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, in proporzione al valore del patrimonio netto della società o ente, ovvero, per le società o enti di nuova costituzione, all’ammontare complessivo dei conferimenti;
c. per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche, negoziati in mercati regolamentati e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo.
Art. 6 – BIS
Esenzioni
(1) Sono esenti dall’imposta:
a) i redditi percepiti nell’esercizio delle loro funzioni dagli agenti diplomatici e consolari di Stati esteri; a condizione di reciprocità i redditi degli impiegati delle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati esteri che non siano anche cittadini della Repubblica;
b) gli stipendi e gli emolumenti percepiti in virtù del loro incarico di funzionari internazionali presso l’Organizzazione delle Nazioni Unite o altre Organizzazioni Internazionali intergovernative, dai soggetti anagraficamente residenti nella Repubblica di San Marino, in conformità alle normative internazionali in vigore;
c) i redditi dei terreni e fabbricati appartenenti alla Ecc.ma Camera o agli Enti del Settore Pubblico Allargato;
d) i redditi delle costruzioni o porzioni di costruzioni rurali e relative pertinenze utilizzate dal possessore e dall’affittuario dei terreni cui servono e siano destinate:
i. ad abitazione di chi, col proprio lavoro, attende alla manuale coltivazione del terreno o alla custodia del fondo;
ii. al ricovero del bestiame alimentato dal prodotto del fondo e indispensabile per la lavorazione del fondo;
iii. alla conservazione e prima manipolazione dei prodotti del fondo;
iv. alla custodia delle macchine e degli attrezzi necessari alla coltivazione del fondo;
e) sono altresì esenti dall’imposta:
i. i redditi degli immobili di civile abitazione di proprietà di società cooperative di cui alla Legge 24 aprile 1980 n. 32, per un periodo di 5 anni se costituite nella forma della cooperativa a proprietà divisa, per un periodo di 10 anni se costituite nella forma della cooperativa a proprietà indivisa;
ii. per un periodo di 5 anni i redditi di immobili risanati o restaurati ai sensi della Legge di P.R.G.;
f) per un periodo di 10 anni i redditi derivanti da terreni già improduttivi, con decorrenza dall’inizio della prima annata agricola nella quale hanno dato una produzione normale;
g) le indennità, i premi, i gettoni e simili erogati ai soggetti che prestano servizio volontario nei Corpi Uniformati sammarinesi e nelle pubbliche bande musicali;
h) le somme erogate ai sensi della Legge 2 dicembre 1982 n. 110 nonché le somme erogate da istituti, organismi, scuole, università di Stati Esteri a titolo di Borse di Studio;
i) le somme erogate dall’Istituto per la Sicurezza Sociale corrisposte a titolo di assegni familiari;
j) le somme corrisposte a titolo di pensione sociale nella misura prevista dal primo comma dell’articolo 45 della Legge 11 febbraio 1983 n. 15;
k) i redditi delle società, associazioni, istituzioni ed enti che non perseguono scopi di lucro esclusi quelli direttamente riconducibili alle attività previste dal Titolo III;
l) i benefici derivanti dalla sorte o da giochi di abilità già oggetto di tassazione ai sensi della Legge 25 luglio 2000 n.67 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelli conseguiti da iniziative organizzate dallo Stato o dagli Enti Pubblici sammarinesi;
m) il reddito catastale dell’abitazione principale di proprietà del contribuente è esente dall’imposta generale sui redditi sino al limite massimo di € 1.500,00. Tale esenzione si applica, sempre entro il predetto limite, anche alle relative pertinenze ed anche ad eventuali ulteriori redditi da terreni;
n) i gettoni corrisposti a titolo di Formazione Professionale ai sensi della Legge 4 marzo 1993 n.37 e di accordi in materia stipulati;
o) gli assegni periodici percepiti dal coniuge destinati al mantenimento dei figli in dipendenza di legale ed effettiva separazione o di dichiarazione di nullità o di cessazione di effetti civili del matrimonio, sempre che risultino da provvedimenti giurisdizionali.
(2) Con riferimento al punto k) del precedente comma 1):
a) ai fini dell’individuazione dei redditi direttamente riconducibili alle attività d’impresa di cui al Titolo III è irrilevante il fatto che i soggetti di cui al medesimo punto k) siano titolari di licenza d’esercizio o autorizzazione equivalente ai fini dell’esercizio di attività economiche;
b) l’esenzione non si applica sui redditi diversi da:
i. quote associative;
ii. rimborsi spese o contribuzioni all’erogazione di servizi;
iii. donazioni;
iv. contributi di funzionamento.
TITOLO II
DELL’IMPOSIZIONE IN CAPO ALLE PERSONE FISICHE
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CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 7
Soggetti passivi
(1) L’imposta generale sui redditi si applica:
a. alle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato;
b. alle persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato per i redditi ivi prodotti.
(2) Si considerano residenti le persone fisiche per le quali, nel periodo fiscale di riferimento, si avvera almeno una delle seguenti condizioni:
a. hanno la residenza anagrafica nello Stato per la maggior parte del periodo di imposta;
b. dimorano per la maggior parte del periodo di imposta nel territorio dello Stato;
c. hanno il centro degli interessi vitali nel territorio dello Stato.
(3) Le società semplici, in nome collettivo ed in accomandita semplice non sono soggetti passivi d’imposta; i redditi prodotti da dette società, in proporzione alle quote di partecipazione agli utili, sono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla effettiva percezione.
(4) Le associazioni tra professionisti sono assimilate alle società semplici.
Art. 8
Classificazione dei redditi
(1) I redditi di cui al presente titolo, ivi compresi quelli prodotti all’estero, sono classificati nel modo seguente:
– redditi di capitali
– redditi di terreni e fabbricati
– redditi di lavoro e da pensione
– redditi di impresa
– redditi diversi.
(2) Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati.
(3) I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.
(4) I proventi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione rientrano nei redditi di capitale qualora il contratto preveda esclusivamente l’apporto di capitale; in caso contrario si considerano assimilati ai redditi di lavoro dipendente.
Art. 9
Base imponibile
(1) La base imponibile è costituita, per i contribuenti residenti, dal reddito complessivo formato da tutti i redditi del soggetto passivo al netto degli oneri deducibili previsti dalla presente Legge e con esclusione:
a. dei redditi soggetti a tassazione separata;
b. dei redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta;
c. dei redditi esenti.
(2) Per i contribuenti non residenti la base imponibile è costituita dai redditi prodotti nel Territorio dello Stato così come definiti nel precedente articolo 5.
(3) Concorrono a formare il reddito del contribuente, in quanto al medesimo imputati:
a. i redditi, esclusi quelli di lavoro in quanto redditi propri, dei figli minori conviventi compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affiliati;
b. i redditi altrui di cui ha la libera disponibilità o l’amministrazione senza obbligo della resa dei conti.
Art. 10
Redditi soggetti ad imposizione separata
(1) Sui redditi seguenti l’imposta si applica separatamente, secondo le modalità del successivo articolo 11:
a. redditi di Lavoro Autonomo ed i redditi d’impresa di cui agli articoli dei successivi Capi 4 e 5 conseguiti da operatori economici;
b. plusvalenze patrimoniali di cui all’art. 38, escluse quelle relative a beni di impresa o di spettanza di Società o Enti;
c. emolumenti e arretrati relativi ad anni precedenti e indennità comunque corrisposte a titolo di fine rapporto di lavoro dipendente o assimilato;
d. indennità per la cessazione di rapporti di agenzia o altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, comunque denominate e da chiunque corrisposte;
e. i benefici derivanti dalla sorte o da giochi di abilità non oggetto esenzione ai sensi del successivo articolo 14;
f. i compensi di cui ai commi b) e c) dell’art. 6 della Legge 20 maggio 1985 n. 59;
g. i compensi di cui all’art. 11 della Legge 22 marzo 1986 n. 38;
h. su opzione del contribuente i dividendi di fonte estera;
i. su opzione del contribuente gli interessi, premi ed altri frutti generati da titoli obbligazionari esteri o da altri titoli di credito esteri diversi dalle azioni.
(2) Sui redditi di cui al precedente comma 1 l’imposta è determinata come segue:
i. Lettera a): 17%;
ii. Lettere b): 8%;
iii. Lettera c): sino alla concorrenza di € 5.000,00 aliquota pari al 2,5%, sulla parte eccedente aliquota pari al 5%;
iv. Lettere d), e), f) e g): 12%;
v. Lettera h) : 3% sul netto frontiera;
vi. Lettera i) : 4% sul netto frontiera.
(2) Le modalità di tassazione di cui al presente articolo, compreso l’ammontare delle aliquote, sono modificabili con Decreto Delegato.
Art. 11
Oneri deducibili
(1) Dal reddito complessivo determinato a norma delle disposizioni del presente titolo II al netto dei redditi esenti e di quelli soggetti a tassazione separata, se non già deducibili nella determinazione dei singoli redditi e cumulativamente alle altre deduzioni consentite dalla presente Legge, si deducono se sostenute nel periodo d’imposta di riferimento:
a. le spese effettuate nel territorio sammarinese per l’acquisto di beni o servizi purchè documentate da fattura o documento equivalente e/o canalizzate attraverso strumenti elettronici di pagamento;
b. le spese sostenute relative a consulenze diagnostiche non mutuabili prestate da soggetti abilitati, prodotti non mutuati definiti da apposito protocollo dell’Authority Sanitaria purchè documentate da fattura o documento equivalente e/o canalizzate attraverso strumenti elettronici di pagamento;
c. le spese di cui agli allegati A e B della presente Legge.
(2) L’ammontare complessivo delle passività deducibili di cui al punto a) del precedente comma è determinato in una misura pari al 10% del reddito complessivo e sino ad un massimo di € 10.000,00.
(3) L’ammontare complessivo delle passività deducibili di cui al punto b) del precedente comma è determinato in una misura pari ad € 2.500,00.
(4) Le deduzioni di cui al presente articolo non spettano ove l’Ufficio Tributario provveda ad accertamento sintetico del reddito complessivo del contribuente.
(5) Le disposizioni del presente articolo e quelle di cui agli allegati A) e B) possono essere modificate con Decreto Delegato, il quale può disciplinare altresì le modalità di applicazione delle stesse.
(6) L’Ufficio Tributario nell’ambito dell’attività di controllo e accertamento può disconoscere in tutto o in parte l’applicazione delle passività deducibili anche quando riscontri, fatta salva la prova contraria fornita dal contribuente, fenomeni di abuso e/o indebita deduzione finalizzati esclusivamente al conseguimento del beneficio fiscale.
Art. 12
Deducibilità degli oneri previdenziali e assistenziali obbligatori
(1) I contributi previdenziali obbligatori di cui agli artt. 1 e 5 della Legge 11 febbraio 1983, n. 15 nonché quello di cui all’art. 6 della Legge 25 novembre 1980, n. 87 ed i contributi assistenziali obbligatori di cui alla Legge 26 settembre 1980, n. 73 sono deducibili dal reddito imponibile come segue:
a. I contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti sono integralmente deducibili dalla base imponibile del reddito da lavoro di cui al successivo articolo 21. Di tale deduzione si tiene conto anche ai fini del calcolo delle ritenute alla fonte di cui al successivo articolo RF1;
b. I contributi previdenziali a carico dei lavoratori autonomi e delle imprese individuali sono integralmente deducibili rispettivamente dalla base imponibile del reddito da lavoro di cui al successivo articolo 24 e dalla base imponibile per la determinazione del reddito d’impresa di cui al successivo Capo V.
Art. 13
Detrazioni soggettive per carichi famigliari
(1) Dall’imposta sui redditi posseduti dalle persone fisiche si detraggono:
a) € 500,00 per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato,
b) € 500,00 per ogni figlio a carico;
c) € 250,00 i genitori ed i suoceri anche se non conviventi;
d) € 250,00 ogni altro familiare convivente a carico;
e) € 250,00 i parenti e gli affini che esercitano effettivamente il diritto agli alimenti.
(2) Con riferimento alla lettera b) del comma 1 si considerano a carico:
a) i figli minori, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati e i figli naturali non riconosciuti purché conviventi con il contribuente;
b) i figli maggiori di età inabili al lavoro in modo permanente e quelli di età non superiore ai 26 anni che frequentano corsi legali di studio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati e i figli naturali non riconosciuti purché conviventi con il contribuente;
(3) Le persone indicate alle lettere a), c), d) ed e) del comma 1 si considerano a carico se hanno redditi propri per un ammontare inferiore ad € 7.500,00 e se residenti;
(4) Le detrazioni di imposta per carichi di famiglia sono rapportate ai mesi dell’anno e non competono ai soggetti passivi non residenti.
(5) Le detrazioni di cui al comma 1, ad esclusione di quella prevista alla lettera a) del medesimo comma, possono essere utilizzate solo da uno dei coniugi o, in alternativa, da entrambi nella misura del 50% ciascuna. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. In caso di affidamento congiunto, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, nella misura del 50% tra i genitori.
(6) Le detrazioni di cui al comma 1 sono maggiorate del 20% quando il numero dei familiari a carico supera le due unità oppure il contribuente costituisce l’unica fonte di sostentamento per se e per tutti i membri del nucleo familiare ivi compresi i familiari a carico non ricompresi nel nucleo.
(7) Le Detrazioni di cui al presente articolo possono essere modificate con Decreto Delegato.
Art. 14
Applicazione dell’imposta
(1) L’imposta generale sui redditi di cui al presente titolo II è determinata applicando l’aliquota progressiva per scaglioni indicata nella tabella 1 dell’allegato C della presente legge.
(2) Per i soggetti titolari di reddito da lavoro autonomo e di reddito d’impresa, per i quali si applicano le disposizioni del precedente articolo 10 comma 1) lettera a), l’imposta sui redditi diversi da quelli predetti è determinata applicando la tassazione progressiva per scaglioni di cui al precedente comma 1, considerando le aliquote e gli scaglioni applicabili per effetto della somma di tali redditi al reddito di impresa o di lavoro autonomo.
(3) Per i soggetti di cui al precedente comma 2) gli oneri previsti dall’articolo 11 comma 1 lettera a) si applicano e si deducono esclusivamente dai redditi non soggetti a tassazione separata.
Art. 15
Redditi prodotti all’estero e credito d’imposta
(1) Se alla formazione del reddito complessivo delle persone fisiche concorrono redditi prodotti all’estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo o da ritenersi tali, comunque non ripetibili, su tali redditi sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra redditi prodotti all’estero ed il reddito complessivo.
(2) In deroga al comma precedente e fatto salvo il regime di tassazione separata, le imposte assolte all’estero a titolo definitivo o da ritenersi tali, comunque non ripetibili, su redditi d’impresa o di lavoro autonomo possono essere ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta per tali redditi prodotti a San Marino. Tale detrazione è ammessa sino alla concorrenza della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra detti redditi prodotti all’estero e detti redditi prodotti in territorio, al netto di eventuali perdite di esercizi precedenti ammesse in detrazione.
(3) I redditi si considerano prodotti all’estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall’art. 5 per individuare l’applicazione dell’imposta ai non residenti e concorrono alla formazione del reddito complessivo in base alle regole vigenti per le medesime tipologie dei redditi interni.
(4) Se concorrono redditi prodotti in più Stati esteri, la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.
(5) Agli effetti di quanto stabilito al primo e secondo comma, la detrazione dovrà essere effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale il reddito estero ha concorso a formare il reddito complessivo e in tale dichiarazione vengono comprese le imposte di pertinenza che sono state definitivamente pagate entro il 31 dicembre dell’anno della sua presentazione. Il credito per le imposte pagate all’estero non può eccedere l’ammontare dell’imposta netta dovuta sul reddito complessivo.
(6) La detrazione non spetta se il reddito estero non è stato dichiarato ovvero in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla.
(7) Qualora il periodo al quale appartengono tali redditi prodotti all’estero non coincida con quello in cui le imposte estere sono state effettivamente pagate, salvo quanto previsto al comma precedente, la detrazione deve avvenire nella dichiarazione relativa a questo periodo sempre con riferimento all’anno di competenza economica.
(8) Eventuali successive rettifiche del reddito prodotto all’estero comportano la conseguente rettifica della dichiarazione ove questo reddito è stato dichiarato entro tre anni dall’esercizio di competenza.
(9) Per le imposte pagate all’estero dai soggetti di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 7, la detrazione spetta ai singoli soci nella proporzione ivi stabilita.
(10) Nel caso in cui il reddito prodotto all’estero concorra parzialmente alla formazione del reddito, anche l’imposta estera detraibile va ridotta in misura corrispondente.
CAPO II
REDDITI DI CAPITALE
Art. 16
Redditi di capitale e loro determinazione
(1) Sono considerati redditi di capitale:
a. gli interessi di ogni natura, esclusi quelli compensativi;
b. le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue;
c. i compensi per prestazioni di fidejussione o altra garanzia;
d. i dividendi e gli utili ad essi assimilabili anche in natura;
e. gli interessi e i frutti in genere derivanti dagli strumenti finanziari di cui all’allegato 2 della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche;
f. quelli derivati da capitali dati a mutuo compresi i finanziamenti dei soci.
(2) L’imputazione dei redditi di capitale alla base imponibile complessiva avviene nel periodo di imposta in cui sono stati percepiti senza alcuna deduzione.
(3) Per i capitali dati a mutuo gli interessi si considerano percepiti nella misura pattuita per iscritto. Se la misura non è determinata per iscritto gli interessi si computano al tasso legale.
(4) I finanziamenti dei soci alle società cui partecipano si presumono produttivi di interessi in misura pari al tasso legale salvo che dal bilancio, dai rendiconti, da deliberazione assembleare o da altra documentazione non risulti:
a. che i versamenti siano stati fatti ad altro titolo;
b. che per i versamenti non siano dovuti interessi;
c. che per i versamenti sia stato pattuito un diverso tasso.
(5) Nei redditi di cui al punto e) del comma 1 è compresa anche la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione o la somma impiegata ovvero il valore normale dei beni impiegati.
CAPO III
REDDITI DI TERRENI E DI FABBRICATI
Art. 17
Redditi dei terreni
(1) Il reddito dei terreni è quello derivante dal possesso di terreni atti alla produzione agricola ed è costituito dal reddito dominicale e dal reddito agrario così come definiti dall’art. 1 della Legge 4 luglio 1985 n.76.
(2) Quando il terreno è dato in affitto il reddito agrario profitta all’affittuario nei cui confronti concorre alla formazione del reddito complessivo nella misura del 60%.
(3) Qualora il fondo rustico non venga coltivato, neppure in parte, per un’intera annualità, limitatamente a detta annualità si applica una riduzione del 40% del reddito dominicale e si esclude il reddito agrario dall’ambito imponibile.
(4) Il reddito dei terreni, nelle sue componenti concorre a formare il reddito complessivo nella misura risultante dal Catasto.
Art. 18
Attività agricola
(1) Sono compresi nel reddito dei terreni anche quei redditi derivanti da attività di manipolazione, trasformazione e alienazione dei prodotti del fondo, purché rientranti nell’ordinaria attività agricola anche se svolta in forma associata e abbiano per oggetto prevalente i prodotti del fondo.
(2) L’allevamento del bestiame e degli animali destinati direttamente o indirettamente alla alimentazione umana è del pari considerato come rientrante nell’attività agricola se i prodotti per l’alimentazione del bestiame sono prevalentemente forniti dal fondo.
(3) Sono altresì considerate attività agricole la pastorizia, l’apicoltura, la floricoltura, la vivaistica.
Art. 19
Reddito di fabbricati di civile abitazione
(1) Il reddito dei fabbricati destinati a civile abitazione, per la durata del possesso e nella misura risultante dal Catasto, concorre in ogni caso alla formazione del reddito complessivo del possessore o dei possessori per le parti corrispondenti.
(2) Quando il fabbricato destinato a civile abitazione e/o le relative pertinenze vengono locati, il reddito del fabbricato è pari al 40% del valore del canone di locazione. Non si considerano ai fini della determinazione del reddito imponibile le somme che i locatari devono rimborsare al proprietario per spese di riscaldamento, illuminazione, acqua potabile e simili. Con la deduzione del 60% del valore locativo si intendono compensate tutte le spese di riparazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché ogni altra spesa o perdita eventuale a carico del possessore.
