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Mercato del lavoro a San Marino: sul Decreto Mussoni un utile vademecum

da Redazione

industria“Interventi Urgenti per la semplificazione e l’efficienza del mercato di lavoro”. San Marino Fixing ha realizzato un utile vademecum per destreggiarsi tra le numerose novità introdotte dal cosiddetto Decreto Mussoni. Eccole.

industria.jpgSAN MARINO – “Interventi Urgenti per la semplificazione e l’efficienza del mercato di lavoro”. È questo il testo del Decreto Legge su cui si è discusso per giorni e giorni. Una piccola provocazione: quanti ne hanno parlato senza neppure aver dato una sfogliata al corposo documento (32 articoli per 23 pagine)? Tale decreto è suddiviso in quattro titoli (più le disposizioni finali), nello specifico “Misure per l’efficienza del mercato del lavoro”, “Nuovi strumenti per l’inserimento lavorativo e l’innalzamento dei livelli occupazionali”, “Disposizioni correttive e integrative della Legge 31 marzo 2010 n.73 e del Decreto Delegato 5 maggio 2010 n. 80” (ammortizzatori sociali) e infine “Nuove norme sul contrasto al lavoro sommerso e irregolare”.

Ecco infine un vademecum per destreggiarsi con le varie novità introdotte dal provvedimento.

 

Art. 3 Avviamento al Lavoro.

La prima e forse più significativa novità riguarda l’assunzione di tutti coloro che sono iscritti alle liste di avviamento al lavoro che potranno essere effettuate nominativamente e o genericamente attraverso una semplice comunicazione all’Ufficio del Lavoro, sottoscritta congiuntamente dal datore di lavoro e dal lavoratore, e non più attraverso il rilascio del preventivo nulla osta. Alla medesima comunicazione va allegata la documentazione attestante la certificazione sanitaria di idoneità alla mansione. Resta ovviamente salva la verifica della sussistenza di tutti i requisiti per la regolare costituzione del rapporto da parte dell’Ufficio entro i due giorni successivi.

 

Art. 4 Avviamento di lavoratori non iscritti alle liste (Frontalieri).

Qui va fatta un po’ di chiarezza dopo le illazioni circolate (o meglio fatte circolare ad arte) circa la liberalizzazione delle assunzioni dei lavoratori frontalieri. Nel senso che non si tratta di liberalizzazioni assolute, ma riguardano solo il 20% del totale dei dipendenti assunti a tempo indeterminato dalle liste, attraverso la sola richiesta nominativa, quindi senza la preventiva verifica dalle liste, e previo rilascio del permesso di lavoro. Resta fermo il limite del 50% complessivo di lavoratori frontalieri rispetto al totale degli occupati nell’impresa.

 

Art. 5 Rapporti di Collaborazione Coordinata e Continuativa.

Anche in questo caso non è stato inventato nulla, perché i cosiddetti Co.Co.Co. esistono anche a San Marino. L’art. 5 del Decreto va a sostituire il comma 1 dell’articolo 18 della (famigerata) legge 131/2005 ed amplia la possibilità di fare ricorso a tale istituto contrattuale anche per i casi di un progetto o un programma di lavoro inserito nel ciclo produttivo. Introduce inoltre il limite del 20% del totale dei lavoratori dipendenti per le imprese che contano fino a 40 unità e del 10% per quelle che superano le 40 unità e rimanda alla imminente riforma previdenziale per l’introduzione di nuovi obblighi contributivi specifici per tali rapporti.

 

Art. 7 Limiti quantitativi all’utilizzazione di lavoratori distaccati.

Nel limite del 15% dei lavoratori dell’azienda si potranno utilizzare distaccati da imprese forensi senza procedere più alla verifica preventiva circa la disponibilità di lavoratori residenti.

 

Art. 8 Visite Mediche Preassuntive.

Le visite preassuntive, un altro dei cavalli di battaglia di Fixing. Finalmente il DL va a definire il quadro della situazione, consentendo espressamente anche al medico del lavoro aziendale (ovviamente purché iscritto nell’apposito elenco dell’ISS) di effettuare le visite mediche preassuntive.

 

Art. 11 e 12 Contratto di lavoro in praticato a contenuto formativo e stage aziendali.

Non sempre lo stage formativo riesce ad essere la porta, per il neo diplomato e neo laureato, per entrare nel mondo del lavoro. Con l’art. 11 il Decreto Mussoni stabilisce che il rapporto resta a tempo determinato anche dopo il superamento dei primi tre mesi (mentre prima prevedeva la trasformazione a tempo indeterminato) e che non può avere durata superiore ai 18 mesi. Se il rapporto si estingue prima della scadenza per fatti non imputabili al lavoratore stesso, il datore di lavoro sarà tenuto a restituire gli sgravi fiscali ricevuti.

L’Art. 12 invece prevede l’ampliamento dell’istituto degli stage aziendali, premiando l’azienda che assuma il proprio stagista con uno sgravio contributivo pari al 50% per un periodo massimo di 6 mesi, qualora l’assunzione sia a tempo determinato, e fino a un massimo di 24 mesi qualora sia a tempo indeterminato.