(3) Qualora il reddito di cui al secondo comma sia inferiore al reddito determinato in base alle risultanze catastali, quest’ultimo costituisce il reddito imponibile.
(4) Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano quando il locatore esercita attività d’impresa avente per oggetto l’attività immobiliare. In questo caso il reddito dell’immobile è determinato secondo le regole per la determinazione del reddito d’impresa senza applicazione degli abbattimenti.
(5) Fatta salva l’applicazione delle sanzioni conseguenti al mancato o tardivo accatastamento, il reddito di fabbricato atto all’uso cui è destinato ma non ancora accatastato, è determinato, a decorrere dal periodo di imposta nel quale il fabbricato medesimo è diventato utilizzabile, per analogia e comparativamente con fabbricati simili. Si considerano produttivi di reddito anche i fabbricati non ancora completamente ultimati e non accatastati per i quali sia stata presentata la dichiarazione di fine lavori ai sensi dell’articolo 168, comma 4° della Legge 19 luglio 1995 n.87; in tale caso la
rendita è determinata sulla base dei parametri di cui all’articolo 4, comma primo e secondo del Decreto 20 maggio 2004 n.64 rivalutati sulla base dei coefficienti stabiliti dalla successiva normativa ed aggiornabili con decreto delegato. La rendita di cui al periodo precedente risulta da dichiarazione redatta da tecnico abilitato ai sensi dell’articolo 162, comma 4° della Legge 19 luglio 1995 n.87 da allegarsi alla dichiarazione dei redditi e da depositarsi all’Ufficio Tecnico del Catasto.
(6) Non si considerano produttivi di reddito i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto e quelli esistenti nei cimiteri.
Art. 20
Fabbricati destinati ad attività economiche
(1) Il reddito dei fabbricati destinati all’esercizio di attività economiche è dato dal canone di affitto percepito dal locatore.
(2) Il reddito dei fabbricati di cui al primo comma è diminuito del 40% per i locatori che non detengono l’immobile nell’attività d’impresa, indipendentemente dal regime contabile della stessa.
(3) La diminuzione del valore locativo previsto al comma che precede produce gli effetti stabili nell’articolo 19 comma 2.
(4) Se l’attività economica è svolta direttamente dal possessore, la rendita catastale concorre a formare il reddito complessivo d’impresa ai sensi delle disposizioni del capo V; in deroga a quanto precede, se il possessore è persona fisica il predetto reddito non concorre a formare il reddito complessivo d’impresa, ferma restando l’applicazione delle disposizioni del capo V per quanto concerne la deducibilità dei costi inerenti alla produzione del reddito d’impresa.
(5) Qualora il reddito di cui ai al primo e secondo comma sia inferiore al reddito determinato in base alle risultanze catastali, quest’ultimo costituisce il reddito imponibile.
(6) In ogni altro caso il reddito dei fabbricati di qualsiasi natura concorre a determinare il reddito complessivo in base alle risultanze catastali.
(7) In relazione ai redditi del presente articolo si applicano le disposizioni del comma 5 del precedente articolo 19.
CAPO IV
REDDITI DI LAVORO E DI PENSIONE
Art. 21
Redditi di lavoro dipendente
(1) Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutti i compensi ed emolumenti percepiti nel corso dell’anno solare in denaro o in natura per la prestazione di attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione di altri.
(2) Rientrano fra i redditi da lavoro dipendente di cui al comma 1 i compensi:
a. comunque denominati a titolo di premi di produzione;
b. sotto la forma della distribuzione di utili;
c. a titolo di sussidi o liberalità.
(3) Le indennità per le trasferte all’estero concorrono a formare il reddito per la parte eccedente l’importo dell’indennità massima giornaliera per trasferte riconosciuta ai dipendenti dello Stato. Le
altre somme corrisposte per i servizi prestati con sede all’estero concorrono a formare il reddito nella misura del 75% del loro ammontare. Non costituiscono reddito i rimborsi delle spese debitamente documentate e chiaramente individuabili, nonché, i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, in occasione di trasferte, missioni, o viaggi per recarsi al luogo di lavoro, fino all’importo massimo giornaliero di € 25,00, elevate ad € 50,00 per le trasferte all’estero ad esclusione dell’Italia.
(4) La base imponibile del reddito da lavoro dipendente è data dai redditi lordi di cui ai commi che precedono al netto, in base a quanto stabilito dal punto c) dell’allegato A, dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori a carico del lavoratore dipendente e di un abbattimento forfettario pari al 7%. La misura di tale abbattimento è modificabile con Decreto Delegato.
(5) Ai fini della determinazione in denaro dei compensi in natura di cui al comma 1, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenuti nell’art. 6. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta ad € 500,00; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.
(6) Ai fini dell’applicazione del comma 5:
a. per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori, concessi in uso promiscuo al dipendente si assume una percorrenza convenzionale annua di 3.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle stabilite negli accordi contrattuali per la categoria di appartenenza per l’anno di riferimento, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente;
b. per i fabbricati condotti in locazione dal datore di lavoro, concessi in uso o comodato al lavoratore dipendente, si assume il 30% dei costi complessivi sostenuti dal datore di lavoro comprese le utenze non a carico dell’utilizzatore, al netto di quanto eventualmente corrisposto per il godimento del fabbricato stesso da parte dell’utilizzatore. In caso di fabbricato di proprietà o in locazione finanziaria in sostituzione del canone di affitto si prende in considerazione la rendita catastale senza considerare la quota di ammortamento o il canone di leasing;
Art. 22
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
(1) Costituiscono inoltre reddito di lavoro dipendente o sono assimilati a tale reddito:
a. le rendite vitalizie costituite a titolo oneroso;
b. gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui alla lettera c) comma 1 dell’articolo 10 la cui tassazione avviene ai sensi del medesimo articolo 10, comma 2, lettera iii;
c. ogni altro assegno periodico, comunque denominato, alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro;
(2) i compensi dei soci di cooperative di produzione e lavoro, regolarmente registrate, derivanti da riparto di utili o premi di produzione o di bilancio, nella misura massima del 20% oltre i limiti previsti dalla contrattazione collettiva in vigore;
(3) i ristorni a favore di soci di cooperative di consumo organizzate tra consumatori.
(4) Ai redditi di cui al punto b) del 1° comma non sono applicabili le detrazioni di cui al comma 4 del precedente articolo 21.
Art. 23
Redditi da pensione
(1) I redditi da pensione percepiti da soggetti residenti sono imponibili al netto di un abbattimento forfettario pari al 20%.
(2) Ai titolari di reddito da pensione spettano le deduzioni e le detrazioni previste al presente Titolo.
Art. 24
Redditi di lavoro autonomo
(1) Il reddito di lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra tutti i compensi percepiti nel corso dell’anno solare dall’artista o professionista nell’esercizio della sua attività e le spese inerenti a tale attività purché documentate ed effettivamente sostenute nello stesso anno.
(2) Sono deducibili le spese per l’acquisto di quei beni strumentali all’esercizio dell’arte o della professione che abbiano un costo unitario inferiore a €1.000,00. Per gli altri beni strumentali, compresi gli immobili, destinati all’esercizio dell’arte o della professione, sono ammesse in deduzione quote annuali da ammortizzare gradualmente nelle modalità e nella misura stabilita nell’allegato D alla presente Legge.
(3) Le spese relative all’acquisto di beni mobili e servizi, anche per il tramite di contratti di locazione finanziaria, adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione e all’uso personale o familiare del contribuente sono ammortizzabili o deducibili nella misura del 70%. Quando il bene mobile acquistato è costituito da un automezzo, oppure il servizio acquistato è relativo ad un automezzo, l’importo massimo sul quale applicare la predetta percentuale è pari ad € 50.000,00.
(4) Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi sono deducibili per un importo complessivamente non superiore al 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta. Le predette spese sono integralmente deducibili se addebitate dall’artista o dal professionista al committente attraverso espressa indicazione nella parcella o fattura.
(5) Costituiscono inoltre reddito di lavoro autonomo:
a) i compensi percepiti, sotto qualsiasi forma o denominazione, dagli amministratori, sindaci o revisori o a seguito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
b) i redditi derivanti dall’utilizzazione economica di marchi, di opere dell’ingegno, di diritti d’autore, di invenzioni industriali e simili;
(6) Quando i redditi di cui al comma precedente non sono pertinenti all’attività dell’artista o professionista oppure all’attività d’impresa debbono considerarsi separatamente come redditi diversi e concorrono alla formazione della base imponibile nella misura del 75%.
(7) Per i compensi in natura percepiti dal lavoratore autonomo si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 21, comma 5 e 6, in quanto compatibili.
(8) Si applicano le disposizioni di cui i successivi articoli 28 e 32 in quanto compatibili.
Art. 25
Rilevanza delle plusvalenze e delle minusvalenze
(1) Concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo le plusvalenze e le minusvalenze dei beni strumentali se:
a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
c) i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell’esercente l’arte o la professione o a finalità estranee all’arte o alla professione.
(2) Si considerano plusvalenze o minusvalenze la differenza, positiva o negativa, tra il corrispettivo o l’indennità percepiti e il costo non ammortizzato ovvero, nell’ipotesi prevista dalla lettera c), la differenza tra il valore normale del bene ed il costo non ammortizzato.
(3) In caso di cessione di contratto di locazione finanziaria di beni strumentali all’esercizio dell’arte o della professione, costituisce compenso, fatta salva la prova contraria, il maggiore fra il valore di cessione del contratto ed valore normale del bene determinato a norma del precedente articolo 6, considerati entrambi al netto dei canoni che devono essere ancora pagati al locatore dal cessionario.
(4) Si applicano per quanto compatibili le disposizioni previste dall’art. 36, 1° comma.
CAPO V
REDDITI D’IMPRESA DELLE PERSONE FISICHE
Art. 26
Redditi d’impresa
(1) Le disposizioni del presente titolo disciplinano le misure di determinazione e tassazione del reddito d’impresa prodotto da operatori economici persone fisiche, titolari di licenza o autorizzazione all’esercizio di attività economiche. Sono esclusi dal predetto ambito di applicazione i redditi da lavoro autonomo per i quali si applicano le disposizioni dei precedenti articoli 24 e 25.
(2) E’ considerato reddito d’impresa quello conseguente allo svolgimento di attività artigianali, di agenzia, di commercio e, in genere, di ogni altra attività economica diretta alla produzione ed allo scambio di beni e servizi di ogni genere esercitata dai soggetti di cui al precedente comma 1 per professione abituale.
(3) Le attività di cui all’articolo 18, svolte oltre i limiti ivi stabiliti e che assumono il carattere dell’attività di cui al comma che precede, sono considerate produttrici di reddito di impresa.
(4) L’esercizio da parte di persone fisiche delle attività del comma 2, o di attività ad esse assimilabili, anche in assenza di licenza o autorizzazione si considerano in ogni caso produttive di reddito d’impresa, se ricorrono i presupposti in esso previsti.
Art. 27
Determinazione del reddito
(1) Il reddito d’impresa è costituito dagli utili netti realizzati nel periodo d’imposta, risultanti dalla differenza fra l’ammontare dei ricavi comunque conseguiti, purché relativi alla produzione del reddito d’impresa, e l’ammontare dei costi inerenti sostenuti nell’esercizio della stessa, apportando le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all’applicazione dei criteri stabiliti dalle disposizioni della legislazione tributaria.
(2) I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze concorrono a formare il reddito a prescindere dalla loro iscrizione nei registri fiscali. Le spese e gli altri componenti negativi sono ammessi in deduzione solo se e nella misura in cui risultano rilevati nella contabilità e sono relativi all’esercizio di competenza, fatti salvi quelli imputati al conto economico di un esercizio precedente se la deduzione è stata rinviata in conformità delle disposizioni tributarie e quelli che, pur non essendo imputabili al conto economico, sono deducibili per disposizione di legge.
(3) Concorrono a formare il reddito le sopravvenienze attive, il valore normale dei prodotti dell’impresa destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore o assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all’impresa, nonché le plusvalenze dei beni relativi all’impresa diversi da quelli al cui scambio o alla cui produzione è diretta l’attività dell’impresa nel periodo di imposta in cui sono realizzate.
(4) La perdita documentata di un periodo d’imposta, determinata in base alle norme del presente Titolo, può essere portata in deduzione solo dal reddito imponibile d’impresa nella misura dell’80% nei tre periodi d’imposta successivi.
(5) La rettifica da parte dell’Ufficio Tributario delle valutazioni fatte dal contribuente in un esercizio ha effetto anche per gli esercizi successivi. L’Ufficio Tributario tiene conto delle rettifiche operate e procede direttamente nel rettificare le valutazioni relative agli esercizi successivi.
Art. 28
Inerenza economica
(1) I componenti negativi sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono all’attività da cui derivano o potrebbero derivare ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito, salvo che per specifica previsione normativa siano espressamente esclusi.
(2) I componenti negativi riferiti indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi imponibili, e non imponibili in quanto esenti nella determinazione del reddito, sono deducibili pro quota.
Art.29
Competenza temporale
(1) I componenti positivi e negativi concorrono alla determinazione del reddito imponibile nell’esercizio di competenza se in tale esercizio ne risulta certa l’esistenza e determinabile in modo oggettivo l’ammontare; in caso contrario i componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito imponibile nell’esercizio in cui si verificano tali condizioni.
(2) Ai fini della determinazione dell’esercizio di competenza:
a. i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della
stipulazione dell’atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale;
b. i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi.
Art. 30
Costi
(1) Nella determinazione del reddito si tiene conto di tutti i costi relativi all’acquisizione di beni o servizi, delle perdite, delle sopravvenienze passive, delle minusvalenze patrimoniali nell’anno in cui sono realizzate.
(2) I costi di diretta imputazione a beni diversi da quelli che originano ricavi o proventi immediatamente riconducibili al reddito d’impresa, con l’eccezione prevista al secondo comma dell’articolo 32, non sono deducibili e vengono portati ad aumento del costo dei beni stessi.
(3) Non costituiscono oneri deducibili le imposte sul reddito, le sanzioni e gli interessi relativi al mancato o ritardato pagamento delle imposte, le sanzioni per violazioni di legge e gli interessi per dilazioni del pagamento delle imposte.
(4) I compensi erogati per l’opera svolta dai familiari indicati all’articolo 9 non sono detraibili salvo che questi non presentino una regolare posizione di lavoro dipendente o autonomo a tutti gli effetti di legge.
Art. 31
Ricavi
(1) Sono considerati ricavi:
a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa;
b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;
(2) I proventi e le plusvalenze derivanti da strumenti finanziari si intendono sempre riferiti ai redditi di capitale o diversi della persona fisica e sono esclusi da reddito d’impresa, anche se risultanti dalle scritture contabili.
(3) Si comprende inoltre tra i ricavi il valore normale dei beni di cui al primo comma assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
Art. 32
Interessi passivi
(1) Gli interessi passivi sono deducibili in quanto inerenti all’attività economica effettivamente esercitata.
(2) Gli interessi passivi riferibili a beni diversi da quelli costituenti merci alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa di cui all’articolo 30, secondo comma, fino al momento di
cui ne è iniziata o può essere iniziata l’utilizzazione, non sono deducibili e vengono portati ad aumento del costo dei beni stessi.
Art. 33
Valutazione delle rimanenze
(1) Costituiscono rimanenze di magazzino le seguenti categorie di beni:
a. prodotti finiti e merci di cui alla lettera a) dell’articolo 31, primo comma;
b. le materie prime, sussidiarie e di consumo di cui alla lettera b) dell’articolo 31, primo comma;
c. i prodotti in corso di lavorazione e i semi lavorati.
(2) Le variazioni delle rimanenze finali dei beni indicati al comma precedente rispetto alle esistenze iniziali concorrono a formare il reddito dell’esercizio. A tal fine le rimanenze finali, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici, sono assunte per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma delle disposizioni che seguono.
(3) Agli effetti delle norme del presente articolo si comprendono nel costo i soli oneri accessori di diretta imputazione, escluse le spese generali.
(4) Nel primo esercizio in cui si verificano, le rimanenze sono valutate attribuendo ad ogni unità il valore risultante dalla divisione del costo complessivo dei beni prodotti e acquistati nell’esercizio stesso per la loro quantità.
(5) Negli esercizi successivi, se la quantità delle rimanenze è aumentata rispetto all’esercizio precedente, le maggiori quantità, valutate a norma del quarto comma, costituiscono voci distinte per esercizi di formazione. Se la quantità è diminuita, la diminuzione si imputa agli incrementi formati nei precedenti esercizi, a partire dal più recente.
(6) Per le imprese che valutano le rimanenze finali con il metodo della media ponderata o del «primo entrato, primo uscito» o con varianti di quello di cui al quinto comma, le rimanenze finali sono assunte per il valore che risulta dall’applicazione del metodo adottato.
(7) Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determinato a norma del quarto, quinto e sesto comma, è superiore al valore normale medio di essi nell’ultimo mese dell’esercizio, il valore minimo di cui al secondo comma è determinato moltiplicando l’intera quantità dei beni, indipendentemente dall’esercizio di formazione, per il valore normale. Il minor valore attribuito alle rimanenze in conformità alle disposizioni del presente comma vale anche per gli esercizi successivi sempre che le rimanenze non risultino contabilizzate per un valore superiore.
(8) I prodotti in corso di lavorazione ed i servizi in corso di esecuzione sono valutati in base ai costi sostenuti ed agli oneri accessori direttamente attribuibili nel periodo d’imposta.
(9) La valutazione delle opere e servizi in corso di esecuzione, di durata pluriennale, avviene sulla base della quota parte dei corrispettivi pattuiti al netto di quelli liquidati in via definitiva.
(10) Le rimanenze finali di un esercizio, nell’ammontare indicato dal contribuente o dall’Ufficio, costituiscono le esistenze iniziali dell’esercizio successivo.
(11) Nel libro degli inventari devono essere registrate le rimanenze risultanti alla fine del periodo d’imposta, con l’indicazione delle quantità raggruppate per categorie omogenee e del relativo valore unitario.
Art. 34
Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive
(1) Le plusvalenze dei beni relativi all’impresa, diversi da quelli indicati nell’articolo 31, concorrono a formare il reddito:
a. se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
b. se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
c. se i beni vengono assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
(2) Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del primo comma la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l’indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato.
(3) Nell’ipotesi di cui alla lettera c) del primo comma la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato dei beni.
(4) Le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a due anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. La predetta scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi.
(5) Si considerano sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in contabilità in precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, nonché la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in contabilità in precedenti esercizi.
(6) Fatta salva la prova contraria, in caso di cessione di contratto di locazione finanziaria, costituisce sopravvenienza attiva il maggiore fra il valore di cessione del contratto ed valore normale del bene determinato a norma del precedente articolo 6, considerati entrambi al netto dei canoni che devono essere ancora pagati al locatore dal cessionario.
Art. 35
Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite
(1) Le minusvalenze dei beni relativi all’impresa, diversi da quelli indicati nell’articolo 31, determinate con gli stessi criteri stabiliti per la determinazione delle plusvalenze, sono deducibili se sono realizzate ai sensi del primo comma, lettere a) o b) dell’articolo 34 ovvero quando è dimostrata la perdita definitiva od il danneggiamento del bene.
(2) Si considerano sopravvenienze passive il mancato conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, il sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, e la sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.
(3) Le perdite di beni di cui al primo comma, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso per le perdite su crediti se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data del provvedimento di apertura della procedura stessa; pertanto, la perdita è deducibile solo ed esclusivamente nell’esercizio di apertura della procedura.
Art. 36
Plusvalenze e minusvalenze nella cessione dei beni ai creditori
(1) La cessione dei beni appartenenti all’impresa ai creditori, ai sensi della Legge 15 novembre 1917 n.17, non determina plusvalenze o minusvalenze comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento.
Art. 37
Ammortamenti ed accantonamenti
(1) Tutti i beni materiali ed immateriali strumentali per l’esercizio dell’impresa nonché i costi ad utilizzazione pluriennale sono ammortizzabili sulla base dei coefficienti e dei criteri di cui all’allegato D alla presente Legge, il quale, contiene anche l’indicazione dei criteri e della misura degli accantonamenti deducibili. L’allegato prevede anche le modalità degli ammortamenti accelerati e anticipati.
(2) Il coefficiente d’ammortamento è applicato sul valore dei beni ammortizzabili costituito dal loro costo maggiorato degli oneri accessori di diretta imputazione, compresi gli interessi passivi di cui all’articolo (32) comma 2.
(3) Le spese di manutenzione, riparazione e trasformazione sono deducibili nel periodo d’imposta sulla base dei criteri e delle modalità contenuti nel allegato D alla presente Legge, il quale prevede anche criteri e modalità per specifici settori di attività economiche.
CAPO IV
REDDITI DIVERSI
Art. 38
Altri redditi
(1) Alla formazione del reddito complessivo concorre ogni altro reddito comunque conseguito, diverso da quelli già espressamente previsti dalle disposizioni della presente legge, nonché le plusvalenze, non rientranti nel reddito di impresa o di lavoro autonomo, provenienti da:
a. Cessione a titolo oneroso o realizzo, anche sotto forma di risarcimento, di terreni e beni immobili posseduti da non più di cinque anni con esclusione:
i. dei beni immobili adibiti ad abitazione principale del contribuente per la maggior parte del periodo intercorrente tra la data dell’acquisto e/o della costruzione e quello della cessione;
ii. dei beni ricevuti in successione o in donazione;
b. Cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale di società ed Enti assimilati, nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni;
c. Cessione a titolo oneroso degli strumenti finanziari di cui all’allegato 2 della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche;
d. Cessione a titolo oneroso o liquidazione di aziende o attività economiche/professionali, ivi compreso il realizzo d’avviamento;
(2) Il trattamento e l’eccezione di cui al comma 1 punto a) si applicano anche nei casi in cui i beni ivi indicati sono oggetto di contratto di locazione finanziaria. In questo caso ai fini della determinazione del periodo di possesso si considera quello che intercorre fra la data di stipula del contratto o di acquisto del contratto e quella della sua cessione.
(3) La plusvalenza è data dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo d’imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto o i canoni di locazione corrisposti, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.
(4) Si presume un realizzo d’avviamento quando una licenza o autorizzazione venga ad essere rinunciata dal titolare e venga poi ad essere intestata ovvero gestita sotto qualunque forma da un altro soggetto, salvo prova contraria. Se il nuovo intestatario o gestore continui l’attività negli stessi locali del precedente la prova contraria non è ammessa.
(5) La presunzione di cui al comma precedente non sussiste quando una licenza o autorizzazione venga ad essere rinunciata dal titolare a favore di un parente sino al terzo grado o un affine entro il secondo grado.
(6) Le plusvalenze nella gestione di partecipazioni e/o prodotti finanziari di cui al comma 1 lettere b) e c) sono imponibili nell’anno in cui vengono realizzate al netto di eventuali minusvalenze. Eventuali saldi negativi non sono riportabili negli esercizi successivi.
(7) Nessun tipo di costo sostenuto per il conseguimento dei predetti redditi, salvo quelli indicati ai commi precedenti, è deducibile per il contribuente.
TITOLO III
DELL’IMPOSIZIONE IN CAPO ALLE PERSONE GIURIDICHE
*********
CAPO I
Disposizioni Generali
Art. 39
Soggetti passivi
(1) L’imposta generale sui redditi si applica:
a. alle persone giuridiche e agli enti ad esse assimilati residenti nel territorio dello Stato;
b. alle stabili organizzazioni di imprese non residenti;
c. alle persone giuridiche e agli enti ad esse assimilati non residenti nel territorio dello Stato per i redditi ivi prodotti ai sensi dell’articolo 5;
(2) Si considerano residenti le persone giuridiche e gli enti che hanno la sede legale o la sede dell’effettiva direzione nel territorio dello Stato per la maggior parte del periodo d’imposta.
Art. 40
Applicazione dell’imposta
(1) L’imposta generale sui redditi di cui al presente titolo III è determinata applicando l’aliquota proporzionale nella misura del 17% al reddito imponibile calcolato a norma degli articoli seguenti. La misura di tale aliquota è modificabile con Decreto Delegato.
Art. 41
Redditi prodotti all’estero e credito d’imposta
(1) Se alla formazione del reddito complessivo delle persone giuridiche, degli enti ad esse assimilati, e delle stabili organizzazioni di imprese non residenti concorrono redditi prodotti all’estero, le imposte su tali redditi ivi pagate a titolo definitivo o da ritenersi tali, comunque non ripetibili, sono ammesse in detrazione dell’imposta netta dovuta fino a concorrenza della quota di imposta sammarinese corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero e il reddito complessivo. L’imposta netta e la quota d’imposta sono quelle risultanti dopo le variazioni fiscali positive e negative di reddito.
(2) I redditi si considerano prodotti all’estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall’art. 5 per individuare l’applicazione dell’imposta ai non residenti.
(3) Se concorrono redditi prodotti in più Stati esteri, la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.
(4) Agli effetti di quanto stabilito al primo e secondo comma, la detrazione dovrà essere effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale il reddito estero ha concorso a formare il reddito complessivo e in tale dichiarazione vengono comprese le imposte di pertinenza che sono state definitivamente pagate entro il 31 dicembre dell’anno della sua presentazione. Il credito per le imposte pagate all’estero non può eccedere l’ammontare dell’imposta netta dovuta sul reddito complessivo.
(5) La detrazione non spetta se il reddito estero non è stato dichiarato ovvero in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla.
(6) Qualora il periodo al quale appartengono tali redditi prodotti all’estero non coincida con quello in cui le imposte estere sono state effettivamente pagate, salvo quanto previsto al comma precedente, la detrazione deve avvenire nella dichiarazione relativa a questo periodo sempre con riferimento all’anno di competenza economica, tenendo conto delle eventuali rettifiche in aumento del reddito estero recuperabili entro tre anni.
(7) L’imposta estera effettivamente pagata e non recuperata rispetto a quella detraibile ai sensi del secondo comma diventa componente negativa di reddito deducibile nella dichiarazione relativa al successivo periodo d’imposta.
(8) Ad eccezione dei redditi prodotti all’estero per il tramite di stabile organizzazione, così come disciplinata, il reddito estero da considerare ai fini del calcolo del credito d’imposta, di cui ai commi precedenti, deve essere determinato moltiplicando il reddito complessivo per il rapporto tra il ricavo estero lordo ed i ricavi totali.
(9) Nel caso in cui il reddito prodotto all’estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l’imposta estera detraibile va ridotta in misura corrispondente.
CAPO II
Determinazione del Reddito d’impresa
Art. 42
Redditi d’impresa
(1) Le disposizioni del presente titolo disciplinano le misure di determinazione e tassazione del reddito d’impresa prodotto da operatori economici costituiti in forma giuridica, stabili organizzazioni di imprese non residenti, nonché, società, associazioni, istituzioni ed enti che non perseguono scopi di lucro quando non rientrano nelle fattispecie di esenzione di cui alla lettera k) dell’articolo 6 BIS.
(2) I redditi dei soggetti di cui al comma precedente, obbligati alla compilazione annuale del bilancio sono sempre in ogni caso classificati e determinati sulla base delle disposizioni contenute nel presente TITOLO III.
(3) È reddito d’impresa ai sensi del presente articolo quello derivante dall’esercizio di attività commerciali, artigianali, di agenzia, produttive di beni o servizi, intermediarie, di trasporto, bancarie, assicurative e di ogni altra attività ausiliaria delle precedenti.
(4) Le attività di cui all’articolo 18, svolte nella forma della società di capitali sono sempre considerati produttrici di reddito d’impresa.
Art. 43
Determinazione del reddito
(1) Il reddito d’impresa è costituito dagli utili netti realizzati nel periodo d’imposta, risultanti dalla differenza fra l’ammontare dei ricavi comunque conseguiti e l’ammontare dei costi inerenti relativi al periodo d’imposta, apportando le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all’applicazione delle norme contenute nella presente Legge.
(2) I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze concorrono a formare il reddito a prescindere dalla loro iscrizione nei registri fiscali. Le spese e gli altri componenti negativi sono ammessi in deduzione solo se e nella misura in cui risultano imputati nei registri fiscali relativi all’esercizio di competenza, fatti salvi quelli imputati al conto economico di un esercizio precedente se la deduzione è stata rinviata in conformità delle disposizioni tributarie e quelli che, pur non essendo imputabili al conto economico, sono deducibili per disposizione di legge.
(3) Concorrono a formare il reddito le sopravvenienze attive, il valore normale dei prodotti dell’impresa assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all’impresa, nonché le plusvalenze dei beni relativi all’impresa diversi da quelli al cui scambio o alla cui produzione è diretta l’attività dell’impresa nel periodo di imposta in cui sono realizzate.
(4) I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, se ne deriva aumento del reddito; la stessa disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, ma soltanto in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle speciali procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi.
(5) La perdita documentata di un periodo d’imposta, determinata in base alle norme del presente Titolo, può essere portata in deduzione dal reddito imponibile nella misura dell’80% nei tre periodi d’imposta successivi.
(6) In deroga a quanto previsto al comma precedente le perdite fiscali realizzate nei primi 3 periodi d’imposta dalla data di costituzione della nuova impresa possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi senza alcun limite di tempo, a condizione che si riferiscano ad una nuova attività economica.
(7) La rettifica da parte dell’Ufficio delle valutazioni fatte dal contribuente in un esercizio ha effetto anche per gli esercizi successivi. L’Ufficio tiene conto delle rettifiche operate e procede direttamente nel rettificare le valutazioni relative agli esercizi successivi.
Art. 44
Inerenza economica
(1) I componenti negativi sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono all’attività da cui derivano o potrebbero derivare ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito, salvo che per specifica previsione normativa siano espressamente esclusi.
(2) I componenti negativi riferiti indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi imponibili, e non imponibili in quanto esenti nella determinazione del reddito, sono deducibili pro quota.
(3) La disposizione di cui al comma precedente non si applica nei casi in cui i proventi non imponibili sono costituiti da plusvalenze su partecipazioni o dividendi.
Art. 45
Competenza temporale
(1) I componenti positivi e negativi concorrono alla determinazione del reddito imponibile nell’esercizio di competenza se in tale esercizio ne risulta certa l’esistenza e determinabile in modo oggettivo l’ammontare; in caso contrario i componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito imponibile nell’esercizio in cui si verificano tali condizioni.
(2) Ai fini della determinazione dell’esercizio di competenza:
a. i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell’atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale;
b. i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi.
Art. 46
Costi
(1) Nella determinazione del reddito si tiene conto di tutti i costi relativi all’acquisizione di beni o servizi, delle perdite, delle sopravvenienze passive, delle minusvalenze patrimoniali nell’anno in cui sono realizzate.
(2) I costi di diretta imputazione a beni diversi da quelli che originano ricavi o proventi immediatamente riconducibili al reddito d’impresa, con l’eccezione prevista all’articolo 49 non sono deducibili e vengono portati ad aumento del costo dei beni stessi.
(3) Non costituiscono oneri deducibili le imposte sul reddito, le sanzioni e gli interessi relativi al mancato o ritardato pagamento delle imposte, le sanzioni per violazioni di legge e gli interessi per dilazioni del pagamento delle imposte.
(4) I compensi corrisposti agli amministratori sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti.
Art. 47
Limiti alla deducibilità dei costi generali
(1) Per ogni periodo d’imposta:
a. i costi relativi alle spese di pubblicità, ivi incluse le sponsorizzazioni, sono deducibili fino al limite massimo dell’8% dei ricavi della gestione di cui al successivo articolo 48;
b. i costi relativi alle attività di elaborazione dati, ivi compresi quelli relativi alle ricerche di mercato, sono deducibili fino al limite massimo del 10% dei ricavi della gestione di cui al successivo articolo 48;
c. i costi relativi alle spese di rappresentanza, sono deducibili fino al limite massimo del 5% dei ricavi della gestione di cui al successivo articolo 48;
(2) le precedenti disposizioni non si applicano qualora i costi ivi disciplinati formino oggetto dell’attività caratteristica del contribuente.
(3) la limitazione di cui al precedente comma 1 punto b) non si applica agli operatori bancari e finanziari.
(4) Il contribuente può richiedere all’Ufficio Tributario la disapplicazione delle limitazioni di cui al precedente articolo dimostrando che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico dell’impresa e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.
Art. 48
Ricavi
(1) Sono considerati ricavi:
a. i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa;
b. i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;
c. i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni e degli strumenti finanziari similari alle azioni, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle cui si applica l’esenzione di cui al successivo articolo 53 anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa;
d. i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e di altri strumenti finanziari, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diversi da quelli di cui alla lettera c), anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa.
(2) Si comprende inoltre tra i ricavi il valore normale dei beni di cui al primo comma assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
(3) Ai fini delle imposte sui redditi i beni di cui alle lettere c) e d) del primo comma non possono costituire immobilizzazioni finanziarie se non sono iscritti come tali nel bilancio.
Art. 49
Interessi passivi
(1) Gli interessi passivi sono deducibili in quanto inerenti all’attività economica effettivamente esercitata.
(2) Gli interessi passivi riferibili a beni diversi da quelli costituenti merci alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa fino al momento di cui ne è iniziata o può essere iniziata l’utilizzazione, non sono deducibili e vengono portati ad aumento del costo dei beni stessi.
(3) Gli interessi passivi di cui all’articolo 16 quarto comma, quando il percipiente è persona fisica, sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti.
Art. 50
Valutazione delle rimanenze
(1) Costituiscono rimanenze di magazzino le seguenti categorie di beni:
a. prodotti finiti e merci di cui alla lettera a) dell’articolo 48, primo comma;
b. le materie prime, sussidiarie e di consumo di cui alla lettera b) dell’articolo 48, primo comma;
c. i prodotti in corso di lavorazione e i semi lavorati.
(2) Le variazioni delle rimanenze finali dei beni indicati al comma precedente rispetto alle esistenze iniziali concorrono a formare il reddito dell’esercizio. A tal fine le rimanenze finali, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici, sono assunte per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma delle disposizioni che seguono.
(3) Agli effetti delle norme del presente articolo si comprendono nel costo i soli oneri accessori di diretta imputazione, escluse le spese generali.
(4) Nel primo esercizio in cui si verificano, le rimanenze sono valutate attribuendo ad ogni unità il valore risultante dalla divisione del costo complessivo dei beni prodotti e acquistati nell’esercizio stesso per la loro quantità.
(5) Negli esercizi successivi, se la quantità delle rimanenze è aumentata rispetto all’esercizio precedente, le maggiori quantità, valutate a norma del quarto comma, costituiscono voci distinte per esercizi di formazione. Se la quantità è diminuita, la diminuzione si imputa agli incrementi formati nei precedenti esercizi, a partire dal più recente.
(6) Per le imprese che valutano in bilancio le rimanenze finali con il metodo della media ponderata o del «primo entrato, primo uscito» o con varianti di quello di cui al quinto comma, le rimanenze finali sono assunte per il valore che risulta dall’applicazione del metodo adottato.
(7) Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determinato a norma del quarto, quinto e sesto comma, è superiore al valore normale medio di essi nell’ultimo mese dell’esercizio, il valore minimo di cui al secondo comma è determinato moltiplicando l’intera quantità dei beni, indipendentemente dall’esercizio di formazione, per il valore normale. Il minor valore attribuito alle rimanenze in conformità alle disposizioni del presente comma vale anche per gli esercizi successivi sempre che le rimanenze non risultino iscritte nello stato patrimoniale per un valore superiore.
(8) I prodotti in corso di lavorazione ed i servizi in corso di esecuzione sono valutati in base ai costi sostenuti ed agli oneri accessori direttamente attribuibili nel periodo d’imposta.
(9) La valutazione delle opere e servizi in corso di esecuzione, di durata pluriennale, avviene sulla base della quota parte dei corrispettivi pattuiti al netto di quelli liquidati in via definitiva.
(10) Le rimanenze finali di un esercizio, nell’ammontare indicato dal contribuente o dall’Ufficio, costituiscono le esistenze iniziali dell’esercizio successivo.
(11) Nel libro degli inventari devono essere registrate le rimanenze risultanti alla fine del periodo d’imposta, con l’indicazione delle quantità raggruppate per categorie omogenee e del relativo valore unitario.
Art. 51
Strumenti finanziari
(1) Ai fini delle disposizioni seguenti, si intendono per strumenti finanziari quelli elencati nell’Allegato 2 della Legge 17 novembre 2005 n.165.
(2) Il valore normale degli strumenti finanziari è determinato:
a. per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese;
b. per le altre azioni, per le quote di società e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, in proporzione al valore del patrimonio netto della società o ente, ovvero, per le società o enti di nuova costituzione, all’ammontare complessivo dei conferimenti;
c. per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche, negoziati in mercati regolamentati e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo.
(3) I titoli indicati al precedente comma 2, lettere c) e d), esistenti al termine di un esercizio, sono valutati applicando le disposizioni dell’articolo 50, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma.
(4) Le disposizioni dell’articolo 50, settimo comma, si applicano solo per la valutazione dei titoli di cui all’articolo 48, primo comma, lettera d); a tal fine il valore minimo è determinato:
a. per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base ai prezzi rilevati nell’ultimo giorno dell’esercizio ovvero in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese;
b. per gli altri titoli, secondo le disposizioni del comma 2.
Art. 52
Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive
(1) Le plusvalenze dei beni relativi all’impresa, diversi da quelli indicati nell’articolo 48, concorrono a formare il reddito:
a. se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
b. se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
c. se i beni vengono assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
(2) Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del primo comma la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l’indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato.
(3) Nell’ipotesi di cui alla lettera c) del primo comma la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato dei beni.
(4) Le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a due anni, e non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. La predetta scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi.
(5) Si considerano sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, nonché la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.
(6) Fatta salva la prova contraria, in caso di cessione di contratto di locazione finanziaria, costituisce sopravvenienza attiva il maggiore fra il valore di cessione del contratto ed valore normale del bene
determinato a norma del precedente articolo 6, considerati entrambi al netto dei canoni che devono essere ancora pagati al locatore dal cessionario.
Art. 53
Plusvalenze esenti
(1) Le plusvalenze derivanti da atti di trasferimento a titolo oneroso, ivi compresi la permuta e il conferimento, aventi per oggetto i diritti di proprietà, usufrutto e ogni altro diritto riferibile a partecipazioni in società residenti o non residenti o enti, aventi o meno personalità giuridica, non residenti, non concorrono alla formazione del reddito d’impresa.
(2) L’esenzione opera alle seguenti condizioni:
a. che la partecipazione nelle società o enti indicati nel comma che precede sia detenuta ininterrottamente per almeno dodici mesi e risulti dalla contabilità sociale e da almeno un bilancio;
b. che la partecipazione sia classificata nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso nel periodo di possesso.
(3) In deroga al comma 1, le plusvalenze relative a partecipazioni in società immobiliari di diritto sammarinese non concorrono alla formazione del reddito d’impresa, in quanto esenti nella misura del 50 per cento.
(4) Ai fini dell’applicazione del comma 3 che precede, per “società immobiliari” si intendono le società per le quali, in alternativa:
a. più della metà del totale dell’attivo di bilancio è costituito da beni immobili;
b. più della metà dei ricavi, come risultanti dal bilancio, derivi dall’attività immobiliare.
In caso di immobile detenuto tramite contratto di locazione finanziaria il valore assunto come riferimento è il valore di acquisto sostenuto dalla società concedente. Ai fini della sussistenza delle predette condizioni, si prendono in considerazione i dati del bilancio dell’esercizio in cui è avvenuta la cessione delle partecipazioni ovvero di quello dell’esercizio precedente.
(5) Sono esenti, anche in deroga ad altre disposizioni, le plusvalenze che possono derivare a carico della società da operazioni di riduzione del capitale sociale per esuberanza con assegnazione ai soci di partecipazioni iscritte come immobilizzazioni finanziarie detenute da almeno un anno a condizione che le partecipazioni assegnate siano vincolate ad interventi di riorganizzazione da effettuare all’interno di un “Gruppo di Imprese” e da realizzare nella Repubblica di San Marino. A tale fine la delibera assembleare di riduzione del capitale sociale deve indicare le regioni della assegnazione delle partecipazioni ai soci.”.
Art. 54
Minusvalenze patrimoniali e perdite
(1) Le minusvalenze dei beni relativi all’impresa, diversi da quelli indicati nell’articolo 48 e 53, determinate con gli stessi criteri stabiliti per la determinazione delle plusvalenze, sono deducibili se sono realizzate ai sensi del primo comma, lettere a) o b) dell’articolo 52 ovvero quando è dimostrata la perdita definitiva od il danneggiamento del bene.
(2) Per la valutazione dei beni indicati nell’articolo 48, primo comma, lettera d), che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, si applicano le disposizioni dell’articolo 51; tuttavia, per i titoli negoziati in mercati regolamentati, le minusvalenze sono deducibili in misura non eccedente la
differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo semestre.
(3) Si considerano sopravvenienze passive il mancato conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, il sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, e la sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.
(4) Le perdite di beni di cui al primo comma, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso per le perdite su crediti se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data del provvedimento di apertura della procedura stessa; pertanto, la perdita è deducibile solo ed esclusivamente nell’esercizio di apertura della procedura.
Art. 55
Plusvalenze e minusvalenze nella cessione dei beni ai creditori
(1) La cessione dei beni ai creditori, ai sensi della Legge 15 novembre 1917 n.17, non determina plusvalenze o minusvalenze comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento.
Art. 56
Dividendi
(1) Le somme o i valori derivanti dalla distribuzione, in denaro o in natura, di utili o di altre riserve, anche in occasione della liquidazione, da parte di società o enti aventi personalità giuridica, non residenti nel territorio della Repubblica di San Marino, non concorrono alla formazione del reddito della società ricevente, in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell’ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare.
(2) L’esclusione di cui al comma precedente opera a condizione che la partecipazione nelle suddette società o enti sia detenuta ininterrottamente per almeno dodici mesi e risulti dalla contabilità sociale e da almeno un bilancio. Ai fini dell’applicazione della presente norma, la maturazione del periodo minimo di detenzione ininterrotta può essere realizzata anche successivamente rispetto alla distribuzione.
(3) Le somme o i valori derivanti dalla distribuzione, in denaro o in natura, di utili o di altre riserve, anche in occasione della liquidazione, da parte di società o enti aventi personalità giuridica, residenti nel territorio della Repubblica di San Marino non concorrono alla formazione del reddito delle società o dell’ente ricevente, in quanto l’imposta assolta dalla società partecipata è liberatoria nei confronti della partecipante.
Art. 57
Ammortamenti ed accantonamenti
(1) Tutti i beni materiali ed immateriali strumentali per l’esercizio dell’impresa nonché i costi ad utilizzazione pluriennale sono ammortizzabili sulla base dei coefficienti e dei criteri di cui all’allegato D alla presente Legge, il quale, contiene anche l’indicazione dei criteri e della misura
degli accantonamenti deducibili. L’allegato prevede anche le modalità degli ammortamenti accelerati e anticipati.
(2) Il coefficiente d’ammortamento è applicato sul valore dei beni ammortizzabili costituito dal loro costo maggiorato degli oneri accessori di diretta imputazione, compresi gli interessi passivi di cui all’articolo 49.
(3) Le spese di manutenzione, riparazione e trasformazione sono deducibili nel periodo d’imposta sulla base dei criteri e delle modalità contenuti nel allegato D alla presente Legge, il quale prevede anche criteri e modalità per specifici settori di attività economiche.
Art. 58
Misure di incentivazione
(1) Al fine di incentivare lo sviluppo ed il consolidamento delle attività d’impresa sono ammesse disposizioni in deroga a quelle del presente titolo tese a definire diverse regole di formazione della base imponibile e di applicazione dell’imposta anche al fine dell’avvio di nuove attività d’impresa.
(2) Le disposizioni in deroga di cui al comma precedente sono stabilite da apposito Decreto Delegato.
TITOLO IV
DELLA DICHIARAZIONE
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Art. D1
Soggetti obbligati a presentare la dichiarazione
(1) I soggetti passivi hanno l’obbligo di dichiarare, annualmente, i redditi prodotti secondo le norme del presente titolo anche se da essi non consegue alcun debito d’imposta. I lavoratori autonomi, le imprese di persone fisiche e giuridiche e le stabili organizzazioni, devono presentare la dichiarazione anche se non abbiano prodotto alcun reddito.
(2) La dichiarazione delle persone fisiche è unica per i redditi posseduti dal contribuente e per quelli degli altri soggetti a lui imputati ai sensi dell’articolo 9 comma 3 della presente legge. I redditi propri dei figli minori sono dichiarati e sottoscritti dai loro legali rappresentanti.
(3) Nel caso che il contribuente vanti un credito di imposta, la dichiarazione equivale a domanda di rimborso.
(4) Sono inoltre obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi i soggetti non residenti quando hanno conseguito redditi prodotti nel territorio dello Stato o ritenuti tali che non hanno assolto l’imposizione fiscale con ritenuta alla fonte.
(5) La Dichiarazione può essere presentata anche per il tramite di uno dei soggetti incaricati di cui al successivo articolo D6.
Art. D2
Esonero dalla dichiarazione
(1) Non sono tenuti a presentare la dichiarazione:
a. i soggetti che, non essendo comunque obbligati alla dichiarazione del reddito, possiedono solo i redditi esenti e redditi soggetti a ritenute a titolo di imposta;
b. i titolari di reddito di lavoro dipendente o di pensione che non possiedono altri redditi diversi da quelli indicati al precedente punto 1, a condizione che nel termine previsto per la presentazione della dichiarazione, il datore di lavoro trasmetta all’Ufficio Tributario il certificato di cui al successivo articolo D3.
(2) L’esonero non compete nelle ipotesi in cui a formare il reddito complessivo del contribuente concorrano i redditi di soggetti a lui imputati a norma dell’articolo 9 comma 3 della presente legge.
Art. D3
Certificazione dei redditi di lavoro dipendente e dei redditi da pensione
(1) Tutti i datori di lavoro, compresa la Pubblica Amministrazione e gli Enti del Settore Pubblico Allargato, nonché gli Enti Previdenziali eroganti redditi da Pensione, sono tenuti a trasmettere
all’Ufficio Tributario, attraverso l’applicativo informatico per l’acquisizione delle dichiarazioni dei redditi, le informazioni relative ai redditi di lavoro e da pensione erogati ai contribuenti e delle relative ritenute alla fonte operate ai sensi del Titolo VI della presente legge.
(2) La trasmissione deve avvenire entro il 15 aprile. Con la corretta trasmissione delle informazioni di cui al comma precedente è soddisfatta la condizione ai fini dell’eventuale esonero dalla presentazione della dichiarazione prevista dal precedente articolo D2.
(3) Il datore di lavoro, con l’eccezione della Pubblica Amministrazione e degli Enti del Settore Pubblico Allargato, è comunque tenuto a consegnare al lavoratore dipendente copia cartacea del certificato di cui al precedente comma 1 unitamente all’attestazione di avvenuta acquisizione da parte dell’Ufficio Tributario.
Art. D4
Contenuto della dichiarazione
(1) La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere compilata in via telematica avvalorando e convalidando i campi dell’applicativo informatico per l’acquisizione delle dichiarazioni dei redditi. La struttura dell’applicativo è quella riportata sul sito ufficiale e contiene l’indicazione di ogni elemento attivo e passivo necessario per la determinazione del reddito imponibile secondo le norme vigenti. Ogni variazione di legge che interesserà le norme fiscali comporterà la tempestiva modifica del contenuto delle dichiarazioni sul predetto sito in relazione ad ogni singolo periodo d’imposta.
(2) Nella dichiarazione devono essere indicate le generalità del contribuente e ogni altro elemento richiesto dall’applicativo.
(3) La dichiarazione deve inoltre contenere ogni altra informazione in ordine alla disponibilità, a titolo di proprietà o a titolo precario, da parte del contribuente e dei soggetti di cui al precedente comma, di aeromobili da turismo, di imbarcazioni da diporto, di autoveicoli, di seconde abitazioni, permanentemente o parzialmente a disposizione anche fuori del territorio dello Stato.
(4) Le società e gli enti che non hanno una sede legale o amministrativa nello Stato devono indicare l’indirizzo della stabile organizzazione o, in mancanza, le generalità e l’indirizzo del loro rappresentante.
Art. D5
Sottoscrizione della dichiarazione
(1) La sottoscrizione della dichiarazione da parte del contribuente avviene mediante firma elettronica secondo le modalità operative di funzionamento dell’applicativo. La data e l’ora di sistema dell’applicativo fanno fede per la trasmissione ai fini del rispetto dei termini previsti dalla Legge.
(2) La sottoscrizione della dichiarazione mediante firma elettronica deve avvenire da parte del contribuente o di chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale o da parte di uno dei soggetti delegati di cui al successivo articolo D6.
Art. D6
Soggetti Incaricati
(1) Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni, si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:
a. gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri commercialisti;
b. le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori e le associazioni sindacali di categoria fra lavoratori;
c. i soggetti che svolgono senza finalità di lucro e in maniera non professionale attività occasionale di assistenza al contribuente nella predisposizione e trasmissione della dichiarazione per effetto di delega da questi espressamente conferita.
(2) I soggetti incaricati sono autorizzati a trasmettere la dichiarazione per conto del contribuente all’Ufficio solo previa delega scritta sottoscritta dal contribuente (delegante) e dal soggetto incaricato (delegato) per accettazione.
(3) L’atto di delega, redatto secondo il modello predisposto dall’Ufficio Tributario deve essere compilato in due copie originali e deve essere firmato dal contribuente delegante e controfirmato dal soggetto incaricato. Un originale dell’atto di delega deve essere conservato da entrambi i soggetti che sono tenuti ad esibirlo su richiesta dell’Ufficio.
(4) Il soggetto incaricato ai fini della compilazione della dichiarazione fiscale relativa al soggetto delegante, deve accedere all’applicativo e sottoscrivere con firma elettronica una dichiarazione con la quale attesta di agire in virtù di delega ad esso conferita.
(5) In luogo della procedura di cui ai commi precedenti il contribuente, previa registrazione ed accesso all’applicativo in qualità di utente generico, può conferire direttamente la delega al soggetto incaricato. La procedura di delega per via telematica deve essere completata con la firma elettronica per accettazione del delegato.
(6) L’atto di delega di cui al precedente comma 3 ha valore solo per un esercizio fiscale. L’atto di delega di cui al comma 5 ha valore sino alla sua revoca da parte del delegante.
(7) Nell’accedere alla procedura come soggetto incaricato l’utente può visualizzare le informazioni relative alle dichiarazioni dei redditi del delegante relative agli anni precedenti e ai dati pre-caricati nella procedura ai fini della compilazione della dichiarazione.
(8) La mancata presentazione in via telematica delle dichiarazioni fiscali entro i termini e nelle modalità previste dalla presente legge comporta l’applicazione al contribuente dei provvedimenti e delle sanzioni previste dalla stessa in materia di omessa, o ritardata e/o infedele dichiarazione. L’applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni nei confronti del contribuente nei casi che precedono avviene anche quando i motivi degli stessi, sulla base della documentazione di cui al comma 3, sono imputabili al soggetto incaricato, fatto salvo il diritto del contribuente di rivalsa su quest’ultimo.
Art. D7
Registrazione dell’Utente
(1) Al fine di poter operare sull’applicativo l’Utente deve identificarsi sullo stesso mediante l’inserimento di un apposito codice utente e di una chiave di accesso (password).
(2) Il codice utente e la chiave di accesso sono costituiti da codici numerici o alfanumerici rilasciati dall’applicativo dopo il completamento di una fase guidata di registrazione.
(3) Nella fase di registrazione l’utente è tenuto a fornire le informazioni richieste ai fini della sua corretta identificazione. Il codice utente e la chiave di acceso possono essere rilasciati solo previa verifica delle informazioni inserite. La verifica può avvenire tramite controlli automatici o controlli diretti da parte dell’Ufficio Tributario.
Art. D8
Profili dell’Utente
(1) Con la prima registrazione l’utente viene censito ed identificato come utente generico. Esso può compilare la propria dichiarazione fiscale, e visualizzare le proprie dichiarazioni degli anni precedenti. L’utente generico, come soggetto incaricato ai sensi del precedente articolo D6 comma
1 lettera c), è abilitato alla compilazione delle dichiarazioni di altri contribuenti sino ad un massimo di 10 dichiarazioni.
(2) L’utente già registrato come utente generico può richiedere all’Ufficio Tributario, mediante procedura guidata resa disponibile dall’applicativo, l’abilitazione ad operare come legale rappresentante di un’impresa individuale, di un’attività di lavoro autonomo, di una stabile organizzazione, di un’associazione o ente o di una società. Tale abilitazione avviene previo riconoscimento e identificazione nelle forme previste al precedente articolo D7.
(3) I soggetti di cui ai punti a) e b) del comma 1 dell’articolo D6 al fine di operare come soggetti delegati debbono ottenere la preventiva autorizzazione dell’Ufficio Tributario. L’autorizzazione viene rilasciata, previo controllo, attraverso l’applicativo. Le limitazioni di cui al precedente comma 1 non si applicano a questi soggetti.
Art. D9
Compilazione delle dichiarazioni
(1) La compilazione delle dichiarazioni fiscali, sotto la responsabilità dell’utente autenticato, avviene mediante l’imputazione dei dati nei campi presenti secondo le regole procedurali di funzionamento dell’applicativo. I dati già in possesso della Pubblica Amministrazione e già caricati nell’applicativo sono comunque soggetti alla verifica da parte del compilante.
(2) In alternativa alle modalità di cui al comma precedente l’utente può inserire alcune o tutte le informazioni mediante il caricamento di un flusso di dati trasmesso in base allo schema messo a diposizione dall’Ufficio Tributario.
(3) Le informazioni inserite nell’applicativo in base ai commi precedenti sono modificabili sino a quando non interviene la procedura di trasmissione definitiva da parte dell’utente, fatto salvo quanto previsto al precedente articolo D3.
(4) Dopo che la dichiarazione è stata trasmessa, sarà possibile modificare i dati in essa contenuti solo compilando una dichiarazione rettificativa o integrativa di quella precedente che costituirà una nuova dichiarazione e come tale dovrà essere nuovamente trasmessa.
Art. D10
Dichiarazione dei sostituti d’imposta
(1) I soggetti che corrispondono le somme soggette a ritenuta alla fonte devono presentare annualmente entro il termine di cui al successivo articolo D10 comma 1) la dichiarazione delle somme assoggettate a ritenuta nell’anno solare precedente.
(2) L’obbligo della dichiarazione prevista al presente articolo non si estende allo Stato ed agli Enti Pubblici i quali, tuttavia, nel termine previsto al primo comma, sono tenuti a partecipare comunque le ritenute operate alla fonte.
(3) La presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta avviene in modalità telematica utilizzando il medesimo applicativo e le medesime modalità previste al presente Titolo in materia di dichiarazione dei redditi.
Art. D11
Termine per la presentazione della dichiarazione
(1) I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 giugno di ciascun anno con riguardo ai redditi prodotti nell’anno solare precedente.
(2) Se la dichiarazione è presentata entro 30 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione, essa è valida, ma si applica al contribuente la sanzione prevista all’articolo S6 comma 1 lettera e).
(3) La dichiarazione presentata oltre tale termine è nulla e pertanto non può essere fatta valere dal contribuente quale richiesta di rimborso del credito d’imposta in essa risultante, ma costituisce ugualmente titolo per la riscossione da parte dell’Amministrazione Tributaria.
(4) La trasmissione telematica delle dichiarazioni deve essere effettuata entro le ore 24:00 del giorno di scadenza del termine di cui al comma 1.
(5) Qualora il termine di presentazione venga a scadenza in un giorno festivo o comunque in un giorno di chiusura dell’ufficio, lo stesso è prorogato al giorno di apertura dell’ufficio immediatamente successivo.
(6) Le disposizioni di cui ai precedenti commi 4 e 5 si applicano anche in relazione alla presentazione delle dichiarazioni dei sostituti d’imposta.
Art. D12
Documentazione e informazioni integrative alla dichiarazione
(1) I documenti in formato elettronico che devono necessariamente accompagnare la dichiarazione sono quelli richiesti nell’applicativo in uso per ogni periodo d’imposta e vanno trasmessi secondo le modalità ivi indicate. L’applicativo deve consentire altresì all’utente la facoltà di inserire in appositi campi-note le informazioni e/o la documentazione integrativa a supporto dei dati caricati.
(2) Ai soli fini dell’accertamento, sino alla prescrizione dei termini il contribuente è tenuto alla conservazione della documentazione originale comprovante i dati oggetto della dichiarazione per l’eventuale trasmissione o esibizione a richiesta dell’Ufficio Tributario.
(3) Il contribuente è tenuto a conservare in ogni caso:
a. l’attestazione comprovante il versamento dell’imposta eseguito entro le scadenze previste;
b. la documentazione comprovante il sostenimento degli oneri deducibili previsti dalla legge;
c. la certificazione delle imposte pagate all’esito in relazione ai redditi prodotti all’estero.
Art. D13
Devoluzione
(1) I soggetti di cui al Titolo II hanno la facoltà di indicare per ciascun periodo d’imposta una associazione, fondazione o Ente non avente finalità di lucro e non esercitante attività d’impresa alla quale devolvere il 3 per mille dell’ammontare dell’imposta da essi dovuta per l’esercizio.
(2) L’Ufficio Tributario provvede all’erogazione dell’ammontare d’imposta di cui al comma precedente ai soggetti indicati dai contribuenti entro il 31 marzo dell’esercizio successivo a quello di riferimento.
TITOLO V
DELLE SCRITTURE CONTABILI
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Art. SC1
Obbligo di tenuta di scritture contabili per le imprese
(1) I soggetti di cui al Titolo II e III esercenti attività d’impresa devono tenere, anche attraverso strumenti informatici ed elettronici, il libro giornale, il libro dell’inventario, il registro dei beni ammortizzabili, debitamente vidimati, nonché le scritture ausiliarie, indicanti distintamente gli elementi patrimoniali e reddituali raggruppati in categorie omogenee, richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa. Quando l’attività d’impresa è esercitata dai soggetti di cui al Titolo III e dalle stabili organizzazioni di imprese non residenti questi devono altresì redigere il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite.
(2) I soggetti che adottano la contabilità avvalendosi di sistemi informatici, elettronici e simili per la elaborazione dei dati contabili, debbono aggiornare i libri cartacei vidimati entro i termini che verranno indicati in apposito Decreto Delegato.
(3) Con Decreto Delegato verranno stabiliti criteri, modalità e procedure per la rilevazione delle operazioni contabili e la loro successiva rilevazione.
Art. SC2
Regime semplificato per le imprese minori
(1) I soggetti d’imposta di cui al Titolo II esercenti attività di impresa, qualora i ricavi dell’attività ordinaria conseguiti nell’anno di riferimento non abbiano superato l’ammontare di Euro 350.000,00, sono esonerati per l’anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dall’articolo SC1, e sono obbligati alla redazione del libro dell’inventario, alla tenuta del registro dei beni ammortizzabili ed alla redazione di quello degli acquisti e di quello delle vendite, fatti salvi gli obblighi di conservazione delle fatture di acquisto e di vendita e delle altre scritture e documentazioni prescritte.
(2) I registri devono essere debitamente vidimati.
(3) Entro il termine per la dichiarazione annuale, tali soggetti devono indicare nel registro degli inventari il valore delle rimanenze.
(4) Gli stessi soggetti possono optare per la tenuta di tutte le scritture contabili previste dal precedente articolo. L’opzione deve essere esercitata entro il mese di Febbraio di ogni anno ed obbliga il contribuente per lo stesso anno.
Art. SC3
Scritture contabili degli esercenti arti e professioni
(1) Gli esercenti arti e professioni devono annotare cronologicamente le somme percepite, sotto qualsiasi forma e denominazione, nell’esercizio della loro attività professionale o artistica, e gli estremi della parcella o nota. Devono altresì annotare le spese di cui chiedono la deduzione ai sensi dell’art. 24
(2) Entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione devono infine annotare, raggruppati per categorie omogenee e distinti per anno di acquisizione, i beni per i quali chiedono la deduzione di quote di ammortamento, nonché le quote medesime.
(3) Le annotazioni vanno eseguite su un apposito registro o su registri separati debitamente vidimati.
Art. SC4
Scritture contabili dei sostituti d’imposta
(1) Le società e altri soggetti, che effettuano ritenute alla fonte a titolo di imposta, devono annotare cronologicamente in appositi registri, debitamente vidimati, l’ammontare delle somme corrisposte a ciascun percipiente, le generalità dello stesso e l’importo delle ritenute.
(2) Le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate sui redditi di lavoro dipendente devono essere annotate sul libro paga nelle modalità previste dalla normativa previdenziale e stabilite dall’Istituto per la Sicurezza Sociale.
(3) In deroga alle disposizioni precedenti, gli enti creditizi non sono obbligati alla tenuta dei registri di cui al primo comma esclusivamente per le somme corrisposte a titolo di redditi di capitale o redditi diversi oggetti di ritenuta d’imposta, fatti salvi gli obblighi delle scritture contabili e quelli previsti dalle disposizioni di regolamentazione del sistema finanziario.
Art. SC5
Obblighi di fatturazione e certificazione dei ricavi
(1) Tutti gli operatori economici sono tenuti all’emissione e consegna al cliente della fattura attestante la cessione di beni o la prestazione di servizi di qualunque genere.
(2) In deroga al comma precedente possono emettere in luogo della fattura, lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, gli operatori economici che:
a. effettuano la cessione di beni al dettaglio in locali aperti al pubblico;
b. effettuano la somministrazione in pubblici esercizi di alimenti e bevande;
c. effettuano prestazioni di servizi nei confronti di soggetti privati non operatori economici.
(3) Con apposito Decreto Delegato sono definite le regole e le modalità di emissione dei documenti di cui al presente articolo.
Art. SC6
Conservazione dei documenti
(1) Tutte le scritture contabili ed ausiliare di cui al presente titolo, nonché le scritture e le documentazioni previste dalla presente legge e dalle altre leggi fiscali e quelle comunque rilevanti agli effetti dei controlli e degli accertamenti, anche in deroga con disposizioni che prevedono termini più brevi, devono essere conservate per cinque anni, escluso il periodo d’imposta al quale si riferiscono e comunque fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al periodo di imposta medesimo.
TITOLO VI
DELLE RITENUTE ALLA FONTE
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Art. RF 1
Redditi da lavoro dipendente e da pensione
(1) Tutti i soggetti, comprese le imprese agricole, lo Stato, gli enti pubblici e privati, i quali, corrispondono compensi per prestazioni di lavoro dipendente di cui all’articolo 21 debbono operare, all’atto della corresponsione dei compensi medesimi, una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta generale sui redditi con l’obbligo di rivalsa.
(2) La ritenuta di cui al comma precedente si applica anche ai redditi da pensione erogati dallo Stato e da Enti previdenziali sammarinesi.
(3) I soggetti di cui al primo comma devono operare sulle somme comunque corrisposte a titolo di indennità di fine rapporto di lavoro dipendente una ritenuta d’imposta pari a quella disciplinata nell’articolo 10, comma 2, lettera iii.
(4) La ritenuta di acconto è proporzionata al reddito annuo presumibile in relazione alle aliquote in vigore e tenuto conto delle deduzioni all’articolo 12 comma 1 lettera a), nonché delle eventuali deduzioni di cui all’articolo 11 comma 1 lettera a) e comma 2), le quali debbono essere considerate su richiesta del contribuente e delle eventuali detrazioni dell’articolo 13 le quali debbono essere dichiarate dal dipendente sotto la propria responsabilità.
(5) La ritenuta di conguaglio deve essere riscossa fino al mese di febbraio del periodo di imposta successivo anche sulla base di quanto previsto all’articolo D2 comma 1 lettera b), qualora il lavoratore dipendente si avvalga della facoltà riconosciutagli nel comma medesimo.
(6) Qualora la ritenuta da operare sui redditi di cui al presente articolo non trovi capienza in tutto o in parte sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l’importo corrispondente all’ammontare della ritenuta entro i termini previsti per il versamento delle ritenute.
Art. RF 2
Redditi da lavoro autonomo ed assimilati
(1) Tutti gli operatori economici, le imprese agricole, lo Stato e gli Enti pubblici e privati, che corrispondono compensi in danaro o natura o comunque denominati per prestazioni di lavoro autonomo o assimilate, così come definite all’articolo 24 a soggetti residenti all’estero, anche quando le prestazioni siano effettuate in regime d’impresa, debbono operare una ritenuta a titolo d’imposta del 20%. Tale ritenuta, se i percipienti sono persone fisiche residenti all’estero, è operata anche sulle indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa comunque denominate di cui alla lettera d) dell’articolo 10, comma 1.
Art. RF 3
Redditi di capitale
(1) Fatto salvo quanto previsto al comma seguente, tutti i soggetti obbligati alla compilazione annuale del bilancio d’esercizio con il conto dei profitti e delle perdite, che corrispondono redditi di capitali a soggetti diversi dalle banche e dalle società finanziarie di cui alla Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche e integrazioni, devono operare una ritenuta, a titolo d’imposta e con obbligo di rivalsa, del 13% sui redditi medesimi. La ritenuta alla fonte è applicata nella misura del 10% se tali redditi riguardano prestiti obbligazionari e altri titoli similari di debito, di diritto sammarinese, a condizione che la loro durata sia pari o superiore a 36 mesi e che il rimborso non abbia luogo prima di tale scadenza.
(2) Sui redditi da capitale corrisposti dalle banche e dalle società finanziarie di cui alla Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche e integrazioni è operata una ritenuta, con obbligo di rivalsa. L’ammontare delle ritenute è determinata come segue:
a. nella misura dell’11% sugli interessi da conto corrente o da deposito;
b. nella misura del 5% sugli interessi passivi e altri proventi corrisposti a fronte di operazioni “pronti contro termine” su titoli e valori di qualsiasi specie natura;
c. nella misura del 5% sugli interessi passivi ed altri proventi derivanti da certificati di deposito se tali certificati hanno una durata inferiore a 18 mesi; nella misura del 4% se hanno una durata pari o superiore a 18 mesi;
d. nella misura del 4% sugli interessi passivi ed altri proventi inerenti a prestiti obbligazionari emessi dai soggetti autorizzati di cui alla Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche e integrazioni.
(3) Con riferimento al regime di tassazione separata degli interessi, premi ed altri frutti generati da titoli obbligazionari esteri o da altri titoli di credito esteri diversi dalle azioni di cui all’articolo 10 comma 1 lettera i) quando questi sono realizzati per il tramite di un intermediario finanziario sammarinese, e su richiesta del contribuente, l’imposta sostitutiva di cui al comma 2 lettera vi) del medesimo articolo è riscossa mediante ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.
(4) Le ritenute di cui ai commi 2 non si applicano qualora il percipiente sia:
a) una banca;
b) un altro soggetto autorizzato ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche e integrazioni, diverso da una banca, che percepisce il pagamento di interesse e/o provento equivalente per conto proprio;
c) un soggetto estero che in forza della normativa in vigore nel proprio Stato d’origine svolge una o più attività equivalenti alle attività riservate di cui all’Allegato 1 della Legge 17 novembre 2005 n.165. Qualora il predetto soggetto estero operi per il tramite di un soggetto autorizzato di cui alla precedente lettera b), al fine di beneficiare dell’esenzione, quest’ultimo è tenuto a comunicare sotto la propria responsabilità, all’atto dell’accensione del rapporto, i dati identificativi del soggetto estero, al soggetto autorizzato che corrisponde o paga l’interesse o il provento equivalente;
d) un organismo di investimento collettivo estero; per i fondi comuni d’investimento di diritto sammarinese restano ferme l’esenzioni previste dalla legge 15 gennaio 2007 n. 4.
(5) Per la riscossione delle ritenute di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo R2, comma 2.
(6) Gli utili distribuiti e corrisposti a persone fisiche dalle società di capitali residenti, sono assoggettati a ritenuta alla fonte del 3% a titolo d’imposta. In tutti gli altri casi non si applica alcuna ritenuta.
(7) Con riferimento al regime di tassazione separata dei dividenti esteri di cui all’articolo 10 comma 1 lettera h) quando questi sono realizzati per il tramite di un intermediario finanziario sammarinese, e su richiesta del contribuente, l’imposta sostitutiva di cui al comma 2 lettera v) del medesimo articolo è riscossa mediante ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.
(8) La ritenuta sugli interessi passivi ed altri proventi di cui ai commi 1, 2 e 3 corrisposti alle società ed enti ad esse assimilati residenti – esclusi i soggetti di cui all’articolo 7, comma 3 – si intende operata a titolo di acconto.
(9) Le ritenute previste dal presente articolo possono essere variate con decreto delegato su proposta del Congresso di Stato.
Art. RF 4
Altri redditi
(1) Con riferimento alle plusvalenze di cui all’articolo 38 comma 1 lettere b) e c), quando queste sono realizzate per il tramite di un intermediario finanziario sammarinese, e su richiesta del contribuente, l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 10 comma 2 lettera ii) è riscossa mediante ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. L’applicazione della ritenuta è effettuata in un’unica soluzione al 31 dicembre di ogni anno con riferimento a tutte le operazioni dell’anno.
(2) La ritenuta d’acconto di cui all’articolo 8 della Legge 20 dicembre 1984 n. 117 è operata nella misura del 2,5%.
TITOLO VII
DELL’ACCERTAMENTO
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CAPO I
Disposizioni Generali
Art. Ac1
Organo competente
(1) L’accertamento dei redditi assoggettati all’imposta generale prevista dalla presente legge e l’irrogazione delle eventuali relative sanzioni amministrative avviene ad opera dell’Ufficio Tributario sulla base delle disposizioni del presente Titolo.
(2) L’accertamento ha luogo sulla base degli esiti dell’attività di controllo svolta dall’Ufficio Tributario e disciplinata dagli articoli del Capo II del presente Titolo.
(3) L’Ufficio Tributario è organizzato in sezioni fra le quali una deputata all’attività di controllo e rilevazione delle irregolarità ed una deputata al formale accertamento del reddito tenuto conto degli esiti dell’attività di controllo.
Art. Ac2
Poteri e funzioni dell’Ufficio Tributario
(1) L’Ufficio Tributario raccoglie i dati e le notizie che valgono ad assicurare l’esatto accertamento dei redditi, controlla le dichiarazioni presentate dai contribuenti, ivi compresi i sostituti d’imposta, verifica la regolarità della tenuta delle scritture contabili e l’adempimento degli altri obblighi previsti dalla legge, prende atto delle omesse dichiarazioni e di quelle considerate tali a tutti gli effetti.
(2) Ai fini del controllo e dell’accertamento, l’Ufficio Tributario può:
a. richiedere ai pubblici uffici riferimenti o copia dei documenti, anche in formato elettronico, con rilevanza fiscale di cui sono in possesso, se necessari all’attività di controllo e/o di accertamento;
b. invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti, per fornire chiarimenti, dati e notizie e per esibire atti e documenti rilevanti ai fini del controllo nei loro confronti;
c. inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini del controllo e/o dell’accertamento nei loro confronti con l’invito a restituirli compilati e firmati;
d. richiedere l’esibizione degli originali dei documenti comprovanti passività ed oneri deducibili ai fini della determinazione della base imponibile;
e. effettuare accessi, ispezioni e verifiche presso i locali destinati all’esercizio delle attività economiche;
f. ispezionare, esaminare e verificare le scritture contabili, gli atti e i documenti obbligatori conservati dai contribuenti, nonché le informazioni contenute negli archivi, anche in formato elettronico, detenute dai predetti soggetti;
g. richiedere ai soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili notizie e documenti, relativi ad un determinato periodo d’imposta, rilevanti ai fini del controllo e dell’accertamento svolto nei confronti di loro clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo;
h. invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi;
i. raccogliere ogni altro tipo di informazione economica e patrimoniale utile alla determinazione del reddito del contribuente ricercandole anche tra quelle in possesso del Servizio di Esattoria ed ogni altro Ufficio della Pubblica Amministrazione, nonché presso Autorità estere mediane attivazione delle procedure di scambio di informazioni e cooperazione amministrativa previste dagli accordi internazionali e dalla legge.
(3) Tutte le informazioni previste dal comma precedente possono essere richieste dall’Ufficio Tributario e fornite allo stesso in formato elettronico e attraverso i canali telematici.
(4) Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi dal contribuente in risposta alle richieste dell’Ufficio Tributario non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, in sede di opposizione al verbale di controllo di cui al successivo art. 4 e in sede contenziosa, fatto salvo il caso di buona fede dello stesso. Di ciò l’Ufficio Tributario deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta.
(5) Al contribuente non possono essere richiesti documenti e informazioni già in possesso della pubblica amministrazione.
(6) I responsabili degli Uffici Pubblici, sotto la loro personale responsabilità, devono curare il regolare flusso di dati e notizie utili, escluse quelle relative a vertenze giudiziarie non definite, ai fini del controllo delle dichiarazioni e dell’accertamento dei redditi.
(7) Il Direttore ed i dipendenti dell’Ufficio Tributario deputati all’attività di controllo assumono la qualifica di pubblico ufficiale e di messo notificatore ai sensi del successivo articolo 17.
(8) I dipendenti di cui al comma precedente sono individuati con apposita deliberazione del Congresso di Stato su proposta del Direttore.
(9) Qualora l’Ufficio Tributario rilevi fatti che potrebbero costituire illecito penale, trasmette senza ritardo all’Autorità giudiziaria i documenti e gli atti, corredata di una relazione sulla attività svolta.
Art. Ac3
Ausilio di Tecnici esperti
(1) Nell’esercizio delle proprie funzioni, l’Ufficio Tributario può, nei casi di particolare rilevanza e complessità, avvalersi dell’ausilio di tecnici esperti sulle questioni oggetto di controllo e accertamento.
(2) La nomina dei tecnici esperti avviene, su indicazione dell’Ufficio Tributario, a cura della Segreteria di Stato per le Finanze ed il Bilancio, previa verifica dell’assenza di conflitto di interessi.
(3) Nell’espletamento del proprio mandato, gli esperti sono tenuti al segreto d’ufficio.
CAPO II
I controlli
Art. Ac4
Disposizioni generali sui controlli
(1) Le attività di controllo, nonché i relativi criteri selettivi dei contribuenti oggetto di controllo sono stabiliti annualmente dal Direttore dell’Ufficio Tributario, di concerto con la Segreteria di Stato per le Finanze ed il Bilancio.
(2) In ogni caso e indipendentemente da quanto previsto dal comma 1 che precede, l’Ufficio Tributario procede all’attività di controllo tutte le volte in cui, sulla base delle informazioni disponibili, rilevi fenomeni indicatori di potenziale evasione e/o elusione dell’imposta nonché di frode fiscale anche se riferita ad altre imposte.
(3) L’esito dell’attività di controllo è notificato al contribuente con apposito verbale, con la motivata indicazione dei rilievi relativi agli imponibili, alle imposte ed alle ritenute alla fonte dichiarati.
(4) Il verbale di cui al precedente comma 3 deve essere notificato a cura dell’Ufficio Tributario al contribuente secondo le forme previste dal successivo art. 17 entro il 30 giugno dell’anno di scadenza dei termini dell’accertamento.
Art. Ac5
Attività di controllo
(1) Senza pregiudizio per l’eventuale successiva azione di accertamento, l’Ufficio Tributario rileva:
a. gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni;
b. l’errata applicazione delle norme tributarie in relazione alla determinazione della base imponibile e dell’imposta;
c. l’effettiva consistenza del reddito dichiarato, ovvero l’individuazione di redditi non dichiarati, anche mediante verifica della corrispondenza con i dati contenuti nelle dichiarazioni degli anni precedenti ed applicando criteri indicatori di capacità contributiva;
d. il mancato versamento dell’imposta risultante dalle dichiarazioni o dovuta a titolo di acconto;
e. la non corretta imputazione, ovvero l’insussistenza in tutto o in parte, delle deduzioni, delle passività e delle detrazioni d’imposta, anche in base alla verifica dei documenti richiesti ai contribuenti a norma del precedente art. 2;
f. la mancata applicazione delle ritenute d’acconto e/o l’errato scomputo delle ritenute stesse, quando non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d’imposta o dalle certificazioni richieste ai contribuenti ovvero delle ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;
g. la errata determinazione dei crediti d’imposta spettanti anche in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti a norma del precedente art. 2;
h. la maggiore imposta sul reddito derivante dai controlli di cui alle precedenti lettere.
(2) L’Ufficio Tributario procede altresì al controllo d’ufficio volto alla individuazione dei soggetti che hanno omesso la presentazione delle dichiarazioni obbligatorie per legge, anche sulla scorta dei dati e delle notizie acquisiti ai sensi del precedente art. 2.
(3) L’Ufficio Tributario può altresì rilevare i redditi di cui appaiono formalmente titolari altri soggetti, che, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, sono attribuibili al contribuente, in quanto effettivo possessore per interposta persona. Le persone interposte, che provino di aver pagato imposte in relazione a redditi successivamente attribuiti, a norma del presente comma, ad altro contribuente, possono chiederne il rimborso. L’Ufficio Tributario procede al rimborso dopo che l’accertamento nei confronti del soggetto interponente è divenuto definitivo e, comunque, in misura non superiore all’imposta effettivamente percepita a seguito di tale accertamento definitivo.
Art. Ac6
Modalità degli accessi, ispezioni e verifiche
(1) Il personale dell’Ufficio Tributario di cui ai commi 7 ed 8 del precedente articolo 2 ha facoltà di accedere presso la sede del contribuente allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ai fini dell’attività di controllo e accertamento.
(2) Successivamente agli accessi, l’Ufficio Tributario può svolgere tutte le attività volte al materiale reperimento degli elementi, quali registri, documenti, scritture e libri, necessari per eseguire le ispezioni documentali e le verificazioni. Le ricerche possono essere eseguite:
a. anche se il contribuente sostiene di aver esibito tutti i documenti richiesti;
b. presso la sede del contribuente o presso i locali dove viene esercitata l’attività economica o sono detenuti i registri e le scritture contabili.
(3) L’Ufficio Tributario non può eseguire:
a. perquisizioni personali;
b. apertura coattiva di pieghi o plichi sigillati, borse, casseforti, mobili e ripostigli;
c. esame di documenti e richiesta di notizie relativamente ai quali sia eccepito segreto professionale;
d. accedere ai veicoli o automezzi del contribuente.
(4) L’espletamento delle attività di cui al comma precedente può avvenire, su motivata richiesta dell’Ufficio Tributario, solo dal personale delle forze di polizia e previa autorizzazione del Commissario della Legge;
(5) Nelle more delle decisioni del Commissario della Legge, il personale delle forze di polizia deve adottare tutte le cautele necessarie per impedire che vengano alterati, occultati o distrutti libri, registri, scritture e documenti ovvero che vengano sottratti plichi sigillati, borse, nonché il loro contenuto e quant’altro sia rinvenuto nei locali nei quali è eseguito l’accesso.
(6) L’Ufficio Tributario può ispezionare presso la sede del contribuente le scritture, i libri, i registri ed i documenti la cui istituzione, tenuta e conservazione sia obbligatoria per legge, nonché raffrontare il loro contenuto con quello degli altri documenti reperiti nel corso delle ricerche ovvero in fasi successive della verifica. L’ispezione è finalizzata a:
a. controllare la corretta istituzione, tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie, nonché la loro complessiva attendibilità, anche ai fini della eventuale successiva rideterminazione in via induttiva del reddito e del volume d’affari;
b. appurare il grado di coerenza interna del sistema contabile unitariamente considerato;
c. individuare le procedure, se esistenti, di gestione e trattamento contabile dei dati aziendali, anche sotto il profilo fiscale.
(7) L’ispezione documentale si estende a tutti i libri, registri, documenti e scritture, compresi quelli la cui tenuta o conservazione non sia obbligatoria, che si trovano nei locali in cui l’accesso viene eseguito, o che sono comunque accessibili tramite apparecchiature informatiche installate in detti locali.
(8) L’Ufficio Tributario può inoltre effettuare tutte le altre rilevazioni ritenute necessarie e/o opportune, quali attività affini alle verificazioni, operazioni di misurazione finalizzate ad una ricostruzione in via logica ed estimativa delle dimensioni di talune grandezze economiche tipiche dell’attività verificata, attraverso la cui definizione quantitativa è possibile risalire per via induttiva alla differente configurazione della base imponibile.
(9) L’Ufficio Tributario redige apposito verbale di ogni accesso, dal quale devono risultare:
a. le ispezioni e le rilevazioni eseguite;
b. le richieste formulate al contribuente o a chi lo rappresenta;
c. le risposte ricevute;
d. la sottoscrizione del contribuente o di chi lo rappresenta o il motivo della mancata sottoscrizione.
Art. Ac7
Indagini finanziarie
(1) E ammessa la facoltà per l’Ufficio Tributario di eseguire indagini finanziarie presso i soggetti vigilati di cui alla legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche ed integrazioni al fine di acquisire elementi finanziari rilavanti al fine dell’accertamento dei redditi.
(2) Le indagini finanziari devono essere autorizzate dal Commissario della Legge sulla base di motivata richiesta dell’Ufficio Tributario riportante le indicazione delle circostanze che giustificano il ricorso alle indagini. Dette circostanze debbono essere indicatrici di omissioni oppure di indebita deduzione di passività e/o elementi negativi di reddito che per ammontare e per fattispecie prefigurano la violazione di dichiarazione infedele ai sensi dell’articolo S3.
(3) Previo rilascio dell’autorizzazione di cui al comma precedente le indagini avvengono mediante richiesta, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata alla direzione del soggetto finanziario, di dati notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto finanziario intrattenuto, o operazione effettuata, con il contribuente, ivi compresi i servizi prestati nei confronti dello stesso incluse le garanzie prestate in suo favore.
(4) Il soggetto finanziario è tenuto:
a. a dare notizia immediata al soggetto interessato del ricevimento della richiesta;
b. a rispondere alla richiesta di cui al comma precedente entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa.
(5) L’invio all’Ufficio Tributario delle informazioni richieste a norma dei commi precedenti non costituisce violazione delle disposizioni di cui all’articolo 36 della Legge 17 novembre 2005 n.165.
(6) Non è ammessa in ogni caso la facoltà per l’Ufficio Tributario di compiere accessi, verifiche ed ispezioni presso i soggetti finanziari di cui alla legge 17 novembre 2005 n.165.
Art. Ac8
Contenuti del Verbale di controllo
(1) Il completamento delle attività di verifica, indagine e controllo sono formalizzate dall’Ufficio Tributario nell’apposito verbale di controllo di cui al precedente articolo 4 commi 3 e 4. Detto verbale deve contenere:
a. l’indicazione dei controlli effettuati;
b. l’indicazione analitica delle violazioni riscontrate;
c. la motivazioni alla base delle violazioni rilevate e i riferimenti normativi;
d. l’ammontare del maggior reddito attribuibile al contribuente e della maggiore imposta.
e. l’indicazione dei termini entro i quali il contribuente può:
i) aderire al verbale di controllo;
ii) opporsi al verbale di controllo.
f. la sottoscrizione da parte del Direttore dell’Ufficio Tributario o del funzionario da lui delegato.
Art. Ac9
Adesione al verbale di controllo
(1) Il contribuente può prestare adesione al verbale di controllo presentando entro 60 giorni dalla notifica dello stesso una dichiarazione integrativa che recepisce i rilievi dell’ufficio e provvedendo entro tale data al pagamento della maggiore imposta e degli interessi di mora calcolati dalla data di scadenza del termine del pagamento dell’imposta sino a quella di effettivo versamento.
(2) Nei casi di adesione al verbale di controllo non si da luogo all’applicazione di sanzioni e non si da luogo all’emissione di alcun avviso di accertamento per i fatti ivi contestati.
Art. Ac10
Opposizione al verbale di controllo
(1) Entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale di controllo il contribuente può presentare formale opposizione allo stesso. L’opposizione redatta in forma scritta, personalmente o tramite tecnici o consulenti di fiducia, deve essere depositata presso l’Ufficio Tributario entro il predetto termine e deve contenere l’illustrazione dei motivi dell’opposizione. E’ facoltà del contribuente richiedere un contraddittorio.
(2) L’ufficio Tributario al ricevimento dell’opposizione convoca il contribuente per il contraddittorio, se da questo richiesto, entro 30 giorni.
(3) Sulla base delle memorie e controdeduzioni e dell’eventuale contraddittorio l’ufficio tributario può entro 30 giorni dal ricevimento dell’opposizione:
a. accogliere totalmente le opposizione del contribuente a tutti i rilevi e annullare il verbale di controllo;
b. accogliere totalmente le opposizioni del contribuente a parte dei rilievi del verbale e quindi rettificare il verbale di controllo;
c. accogliere parzialmente le opposizioni del contribuente e quindi rettifica il verbale di controllo;
d. non accogliere le opposizioni del contribuente e conferma il verbale di controllo.
(4) Nei casi di cui ai punti b), c) e d) il contribuente può aderire al nuovo verbale di controllo o a quello confermato entro 10 giorni dalla data di notifica. Entro il predetto termine il contribuente dovrà:
a. provvedere alla presentazione di una dichiarazione integrativa rettificativa che recepisce i rilievi dell’ufficio;
b. provvedere al pagamento della maggiore imposta dovuta e degli interessi di mora calcolati dalla data di scadenza del termine del pagamento dell’imposta sino a quella di effettivo versamento;
c. provvedere al pagamento delle sanzioni previste in relazione alle violazioni nella misura di ¼ del minimo applicabile.
(5) Nei casi di adesione al verbale di controllo disciplinati dal presente articolo non si da luogo all’emissione di alcun avviso di accertamento per i fatti ivi contestati.
CAPO III
Accertamento
Art. Ac11
L’Avviso di accertamento
(1) L’avviso di accertamento è l’atto formale impositivo con il quale l’Ufficio Tributario, in base agli esiti dell’attività di controllo effettuata, rettifica le dichiarazioni dei redditi dei contribuenti.
(2) L’avviso di accertamento può accogliere in tutto o in parte l’eventuale opposizione presentata ai sensi dell’articolo precedente o può rigettare l’opposizione confermando le contestazioni presentate nel verbale di controllo.
(3) L’avviso di accertamento deve contenere, a pena di nullità:
a. l’indicazione dell’imponibile o degli imponibili accertati;
b. l’indicazione delle aliquote applicate e delle imposte liquidate,al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d’imposta;
c. l’indicazione della maggiore imposta accertata e da liquidare;
d. l’indicazione dell’ammontare degli interessi e delle sanzioni applicate;
e. l’indicazione dei termini entro i quali provvedere al pagamento delle predette somme con l’avvertenza che in difetto si da luogo alle procedure di riscossione di cui alla legge 25 maggio 2004 n.70.
f. i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, con distinto riferimento ai singoli redditi delle varie categorie e con la specifica indicazione dei fatti e delle circostanze che giustificano il ricorso a metodi induttivi o sintetici e delle ragioni del mancato riconoscimento di deduzioni e detrazioni; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
g. deve essere notificato al contribuente nelle forme previste dal successivo articolo 17 entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
h. deve essere emesso non prima che siano trascorsi 90 giorni dalla data di notifica del verbale di controllo.
g. la sottoscrizione del Direttore dell’Ufficio Tributario o del funzionario da lui delegato.
(4) In caso di omessa dichiarazione o dichiarazione nulla la scadenza dei termini di accertamento è prorogata al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi doveva essere presentata.
(5) E’ nullo l’avviso di accertamento emesso senza che sia intervenuta la notifica al contribuente del verbale di controllo di cui al precedente articolo 4 entro il termine del 30 giugno dell’anno di scadenza dei termini di accertamento, salvo i casi di omessa dichiarazione o dichiarazione nulla.
(6) In deroga quanto previsto dal precedente comma 3 lettera g) è valido ed efficace l’avviso di accertamento emesso prima del termine in esso previsto in presenza di ragioni di motivata urgenza e comunque in tutti i casi di omessa dichiarazione o dichiarazione nulla.
(7) Fatti salvi i termini previsti ai commi precedenti in relazione alla validità ed all’efficacia dell’avviso di accertamento, l’Ufficio Tributario ha la facoltà di emettere in relazione ad un verbale di controllo più avvisi di accertamento purchè gli stessi facciano riferimento a contestazioni diverse.
Art. Ac12
Accertamento dei redditi
(1) L’Ufficio Tributario, effettua l’accertamento in rettifica delle dichiarazioni presentate allorché, a seguito del controllo effettuato, il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a quello effettivo o non sussistono o non spettano le deduzioni del reddito e le detrazioni di imposta indicate dal contribuente.
(2) La non veridicità della dichiarazione per inesattezza, incompletezza e infedeltà è accertata a seguito dell’attività di controllo della dichiarazione a norma delle disposizioni del Capo II del presente Titolo.
(3) L’Ufficio Tributario può dar corso all’accertamento sintetico, se il reddito complessivo risultante dalla determinazione analitica è inferiore a quello fondatamente attribuibile al contribuente. In tal caso il reddito è accertato in via induttiva in relazione a elementi e circostanze certi, alle presunzioni gravi precise e concordanti e facendo anche ricorso a fatti indiretti espressivi di capacità contributiva quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la disponibilità di capitali e risorse finanziarie, di beni quali aeromobili da turismo, imbarcazioni da diporto, autoveicoli, abitazioni permanentemente o parzialmente a disposizione anche al di fuori del territorio dello Stato.
(4) Gli elementi e le circostanze alla base delle presunzioni che giustificano l’accertamento sintetico sono quelli che emergono dalle informazioni ottenute dall’Ufficio Tributario sulla base dell’attività di controllo, ivi comprese le attività di indagine finanziaria e di richiesta di informazioni all’estero, tese a riscontrare la coerenza fra la capacità contributiva effettiva e il contenuto delle dichiarazioni.
(5) Con Decreto Delegato potranno essere fornite indicazioni ed elementi di maggiore dettaglio ai fini delle valutazioni di cui al comma precedente e a quelle del successivo articolo 13.
Art. Ac13
Accertamento dei redditi dei soggetti tenuti alla redazione e conservazione delle scritture contabili
(1) L’Ufficio Tributario procede, in via ordinaria, all’accertamento in rettifica dei redditi degli operatori economici determinati sulla base delle risultanze delle scritture contabili previste dalla presente legge. In particolare procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate:
a. se non vi è corrispondenza tra gli elementi indicati nella dichiarazione e quelli risultanti dalle scritture contabili;
b. se non sono state applicate le disposizioni previste nei Titoli II e III relativamente alla determinazione dei redditi da lavoro autonomo e d’impresa;
c. se la non veridicità della dichiarazione risulta in modo certo dal confronto degli elementi in essa indicati con quelli acquisiti dall’Ufficio Tributario in sede di controllo come previsto dalla legge e, in ogni caso, attraverso le informazioni acquisite a termine di legge o l’esibizione da parte dei contribuenti di atti, documenti e registri o, ancora, attraverso ispezioni e verifiche delle scritture contabili e di altri atti o documenti relativi all’impresa o ad altro contribuente.
(2) L’esistenza di attività non dichiarate e l’inesistenza di passività o oneri deducibili dichiarati è desumibile sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti.
(3) L’Ufficio Tributario può dar corso all’accertamento induttivo – sintetico del reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo sulla base dei dati ed elementi comunque raccolti e in relazione al contenuto induttivo di fatti e circostanze estranei al bilancio e alle scritture contabili:
a. qualora nella dichiarazione non sia stato indicato il reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo;
b. qualora risulti dal verbale di controllo dell’Ufficio Tributario che il contribuente non ha tenuto o ha comunque sottratto scritture contabili all’ispezione dell’Ufficio, ovvero quando le predette scritture non sono disponibili per cause di forza maggiore;
c. qualora le omissioni, le false o inesatte indicazioni accertate ai sensi degli articoli precedenti ovvero le irregolarità formali delle scritture contabili risultanti dal verbale di controllo siano così numerose, ripetute e gravi da rendere non attendibili nel loro complesso le scritture contabili, per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica;
d. qualora il contribuente non abbia dato seguito agli inviti di cui all’articolo 2 comma 2 lettere b), c), d), f), g), h).
(4) L’accertamento in rettifica dei redditi dei contribuenti che tengono le scritture contabili in via semplificata, oltre che sulla base delle disposizioni precedenti, in quanto applicabili, può avvenire in via sintetica, avendo riguardo alla situazione economica dell’azienda, al numero degli addetti impiegati, al costo del lavoro, all’ammontare delle spese generali, all’importo degli acquisti effettuati, alle risultanze di magazzino e ad altri indici rivelatori del reddito effettivo.
Art. Ac14
Accertamento d’ufficio
(1) In mancanza di dichiarazione o in caso di nullità della stessa, l’Ufficio Tributario procede all’accertamento d’ufficio del reddito in modo sintetico. In questo caso è obbligatoria la convocazione del contribuente prima che sia emesso l’avviso di accertamento.
(2) Nei casi previsti dal comma che precede, l’Ufficio Tributario può avvalersi dei dati e delle notizie comunque raccolti o di cui sia venuto a conoscenza, con facoltà di avvalersi di presunzioni prive dei requisiti di gravità precisione e concordanza.
(3) Qualora si verifichino le ipotesi disciplinate dal presente articolo, l’Ufficio Tributario ha anche la facoltà, se del caso, di prescindere, per intero od in parte, dalle risultanze delle scritture contabili del contribuente, ancorché regolarmente tenute.
Art. Ac15
(Ricorso)
(1) Il contribuente può proporre ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria:
a. avverso l’avviso di accertamento entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica dell’atto medesimo;
b. avverso i provvedimenti dell’Ufficio Tributario di diniego del rimborso o mancato riconoscimento dei crediti d’imposta.
(2) Il procedimento avanti all’autorità giudiziaria ordinaria è introdotto con atto di citazione contro l’Ufficio Tributario, in persona dei sindaci di governo pro tempore, avanti al Commissario della Legge, e segue la procedura di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 20 maggio 1985 n.63 e successive modifiche ed integrazioni.
(3) L’autorità giudiziaria decide con sentenza sulla legittimità e sulla fondatezza nel merito dell’atto di accertamento e degli altri atti impugnabili ai sensi della presente legge.
(4) La competenza a decidere gli eventuali appelli proposti contro le sentenze di primo grado rimane regolata dalle norme vigenti per ogni altra causa ordinaria.
(5) Anche in fase d’appello si seguono le stesse norme procedurali di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 20 maggio 1985 n.63 e successive modifiche ed integrazioni.
(6) Qualora il contribuente provveda al pagamento del debito d’imposta indicato nell’atto di accertamento e degli interessi di mora, in pendenza del termine per il ricorso giurisdizionale, le sanzioni sono applicate nella misura della metà di quella prevista nell’avviso di accertamento.
CAPO IV
Dei Diritti e delle Garanzie del Contribuente
Art. Ac16
Diritti e garanzie del contribuente
(1) Le convocazioni del contribuente e le richieste di esibizione di dati e documenti devono avvenire mediante spedizione di apposita comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
(2) L’avviso di cui al comma precedente deve contenere:
a. l’indicazione delle motivazioni per le quali si richiede la convocazione o la documentazione;
b. l’indicazione che il contribuente ha la facoltà di farsi rappresentare o assistere da una o più persone di fiducia;
c. l’indicazione di un congruo periodo di tempo, in funzione della complessità della richiesta e comunque non inferiore a 15 giorni, per esibire la documentazione;
d. l’indicazione della data e dell’orario di convocazione del contribuente presso l’ufficio.
(3) E’ facoltà del contribuente nei casi di forza maggiore o di motivata circostanza richiedere, entro i termini di cui alle lettere c) e d) del comma precedente, una deroga agli stessi.
(4) Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attività d’impresa, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive dell’Ufficio Tributario di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali ed urgenti, durante l’orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse, nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.
(5) Quando viene iniziata la verifica presso la sede, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l’abbiano giustificata e dell’oggetto che la riguarda, nonché della facoltà di farsi assistere da una o più persone di fiducia.
(6) La permanenza dei funzionari dell’Ufficio Tributario autorizzati alla verifica presso la sede del contribuente non può superare relativamente ad ogni periodo d’imposta i 15 giorni lavorativi continuativi, prorogabili di ulteriori 5 giorni lavorativi continuativi nei casi di particolare complessità dell’indagine individuati e motivati dal Direttore dell’Ufficio Tributario. I Verificatori, decorso tale periodo, non possono ritornare nella sede del contribuente per i medesimi controlli già effettuati.
(7) Su richiesta del contribuente, l’esame dei documenti amministrativi e contabili può avvenire presso la sede del settore controlli dell’Ufficio Tributario o presso il professionista di fiducia che lo assiste o rappresenta.
(8) Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e della persona che eventualmente lo assista o rappresenta deve darsi atto nel verbale conclusivo della procedura di controllo di cui al precedente articolo 4 commi 3 e 4.
Art. Ac17
Della notifica degli atti dell’Ufficio Tributario
(1) La notifica dei verbali di controllo e degli avvisi di accertamento avviene a cura dell’Ufficio Tributario secondo le norme di cui agli artt. 21 e seguenti della Legge 25 Maggio 2004 n. 70 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti la notifica del ruolo, per quanto compatibili.
(2) Ai soli fini dell’applicazione delle disposizioni della presente legge, i seguenti riferimenti contenuti nella Sezione III del Titolo II della Legge 25 Maggio 2004 n. 70 e successive modifiche ed integrazioni, devono intendersi come sotto indicato:
a. in luogo di “servizio di esattoria” o di “esattore”, si deve intendere l’Ufficio Tributario;
b. in luogo del “debitore”, si deve intendere il contribuente destinatario degli atti;
c. in luogo di “cartella esattoriale” o “ruolo”, si deve intendere l’atto dell’Ufficio Tributario oggetto di notifica.
Art. Ac18
Interpello preventivo
(1) Ciascun contribuente può in via preventiva inoltrare per iscritto all’Ufficio Tributario, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l’applicazione delle disposizioni tributarie in materia di imposte dirette ed indirette a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione ed applicazione delle disposizioni stesse.
(2) La risposta dell’Ufficio, scritta e motivata, vincola quest’ultimo con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’istanza di interpello. Qualora esso non risponda al contribuente entro il termine 60 giorni dalla data di ricevimento dell’istanza di interpello, si intende che l’Ufficio concordi con l’interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente istante e non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente limitatamente alla questione oggetto dell’istanza di interpello. È nullo qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità alla risposta.
(3) Per alcune specifiche tipologie di casi, comportamenti od operazioni che saranno individuati in apposito decreto, la procedura di interpello preventivo potrà essere avviata per la predeterminazione della base imponibile o dell’imposta relative all’operazione oggetto dell’interpello.
TITOLO VIII
DELLA RISCOSSIONE
*********
Art. R1
Riscossione delle imposte dovute su dichiarazione
(1) L’imposta generale sul reddito, dovuta in base alla dichiarazione, deve essere versata all’Ufficio Tributario entro il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al precedente articolo D11 comma 1 attraverso le vigenti procedure di riscossione dell’imposta per il tramite della Tesoreria di Stato. Il contribuente è tenuto alla conservazione della ricevuta di versamento sino al termine di prescrizione dell’attività di accertamento e da esibirla su richiesta dell’Ufficio Tributario.
(2) Tutti gli operatori economici sono tenuti nel corso dell’esercizio d’imposta al versamento di due acconti sull’imposta generale sui redditi di competenza, il primo entro il 30 giugno, ed il secondo entro il 30 novembre, entrambi calcolati nella misura pari al 35% dell’imposta dovuta nell’esercizio precedente.
(3) Il versamento di cui al comma 1 è effettuato al netto degli acconti e delle ritenute versate a titolo di acconto.
Art. R2
Riscossione delle ritenute alla fonte
(1) Le ritenute alla fonte effettuate a norma del Titolo VI sono riscosse mediante versamento diretto. Tali versamenti devono essere eseguiti entro il bimestre successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta alla fonte ovvero a quello in cui sono maturati i redditi mensili da lavoro dipendente.
(2) Le ritenute di cui al Titolo VI applicate dai soggetti finanziari in qualità di sostituti d’imposta deve essere versata come segue: un acconto del 50%, commisurato all’ammontare complessivo delle ritenute applicate nel periodo d’imposta antecedente, è corrisposto entro il 31 luglio di ogni anno e il conguaglio, su dichiarazione del sostituto d’imposta, deve essere versato entro il primo bimestre dell’anno successivo a quello in cui le ritenute sono riferite.
(3) La dichiarazione del sostituto d’imposta libera il contribuente soggetto passivo dall’obbligo dichiarativo in relazione ai redditi in sui quali la ritenuta è stata applicata, quando questa è a titolo definitivo.
Art. R3
Compensazione
(1) Le somme a debito del contribuente in relazione al versamento dell’imposta generale sui redditi siano esse dovute a titolo di conguaglio o d’acconto possono essere versate mediante compensazione con eventuali somme a credito dello stesso riferite alla medesima imposta o all’imposta sulle importazioni.
(2) E’ ammessa la compensazione anche nel caso di importi a debito o a credito relativi al contribuente in quanto sostituto d’imposta purché relativi ad imposte di competenza dell’Ufficio Tributario.
(3) Le modalità applicative della compensazione sono stabilite con circolare dell’Ufficio Tributario.
Art. R4
Ricevuta di Versamento
(1) Tutti i versamenti dell’Imposta generale sui redditi eseguiti:
a. a titolo di vera sorte o interessi o sanzioni;
b. a titolo di conguaglio o di acconto;
c. dal contribuente soggetto passivo o sostituto d’imposta;
d. nei termini previsti o tardivamente;
devono essere effettuati in favore dell’Ufficio Tributario secondo le procedure previste dal Servizio di Tesoreria dello Stato e devono essere comprovati da idonea ricevuta.
(2) La ricevuta di versamento, deve contenere la data del versamento, l’indicazione dell’importo in cifre ed in lettere, l’indicazione dell’area e causale di versamento e il timbro con data del cassiere della Tesoreria di Stato o dell’Istituto di Credito da essa delegato che ha ricevuto il versamento. Il timbro del cassiere fa fede ai fini della determinazione della data di versamento.
(3) In caso di pagamento per via telematica la ricevuta, anche in formato elettronico, deve essere emessa dall’applicativo sul quale è eseguita la transazione. In questo caso ai fini della determinazione della data di versamento fa fede in ogni caso la data e l’ora della transazione registrata dall’applicativo, la quale deve essere riportata sulla ricevuta.
(4) In caso di pagamento con compensazione integrale o parziale dell’importo a debito la ricevuta è emessa dall’ufficio tributario e la stessa deve contenere la distinta indicazione degli importi a debito e di quelli a credito.
Art. R4
Pagamenti tardivi
(1) Il versamento dell’imposta oltre i termini di cui ai precedenti articoli R1 e R2, anche a seguito di avviso di controllo o avviso di accertamento, comporta l’applicazione in capo al contribuente degli interessi di mora calcolati, sugli importi non versati, o versati in misura inferiore, o versati dopo la scadenza, a decorrere dalla scadenza prevista per il pagamento e sino al giorno di effettivo versamento.
(2) La misura dell’interesse è pari al tasso legale maggiorato di due punti.
(3) L’addebito degli interessi passivi è cumulabile con le altre sanzioni di carattere pecuniario. Gli interessi non si applicano sugli importi dovuti a titolo di sanzione.
Art. R5
Riscossione a seguito di avviso di accertamento
(1) Le imposte o maggiori imposte dovute sugli imponibili accertati, unitamente agli interessi ed alle sanzioni applicate, sono dovuti dal contribuente entro 60 giorni correnti dalla data di notifica dell’avviso di accertamento.
(2) In caso di pagamento nei predetti termini l’ammontare delle sanzioni applicate è ridotto del 50%.
(3) L’emissione dell’avviso di accertamento comporta il pagamento dell’ammontare degli interessi sulle imposte o maggiori imposte dovute sugli imponibili accertati dalla scadenza prevista per il pagamento delle imposte per il periodo cui fanno riferimento e fino al giorno di emissione dell’avviso. Il pagamento degli importi a debito del contribuente entro il termine di cui al comma 1 non da luogo all’applicazione di ulteriori interessi.
(4) In difetto di quanto previsto al comma precedente il contribuente è tenuto al pagamento degli interessi contenuti nell’avviso di accertamento e di quelli calcolati sulle imposte o maggiori imposte dovute sugli imponibili accertati a decorrere dal giorno successivo a quello di emissione dell’avviso di accertamento e sino al giorno di effettivo versamento.
Art. R6
Riscossione a mezzo ruolo
(1) Decorso inutilmente il termine di cui al primo comma del precedente articolo R5 l’Ufficio Tributario provvede, ai sensi della Legge 25 maggio 2004 n.70, all’iscrizione a ruolo delle somme a debito del contribuente, e non riscosse, corrispondenti alle imposte o maggiori imposte dovute sugli imponibili accertati, degli interessi di mora e delle sanzioni.
(2) La formazione e riscossione del ruolo avviene ai sensi della Legge 25 maggio 2004 n.70 con le specifiche di cui ai commi seguenti.
(3) Gli interessi sono calcolati a far data dalla scadenza prevista per il pagamento delle imposte per il periodo cui fanno riferimento e fino al giorno di scadenza del ruolo come previsto dalle norme in materia di formazione del ruolo di cui alla Legge 25 maggio 2004 n.70. In caso di mancato pagamento del ruolo nei termini di legge sullo stesso si applicano gli interessi di mora nella stessa misura di cui al comma 2 del’articolo R4.
(4) I ruoli possono essere formati senza scadenze prestabilite.
(5) Quando l’Ufficio Tributario, abbia fondati motivi di ritenere che il contribuente possa sottrarsi con qualsiasi mezzo al pagamento dell’imposta, può compilare un ruolo speciale in qualsiasi momento, da riscuotersi entro trenta giorni dalla notifica individuale che viene resa al contribuente a cura dell’Esattoria di Stato.
Art. R7
Solidarietà col sostituto d’imposta
(1) Quando il sostituto d’imposta viene iscritto a ruolo per imposte e sanzioni pecuniarie relative ai redditi sui quali non ha effettuato né le ritenute né i relativi versamenti, il sostituito è coobbligato in solido.
Art. R8
Disposizioni speciali per la riscossione
(1) Nei casi di mancato versamento entro la scadenza delle imposte a debito indicate in dichiarazione, compresa quella del sostituto d’imposta, l’Ufficio Tributario provvede all’iscrizione a ruolo, ai sensi della Legge 25 maggio 2004 n.70, dell’imposta non versata e degli interessi.
(2) La procedura di cui al comma precedente si applica a prescindere dall’azione di accertamento di cui al Titolo VII, ed ad essa non si applicano i termini di prescrizione ivi previsti.
Art. R9
Rimborso
(1) Il contribuente ha diritto al rimborso:
a. dell’ammontare degli acconti eccedenti l’imposta complessivamente dovuta;
b. dell’imposta versata e non dovuta con decisione definitiva del Commissario della Legge nell’ambito dei procedimenti di ricorso in via giurisdizionale;
c. delle somme erroneamente versate.
(2) Nell’ipotesi di cui al precedente comma 1 lettera b) il contribuente ha diritto alla corresponsione da parte dell’ufficio tributario degli interessi che decorrono dalla data di pagamento sino a quella di rimborso. La misura degli interessi è parti al tasso legale.
(3) Il rimborso delle somme pagate mediante ritenuta alla fonte è ammessa a favore del sostituto solo per la parte eccedente l’imposta da questi dovuta per il periodo d’imposta e può essere chiesta dal sostituto d’imposta solo nel limite delle somme pagate in eccedenza alle ritenute effettuate.
(4) Per le somme assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta il rimborso può essere chiesto solo dal sostituto d’imposta.
(5) Nel caso di cui alla lettera a) di cui al comma 1 la presentazione della dichiarazione con saldo a credito costituisce domanda di rimborso, negli altri casi la domanda di rimborso deve essere presentata all’Ufficio Tributario e, per quanto attiene alle somme pagate a titolo di acconto mediante ritenuta, essa può essere proposta anche nella dichiarazione annuale dei redditi relativi al periodo d’imposta per il quale il pagamento è stato eseguito.
(6) L’Ufficio provvede in relazione alla domanda di rimborso entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda.
(7) Decorso tale termine senza che l’Ufficio Tributario abbia fatto pervenire al contribuente una comunicazione sull’accoglimento o meno della richiesta di rimborso o in caso di decisione contraria dell’Ufficio, il contribuente può ricorrere in via giurisdizionale, entro 60 giorni, a decorrere dalla scadenza del predetto termine o dalla comunicazione del provvedimento negativo, ai sensi dell’articolo AC 15.
(8) L’effettuazione dei rimborsi previsti dal presente articolo non pregiudica l’attività di controllo e accertamento di cui al Titolo VII.
(9) La liquidazione del rimborso è sospesa in tutti i casi in cui il contribuente risulta debitore nei confronti dell’ufficio tributario per imposte di competenza del medesimo ufficio, non pagate dopo la scadenza dei termini ordinari previsti dalla Legge. E’ in ogni caso ammessa la compensazione anche d’ufficio.
(10) L’Ufficio Tributario provvede d’ufficio alla rettifica delle dichiarazioni per le quali a seguito del’attività di controllo riscontra errori di compilazione della dichiarazione che hanno dato luogo al pagamento di imposta non dovuta. In questo caso il rimborso è liquidato d’ufficio anche in assenza di domanda da parte del contribuente.
Art. R10
Conto Fiscale
(1) Al fine di agevolare il rapporto fisco contribuente e consentire una più efficiente gestione dei versamenti d’imposta, delle compensazioni e dell’erogazione di rimborsi con Decreto Delegato potrà essere definita la regolamentazione per la gestione, presso l’Ufficio Tributario, dei c.d. “conti fiscali” quali strumenti di gestione dei flussi di pagamento e rimborso delle imposte.
TITOLO IX
DELLE VIOLAZIONI E DELLE SANZIONI
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CAPO I
Delle Violazioni
Art. S1
Errori Materiali e di compilazione
(1) Si considera errata la dichiarazione che, fatta salva l’indicazione di tutti gli elementi reddituali e patrimoniali sui quali vige l’obbligo di dichiarazione e la completezza delle altre informazioni previste dalla presente legge:
a. Contiene errori di calcolo e determinazione dei redditi imponibili, della base imponibile e/o dell’imposta;
b. Indica passività riferite a costi effettivamente sostenuti dal contribuente ma non deducibili ai sensi della presente legge.
Art. S2
Incompletezza della dichiarazione
(1) Si considera incompleta:
a. la dichiarazione nella quale non siano stati indicati uno o più elemento patrimoniali produttivi di reddito;
b. la dichiarazione nella quale non siano stati indicati uno o più redditi prodotti previsti dalla presente legge;
c. la dichiarazione nella quale non siano stati indicati una o più informazioni previste per legge;
d. la dichiarazione alla quale non siano stati allegati i documenti previsti dalla presente legge.
Art. S3
Infedeltà della dichiarazione
(1) Si considera infedele in relazione ai soggetti di cui al Titolo II:
a. la dichiarazione nella quale non siano stati indicati uno o più elementi patrimoniali produttivi di reddito pari ad un ammontare superiore a 50.000,00 euro;
b. la dichiarazione nella quale non siano stati indicati i redditi prodotti previsti dalla presente legge per un ammontare superiore: al 10% dei redditi complessivamente dichiarati, ovvero, a € 15.000,00.
(2) Si considera infedele in relazione ai soggetti di cui al Titolo III:
a. la dichiarazione nella quale non siano stati indicati uno o più cespiti patrimoniali produttivi di reddito pari ad un ammontare superiore a 100.000,00 euro;
b. la dichiarazione nella quale non siano stati indicati ricavi per un ammontare superiore: al 10% dei ricavi complessivamente dichiarati, ovvero, a € 100.000,00.
(3) Si considera in ogni caso infedele la dichiarazione contenente falsi elementi di reddito o passività o elementi riferiti a documenti falsi.
Art. S4
Omessa presentazione della dichiarazione
(1) Si considera omessa la dichiarazione che non è stata validamente presentata secondo le disposizioni del Titolo IV entro i termini di cui all’articolo D11.
(2) Non si considera omessa:
a. la dichiarazione tardiva validamente presentata oltre il termine di cui al precedente articolo D11 ma entro il 30 settembre dell’anno di presentazione
b. la dichiarazione trasmessa telematicamente entro il termine di cui all’articolo D11che è convalidata a seguito di invito da parte dell’Ufficio Tributario;
c. la dichiarazione presentata dal contribuente entro il termine di cui al precedente punto a) a seguito di omissione di comunicazione da parte del datore di lavoro entro i termini di cui al precedente articolo D3.
(3) Qualora l’importo dei redditi attribuiti al contribuente a seguito di accertamento d’ufficio sia inferiore ad € 25.000,00 la dichiarazione, ancorché omessa, si considera ai fini dell’applicabilità delle sanzioni pecuniarie amministrative infedele.
Art. S5
Altre Violazioni
(1) Fatto salvo quanto previsto ai precedenti articoli del presente Titolo costituiscono inoltre violazione:
a. La mancata presentazione entro i termini previsti del certificato di cui all’articolo D3;
b. Il mancato rispetto degli obblighi previsti al Titolo V (scritture contabili);
c. La mancata applicazione delle ritenute alla fonte;
d. Il ritardato o l’omesso versamento dell’imposta e delle ritenute alla fonte ancorché correttamente calcolate in dichiarazione;
e. Il ritardato o l’omesso versamento dell’imposta e delle ritenute alla fonte a seguito di avviso di accertamento o a seguito di iscrizione a ruolo;
f. La mancata conservazione ed esibizione all’Ufficio Tributario dei documenti previsti dalla presente legge per i quali sussistono i predetti obblighi;
g. la mancata risposta alle intimazioni, richieste e convocazioni fatte dall’Ufficio Tributario ai sensi della presente Legge;
h. ogni altra violazione di obblighi stabiliti dalla presente legge e da ogni altra norma relativa alle imposte sui redditi.
CAPO II
Delle Sanzioni
Art. S6
Sanzioni Pecuniarie Amministrative
(1) La constatazione delle violazioni di cui al precedente Capo I del presente Titolo comporta l’applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative determinate come segue:
a. Errori Materiali e di compilazione: 25% della maggiore imposta dovuta;
b. Dichiarazione Incompleta:
I. Da 1/3 a 1 volta la maggiore imposta dovuta;
II. € 50,00 per ogni allegato obbligatorio omesso;
III. € 75,00 per ogni informazione obbligatoria omessa, indipendentemente dalla imponibilità del reddito o la deducibilità del costo cui fa riferimento;
c. Dichiarazione Infedele:
I. Da 1/2 a 2 volte la maggiore imposta dovuta;
II. € 50,00 per ogni allegato obbligatorio omesso;
III. € 75,00 per ogni informazione obbligatoria omessa, indipendentemente dalla imponibilità del reddito o la deducibilità del costo cui fa riferimento;
d. Dichiarazione Omessa: da 2 a 4 volte l’imposta dovuta;
e. Dichiarazione Tardiva: € 200,00;
f. Ritardo ed Omissione nel versamento dell’imposta (articolo S5 comma 1- lettere d,e) : 15% dell’ammontare delle imposte non versate;
g. Ritardo ed Omissione nel versamento delle ritenute: 20% dell’ammontare delle ritenute non versate;
h. Mancata applicazione delle ritenute: sanzione pari al 10% dell’ammontare delle ritenute non applicate oltre all’applicazione della sanzione di cui al precedente punto g;
i. Mancato rispetto degli obblighi previsti al Titolo V: da € 2.000,00 ad € 25.000,00;
j. Violazione di cui all’articolo S5 comma 1) lettera a): € 250,00 per ogni violazione;
k. Violazioni di cui all’articolo S5 comma 1) lettere f) ed g): da € 2.000,00 ad € 15.000,00;
l. Violazioni di cui all’articolo S5 comma 1) lettera i) : da € 100,00 ad € 500,00;
(2) Le predette sanzioni sono applicabili con provvedimenti diversi fatto salvo quanto previsto in materia di prescrizione dell’attività di accertamento e controllo.
(3) La misura minima delle sanzioni di cui al comma 1 espresse in valore percentuale o frazione d’imposta è pari ad € 25,00.
(4) E’ in ogni caso fatta salva l’applicazione degli interessi di mora così come stabilito dalle disposizioni del titolo VIII.
(5) Le misure di riduzione della sanzioni comminate, nonché l’astensione dall’applicazione delle sanzioni prevista all’articolo AC9 comma 2, non si applicano nei casi di violazione di cui al precedente articolo s4 (omessa presentazione della dichiarazione) e di quelli di cui al precedente articolo s5.
Art. S6
Sanzioni Penali
(1) Oltre alle sanzioni di cui al precedente articolo S5 si applicano nei casi di violazione di cui al presente titolo le sanzioni penali previste dal codice penale nelle modalità ivi preveste.
Art. S7
Sanzioni accessorie
(1) L’applicazione della pena pecuniaria per ammontare superiore ad € 15.000,00 comporta altresì a carico del contribuente:
a. la sospensione dall’esercizio di funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo non inferiore a quattro mesi e non superiore a 12;
b. l’incapacità di stipulare contratti di appalto o fornitura con pubbliche amministrazioni per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni.
Art. S8
Determinazione della pena pecuniaria
(1) Nella determinazione della misura della pena pecuniaria si deve tenere conto della gravità delle violazioni avuto riguardo alle conseguenze dannose, dirette o riflesse, per lo Stato.
(2) La pena pecuniaria può essere aumentata fino alla metà nei confronti di chi nei tre anni precedenti abbia subito l’applicazione di sanzioni, sia amministrative sia penali, per una o più violazioni della stessa disposizione di legge.
(3) La pena pecuniaria è ridotta fino alla metà, se la violazione è di speciale tenuità.
(4) La sanzione si applica per ciascuna violazione anche se della stessa disposizione di legge.
(5) Quando la violazione della stessa disposizione sia ripetuta soltanto per uniformità di comportamento, la sanzione, tenuto conto delle circostanze di fatto, può essere applicata una sola volta. Essa è determinata nella misura che dovrebbe essere irrogata per la violazione piu’ grave aumentata da 1/4 al doppio.
Art. S9
Constatazione delle violazioni
(1) Le violazioni delle norme contenute nella presente legge e in altre leggi sulle imposte dirette, non costituenti reato, sono constatate mediante processo verbale dall’Ufficio tributario nell’ambito delle attività di controllo e accertamento.
(2) Per le violazioni che danno luogo ad accertamenti in rettifica o d’ufficio, l’erogazione delle sanzioni è notificata al contribuente con l’avviso di accertamento; per i ricorsi si applica la
disciplina dell’articolo AC15. In tutti gli altri casi è ammesso ricorso secondo il rito del processo amministrativo.
(3) Gli organi del contenzioso tributario possono dichiarare non dovute le sanzioni quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce.
Art. S10
Soggetti responsabili per la pena pecuniaria
(1) La pena pecuniaria è dovuta da chi è tenuto, in proprio o per la carica, all’osservanza della norma violata, nonché dal rappresentante negoziale.
(2) Quando la violazione è commessa, anche per concorso, da un minore non tenuto ad osservare personalmente l’obbligo violato, risponde della pena pecuniaria chi esercita la patria potestà o la tutela.
(3) Quando il tributo è dovuto da una persona giuridica o da Enti od Organizzazioni anche non dotate di personalità giuridica, rispondono della pena pecuniaria anche la persona giuridica, l’Ente e l’Organizzazione.
(4) Se più soggetti sono tenuti, a qualsiasi titolo, al pagamento della pena pecuniaria, l’obbligazione è solidale.
Art. S11
La successione per le pene pecuniarie
(1) L’obbligazione relativa alla pena pecuniaria non si trasmette agli eredi.
(2) Il successore a qualsiasi titolo per atto tra vivi in un azienda commerciale o industriale è obbligato verso l’Amministrazione Finanziaria in solido con il suo autore per il pagamento, oltre che del tributo, della pena pecuniaria che sia stata applicata per violazioni delle norme concernenti tributi relativi all’azienda per l’anno in cui ha luogo il trasferimento e per i due anni precedenti.
(3) L’obbligazione del successore è limitata al debito per tributi e per pene pecuniarie risultante alla data del trasferimento, dagli atti già notificati e non può superare il valore dell’azienda definitivamente accertato ai fini dell’imposta di registro, salvo che il trasferimento sia fatto in frode dei diritti dell’Amministrazione Finanziaria, di cui il successore era a conoscenza. La conoscenza si presume, salvo prova contraria, quando il trasferimento è stato effettuato entro tre mesi dall’accertamento della violazione di una norma per la quale la legge tributaria stabilisce la pena pecuniaria superiore € 10.000,00.
(4) Su richiesta ed a spese dell’interessato, l’Ufficio è tenuto a rilasciare un certificato sull’esistenza delle contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali il debito non è stato soddisfatto. Il certificato negativo ha pieno effetto di liberazione del cessionario da ogni responsabilità solidale con il cedente.
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TITOLO X
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
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Art. DF 1
Tassa speciale sul reddito
(1) A decorrere dal periodo d’imposta 2012 e sino al periodo d’imposta 2014 compreso, i contribuenti esercitanti attività d’impresa e di lavoro autonomo sono tenuti annualmente a corrispondere una Tassa speciale sul reddito come segue:
a. Lavoratori Autonomi € 2.000,00;
b. Imprese individuali e Società di persone € 2.000,00;
c. Imprese costituite in forma giuridica ed enti assimilati € 2.500,00;
(2) La Tassa di cui al comma precedente deve essere versata entro il primo bimestre dell’esercizio fiscale di competenza.
(3) La tassa speciale sul reddito non deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa, può essere portata in detrazione dell’imposta generale sui redditi dovuta per l’esercizio cui si riferisce; l’eventuale eccedenza della tassa, oppure l’intera tassa nel caso in cui non sia dovuta la suddetta imposta, può essere portata in detrazione nei due periodi d’imposta successivi.
(4) Sono esenti dall’applicazione della Tassa speciale:
a. le imprese ed i lavori autonomi nei primi tre anni di esercizio dell’attività;
b. le imprese in liquidazione o che hanno sospeso l’attività.
Art. DF 2
Decorrenza delle disposizioni e deroghe transitorie
(1) Fatto salvo quanto previsto ai commi successivi le disposizioni della presente Legge si applicano a decorrere dal periodo d’imposta 2012.
(2) Gli obblighi di cui all’articolo SC5 decorrono a partire dal 1 gennaio 2013.
(3) Le disposizioni di cui all’articolo AC7 si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2014 con effetto sulle fattispecie reddituali 2014 e successive.
(4) La ritenuta di cui al comma 6 dell’articolo RF3 si applica solo sugli utili prodotti a partire dal 1 gennaio 2012.
Art. DF 2
Coordinamento con il previgente regime tributario
(1) Le disposizioni di cui alla Legge 13 ottobre 1984 n.91 e successive modifiche ed integrazioni, così come le disposizioni di altre leggi ad essa riferita, continuano ad applicarsi e restano in vigore con riferimento ai periodi d’imposta antecedenti al 2012.
(2) L’attività di controllo e accertamento riferita ai redditi relativi ai periodi d’imposta antecedenti al 2012 continua ad essere eseguita ai sensi della legge 13 ottobre 1984 n.91. Con successivo provvedimento di Legge verrà disposta l’abrogazione della Legge 13 ottobre 1984 n.91 e successive modifiche ed integrazioni nonché delle norme contenute in altre Leggi riferite all’imposta sul reddito in contrasto con quelle della presente Legge.
(3) Relativamente ai periodi d’imposta 2012 e successivi sono inefficaci le disposizioni contenute in altre Leggi o provvedimenti che contrastino con quella della presente Legge.
(4) Fatte salve le deleghe previste negli articoli precedenti, il Congresso di Stato è autorizzato ad adottare con Decreto Delegato le disposizioni applicative e di coordinamento della presente Legge necessarie alla sua attuazione e alla risoluzione di conflitti con altre disposizioni che ne impediscono l’implementazione. La delega di cui al presente comma esaurisce la sua efficacia entro il 31 dicembre 2012.
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ALLEGATO A
Elenco Passività deducibili di cui al comma 1 lettera b dell’articolo 11
1) spese funebri per un importo non superiore a € 3.000,00;
2) interessi passivi pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari o immobiliari, relativi ad immobili o terreni situati nel territorio, nella seguente misura:
b1) per intero, gli interessi passivi pagati su finanziamenti per la prima casa con garanzia principale o accessoria dello Stato (c.d. edilizia sovvenzionata);
b2) fino ad un massimo di € 1.600,00 gli interessi passivi pagati su finanziamenti garantiti da ipoteca. Tale limite non si applica qualora il finanziamento sia relativo ad un immobile o terreno sul quale è attivo il finanziamento sovvenzionato di cui al precedente punto b1);
3) premi corrisposti per assicurazione sulla vita e quelli di assicurazione contro gli infortuni stipulati con polizze di durata superiore ai 5 anni fino all’ammontare complessivo di € 2.0001;
4) assegni alimentari periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in dipendenza di legale ed effettiva separazione o di dichiarazione di nullità o di cessazione di effetti civili del matrimonio, sempre che risultino da provvedimenti giurisdizionali. La disposizioni si applica anche nel caso in cui detti provvedimenti impongano la corresponsione di assegni alimentari anche a parenti sino al terzo grado ed affini entro il secondo grado;
5) per intero:
a. le tasse scolastiche annuali per l’iscrizione e la frequenza a corsi professionali, di istruzione secondaria o universitaria, e, fino ad un importo massimo di € 2.000,00,;
b. le spese di locazione e le rette scolastiche o di convitto sostenute per la frequenza dei corsi di cui all’articolo 2 della legge sul diritto allo studio con sede fuori territorio;
c. le rette per la frequenza di asili nido.
6) € 5.000,00 per l’assistenza nell’ambito familiare a persone permanentemente inferme;
7) 50% del canone di locazione degli immobili adibiti ad uso di civile abitazione ove il contribuente fiscalmente residente ha la propria dimora effettiva. La predetta percentuale è elevata all’80% quando il locatario ha un età anagrafica inferiore a 33 anni.
8) donazioni o liberalità a favore dello Stato e degli Enti pubblici di diritto sammarinese;
9) donazioni o liberalità a favore della Chiesa cattolica e di associazioni od enti con finalità culturali, sociali, ricreative, sportive non aventi scopo di lucro di diritto sammarinese, in misura non superiore a € 1.600,00;
10) contributi previdenziali volontari corrisposti all’I.S.S. ed agli Enti Previdenziali nonché le somme corrisposte ad Enti o società ai fini della previdenza integrativa in base a rapporti contrattuali di durata non inferiore a cinque anni fino a € 2.500,00;
11) oneri relativi al ricorso a baby-sitter in misura non superiore a € 2.000,00 in presenza delle seguenti condizioni: regolare assunzione a seguito della indisponibilità di posti negli asili nido e fino al compimento del terzo anno di età del bambino;
1 Valutare distinzione fra prodotti RSM ed Esteri
12) € 2.000,00 per l’affidamento pre-adottivo anche a seguito di adozione internazionale.
13) le spese per protesi dentarie e sanitarie e quelle per cure ortodontiche e odontoiatriche in misura complessivamente non superiore a € 1.600,00 per il titolare del reddito e per ogni membro del nucleo familiare a carico.
ALLEGATO B
Elenco Passività deducibili di cui al comma 1 lettera b dell’articolo 11 di incentivazione alle politiche di sostegno ambientale
1) le spese relative alle procedure di rilascio degli Attestati di Qualificazione Energetica invernale (AQEi) relative ad edifici o unità immobiliari oggetto di attestazione volontaria ai sensi dell’articolo 20 della Legge 7 maggio 2008 n.72; tali spese sono deducibili in ragione della somma massima di € 5.000,00= e comprendono gli oneri sostenuti per il conferimento di incarichi a professionisti o tecnici operanti nel settore ed ai compensi corrisposti al Certificatore Energetico (CE) nominato dal proprietario dell’edificio o unità immobiliare. Nel caso in cui le spese sostenute si riferiscano a procedure attivate volontariamente a seguito di interventi di miglioramento della classe energetica dell’edificio o unità immobiliare di cui alla successiva lettera c) la somma massima deducibile è aumentata ad € 7.500,00=;
2) le spese relative alla progettazione e realizzazione di interventi edilizi per i quali sia prevista, a mente dell’articolo 17, comma 1 della Legge n.72/2008, l’attestazione energetica obbligatoria e che, in esito alle procedure di cui agli articoli 19 e 21 della predetta Legge n.72/2008, comportino l’attribuzione all’edificio o unità immobiliare interessati di una delle quattro migliori classi di prestazione energetica individuate dal Decreto Delegato adottato ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b) della Legge n.72/2008. Le somme complessivamente deducibili non possono superare il 50 % delle spese sostenute e rispettano i seguenti limiti:
a. per interventi al termine dei quali venga attribuita la Classe B: somma massima di € 10.000,00= a periodo d’imposta per un massimo di dieci periodi.
b. per interventi al termine dei quali venga attribuita la Classe A, la Classe A+ e la Classe A++: somma massima di € 15.000,00= a periodo d’imposta per un massimo di dieci periodi;
3) le spese relative alla progettazione e realizzazione di interventi edilizi per i quali sia conseguita, a mente dell’articolo 17, comma 2 della Legge n.72/2008, l’attestazione energetica volontaria e che, in esito alle procedure di cui agli articoli 20 e 21 della predetta Legge n.72/2008, comportino un miglioramento di almeno una classe di prestazione energetica rispetto a quella attribuita al manufatto interessato, ai sensi del Decreto Delegato adottato a mente dell’articolo 6, comma 1, lettera b) della Legge n.72/2008, nonché l’attribuzione almeno della Classe C. Le
somme complessivamente deducibili non possono superare il 50% delle spese sostenute e rispettano i seguenti limiti:
a. per interventi al termine dei quali venga attribuita la Classe C: somma massima di € 7.500,00= a periodo d’imposta per un massimo di dieci periodi.
b. per interventi al termine dei quali venga attribuita la Classe B: somma massima di € 10.000,00= a periodo d’imposta per un massimo di dieci periodi.
c. per interventi al termine dei quali venga attribuita la Classe A, la Classe A+ e la Classe A++: somma massima di € 15.000,00= a periodo d’imposta per un massimo di dieci periodi;
4) le spese relative all’esecuzione di interventi di riqualificazione energetica ed impiantistica di cui rispettivamente agli articoli 22 e 23 della Legge n.72/2008. Le somme complessivamente deducibili non possono superare il 50% delle spese sostenute per un massimo di € 6.000,00= a periodo d’imposta e per un massimo di dieci periodi;
5) le spese relative ad interventi per la riduzione del consumo di acqua potabile di cui all’articolo 31 della Legge n.72/2008 e le spese relative ad interventi che prevedano l’alimentazione del WC con acque meteoriche. Le somme complessivamente deducibili non possono superare il 50% delle spese sostenute per un massimo di € 5.000,00= a periodo d’imposta e per un massimo di cinque periodi;
6) le spese relative all’effettuazione volontaria sugli edifici esistenti degli interventi di cui all’articolo 32 della Legge n.72/2008. Le somme complessivamente deducibili non possono superare il 50% delle spese sostenute per un massimo di € 5.000,00= a periodo d’imposta e per un massimo di cinque periodi;
7) le spese relative all’acquisto ed installazione di impianti fotovoltaici, eolici, termici solari, geotermici e di cogenerazione. Le somme complessivamente deducibili sono definite detraendo l’eventuale contributo a fondo perduto di cui all’articolo 2, comma 1 e nel rispetto dei seguenti parametri:
a. per impianti fotovoltaici, eolici, e geotermici: somma deducibile non superiore al 50 % delle spese sostenute per un massimo di € 5.000,00= a periodo d’imposta e per un massimo di cinque periodi;
b. per impianti termici solari: somma deducibile pari al 100 % delle spese sostenute per un massimo di € 5.000,00= a periodo d’imposta e per un massimo di tre periodi;
c. per impianti di cogenerazione: somma deducibile non superiore al 50 % delle spese sostenute per un massimo di € 8.000,00= a periodo d’imposta e per un massimo di dieci periodi.
d. Nei casi in cui l’Autorità per la Regolazione dei Servizi Pubblici e l’Energia (Autorità) accerti la particolare rilevanza dell’intervento, la somma massima deducibile annualmente per l’acquisto e l’installazione degli impianti indicati alla presente lettera g) è innalzata a € 15.000,00=.
8) A mente di quanto previsto dall’articolo 31, comma 3° della Legge n.91/1984, la documentazione da allegare alla dichiarazione, ai fini dell’ammissibilità delle deduzioni di cui al comma 1 – lettere da r a y, è definito dall’Autorità.
ALLEGATO C
Tabella 1
Aliquote e scaglioni di imposta relativi all’imposizione dei redditi delle persone fisiche
Scaglioni di reddito Aliquota d’imposta
Sino a € 14.000,00 0%
Da € 14.001,00 a € 42.000,00 15%
Da 42.001,00 a € 77.000,00 25%
Oltre 77.001,00 35%
Gli scaglioni sono adeguati ogni biennio in funzione dell’incremento dell’indice del costo della vita.
ALLEGATO D
DISCIPLINA DEGLIAMMORTAMENTI E DEGLI ACCANTONAMENTI
Art. 1
(1) Tutti i beni materiali ed immateriali strumentali per l’esercizio dell’impresa nonché i costi ad utilizzazione pluriennale sono ammortizzabili sulla base dei coefficienti massimi annui di cui al successivo articolo 9. Gli ammortamenti devono essere operati e tenuti distinti secondo i gruppi omogenei previsti dalla predetta tabella.
(2) Le quote di ammortamento devono essere annotate indipendentemente dal regime contabile nel registro dei beni ammortizzabili.
Art. 2
(1) Le quote di ammortamento degli immobili, degli impianti, dei macchinari e degli altri beni mobili sono deducibili a partire dal primo periodo d’imposta nel quale i beni sono stati utilizzati o potevano essere utilizzati.
(2) Nel periodo d’imposta in cui inizia, l’ammortamento può essere dedotto per l’intera quota indipendentemente dal mese dell’anno in cui i beni potevano essere utilizzati.
Art. 3
(1) E’ consentito, in ciascun periodo d’imposta, il superamento dei coefficienti d’ammortamento in relazione alla più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale o alla loro sopravvenuta obsolescenza tecnica entro il limite massimo del 50% oltre il coefficiente ordinario, con l’esclusione dei beni immobili.
(2) Il superamento dei coefficienti di cui all’articolo 9 può avvenire solo previo interpello preventivo all’Ufficio Tributario.
(3) E’ altresì consentito effettuare l’ammortamento anticipato dei beni strumentali materiali, esclusi gli immobili. L’ammortamento anticipato è ammesso per i primi due periodi d’imposta nella misura massima del 20%.
(4) In caso di minore effettiva utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore è ammesso anche un ammortamento inferiore previa comunicazione motivata dei soggetti interessati all’Ufficio Tributario.
(5) Le imprese e le società di nuova costituzione possono ammortizzare i beni strumentali ed i costi ad utilizzo pluriennale di cui all’articolo successivo a decorrere dal primo periodo d’imposta in cui sono
stati conseguenti i primi ricavi.
Art. 4
(1) I beni immateriali sono ammortizzabili in misura non superiore al 20% per ogni periodo d’imposta, fatto salvo il mantenimento del medesimo coefficiente per tutto il periodo di ammortamento.
(2) Rientrano fra i beni immateriali a titolo esemplificativo e non esaustivo i diritti di brevetto, i diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, i diritti di concessione, i marchi di fabbrica, l’avviamento, i costi pluriennali relativi a studi e ricerche, i costi pluriennali per pubblicità, le spese di costituzione, quelle per modifiche statutarie e quelle sostenute per il subentro nei contratti di locazione finanziaria.
(3) In deroga al comma 1 qualora il periodo di utilizzazione sia stabilito da leggi o contratti o sia legato ad un predeterminato periodo di utilizzazione le quote di ammortamento sono da rapportare a tali periodi.
(4) I costi relativi a studi e ricerche e le spese pubblicitarie sono deducibili nel periodo d’imposta in cui sono sostenuti ovvero in quote costanti nel periodo stesso e nei tre successivi.
Art. 5
(1) I costi di manutenzione, di riparazione, di ammodernamento e trasformazione, ad eccezione di quelli di cui al successivo comma 3, relativi ai beni strumentali posseduti o utilizzati sono deducibili nel periodo d’imposta fino al limite massimo del 20% del costo complessivo lordo di tutti i beni materiali ammortizzabili risultante nei libri dei cespiti all’inizio del periodo d’imposta. Ai fini del calcolo del costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili, si tiene conto, altresì, del valore dei beni detenuti tramite contratto di locazione finanziaria L’eccedenza è deducibile in quote costanti nei successivi quattro periodi e deve essere fatta risultare nella dichiarazione dei redditi distinta per anno di formazione.
(2) Nel caso di assenza di cespiti ammortizzabili all’inizio del periodo d’imposta, le spese di cui al comma precedente effettuate sui cespiti ammortizzabili acquisiti nell’esercizio sono dedotte in quote costanti del 20% a partire dallo stesso periodo di imposta in cui sono state sostenute. Per il primo esercizio di attività si fa riferimento all’ammontare dei cespiti risultanti alla fine del periodo d’imposta.
(3) I costi di cui al comma 1 che comportano un incremento di valore dei beni strumentali devono essere capitalizzati ed in tal caso seguono il piano di ammortamento del bene medesimo.
(4) I costi relativi ai pneumatici sono interamente deducibili nell’esercizio in cui i pneumatici sono stati utilizzati. Per usufruire di tale disposizione i soggetti interessati devono rilevare separatamente tali costi nelle scritture contabili e riportarli distintamente nella dichiarazione dei redditi.
(6) Il costo dei beni strumentali il cui valore unitario non supera le € 500,00 può essere dedotto integralmente nel periodo d’imposta in cui il costo è sostenuto.
Art. 6
(1) I beni concessi in locazione delle società esercenti l’attività di leasing costituiscono beni strumentali per lo svolgimento dell’attività delle predette società.
(2) L’ammortamento è rapportato, in quote costanti, alla durata del contratto di locazione; tale modalità di ammortamento perdura anche in caso di interruzione del contratto.
(3) L’inizio dell’ammortamento può decorrere dal momento di acquisizione del bene da parte della società quando è certa la destinazione; in tal caso l’ammortamento è correlato al dispositivo di cui al comma precedente.
Art. 7
(1) Per i soggetti di cui al titolo II:
a) qualora il bene strumentale sia adibito anche ad uso privato dell’imprenditore o del lavoratore autonomo, la quota di ammortamento ed i costi di cui articolo 6 del presente allegato sono deducibili nella misura del 70%;
b) qualora il bene strumentale sia cointestato con altri soggetti diversi dall’imprenditore o dal lavoratore autonomo, la quota di ammortamento ed i costi di cui articolo 6 del presente allegato sono deducibili in misura proporzionale.
Art. 8
(1) Sono deducibili i seguenti accantonamenti:
a) nella misura stabilita dalla Legge 17 febbraio 1961, n. 7 e successive modifiche e dai contratti collettivi di lavoro gli apporti ai fondi di indennità di anzianità e quiescenza relativi ai dipendenti;
b) fino alla concorrenza del 5%, a fronte dei rischi su crediti, gli accantonamenti dei soggetti in
contabilità ordinaria riferiti all’ammontare complessivo dei crediti riferibili ai ricavi caratteristici risultanti alla chiusura dell’esercizio. Il termine di riferimento per gli istituti bancari è costituito dall’ammontare delle operazioni di erogazione del credito alla clientela. Se alla chiusura del periodo d’imposta il fondo rischi esistente risulta essere superiore al 5% dell’ammontare dei crediti risultanti alla fine dello stesso periodo, l’eccedenza concorre a formare il reddito imponibile. In caso di perdita su crediti, il relativo fondo deve essere necessariamente utilizzato nel periodo d’imposta in cui la perdita è deducibile.
(2) Gli accantonamenti sono contabilizzati in appositi fondi da annotare nel libro giornale se obbligatorio e nel registro degli inventari.
Art. 9
(1) I beni d cui all’articolo 1 sono ammortizzabili nelle misure di cui alla seguente tabella:
(2) Si intendono comprese nella voce “diverse e varie” le attività non riconducibili nell’ambito delle categorie omogenee indicate nella Tabella.
(3) In caso di variazione in aumento delle aliquote di ammortamento, i soggetti in regime di contabilità ordinaria non possono procedere a ricalcoli delle quote ammortizzate.