 

Art. 13 Contratto di lavoro a tempo determinato.

La durata massima del rapporto di lavoro passa da 12 mesi a 18 mesi e potrà essere rinnovato per non più di quattro volte, contro le tre precedenti.

 

Art. 14 Trasformazione temporanea del rapporto di lavoro in part-time.

Da oggi in poi se il lavoratore dipendente necessita di trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time per un periodo limitato (non superiore ai 18 mesi nell’arco di 3 anni) può farlo liberamente. All’azienda viene data la possibilità di assumere un altro lavoratore a part-time a tempo determinato per integrare la prestazione lavorativa, è riconosciuto per quest’ultimo uno sgravio del 50% sui contributi. Se la trasformazione riguarda una lavoratrice capo famiglia monogenitoriale, lo sgravio è pari al 75%.

 

Art. 15 Trattamento d’integrazione salariale.

Viene specificato che la domanda di richiesta di Cassa Integrazione deve indicare puntualmente la durata, i giorni e la fascia oraria se la medesima richiesta non è per l’intera giornata.

 

Art. 16 Accordo di mobilità.

E’ integrato il disposto dall’art. 19 della L. 23/77, “Legge che detta norme sui licenziamenti individuali e collettivi” prevedendo l’obbligo di specificare in modo più dettagliato le motivazioni che determinano l’apertura delle procedure per la riduzione del personale. Il secondo comma riporta la disposizione contenuta nell’accordo per il rinnovo dei contratto di lavoro del 9 luglio 2005 dove viene specificato che, a parità di mansioni, vengono salvaguardati i lavoratori residenti.

 

Art. 17 Accordi aziendali di solidarietà.

In deroga alle altre procedure di legge vigenti, viene introdotta la possibilità di stipulare accordi aziendali di solidarietà sottoscritti dal datore di lavoro, dalle OO.SS., dalle associazioni di categoria e dalle Segreterie di Stato al Lavoro e all’industria per un periodo massimo di sei mesi, dove la metà della riduzione dell’orario di lavoro pattuita viene coperta dalla CIG.

 

Art. 18 Inabilità temporanea durante i periodi d’integrazione salariale.

Un altro paradosso della legge vigente sino all’entrata in vigore del DL in questione riguardava la possibilità di interrompere la mobilità o la disoccupazione per una qualsiasi malattia, anche un banale raffreddore, allungandone così tecnicamente i tempi a dismisura. L’art. 18 va a ritoccare la distorsione contenuta nell’art. 6 comma 4 della L. 73/2010 (ammortizzatori sociali), stabilendo che per interrompere mobilità o disoccupazione serve un’inabilità temporanea di almeno 21 giorni continuativi.

 

Art. 19 Sopravvenuta inidoneità alla mansione specifica.

Con la modifica introdotta il lavoratore giudicato non idoneo alla mansione, secondo le modalità stabilite dall’art. 30 della Legge 73/2010, conserva il posto di lavoro per 365 giorni percependo l’indennità economica per inabilità temporanea.

 

Art. 20 Disposizioni incentivanti l’assunzione dei beneficiari dell’indennità economica speciale e dell’indennità di disoccupazione.

L’Art. 20 sostituisce integralmente l’art. 5 del D.D. 80/2010 relativamente alle assunzioni di lavoratori posti in mobilità o disoccupazione. L’Ufficio del Lavoro, sulla base del patto di servizio stipulato dal lavoratore può proporre ai datori di lavoro un piano di inserimento lavorativo e formativo per un periodo massimo di 2 mesi per un orario commisurato all’entità dell’ammortizzatore percepito dal lavoratore stesso. Tale inserimento può essere attivato anche direttamente dal datore di lavoro. Nel corso dell’attività di formazione o al più tardi al termine della stessa (od ancora a prescindere da tali periodi di formazione) i datori di lavoro possono richiedere l’assunzione secondo le seguenti formule:

1) a tempo determinato (per un periodo massimo di sei mesi, con uno sgravio contributivo per l’azienda pari al 50% e senza alcun abbattimento della retribuzione contrattuale).

2) a tempo indeterminato: (lo sgravio contributivo è pari al 50% per i primi sei mesi e del 75% per i successivi 12 mesi. L’abbattimento della retribuzione contrattuale è a scaglioni: per i primi sei mesi è per il 20% a carico del datore di lavoro e per l’80% del Fondo per gli Ammortizzatori sociali; dal 70 al 12° mese è per il 50% a carico del datore di lavoro e il 50% del Fondo; dal 13° mese al 18° mese il 75% è a carico del datore di lavoro e il rimanente 25% a carico del Fondo).

 

Art. 21 Irregolarità del rapporto di lavoro e sanzioni amministrative.

Le irregolarità in fatto di lavoro nero vengono inasprite. Precisamente le sanzioni vengono raddoppiate: la misura fissa della sanzione pecuniaria è di 1.500 € e quella proporzionale di € 150, per ogni lavoratore e ogni giorno di prestazione. Per i casi più gravi vengono previste misure ancora più drastiche tra cui l’esclusione dall’utilizzo degli ammortizzatori sociali o la possibilità di partecipare agli appalti pubblici. In caso di recidiva è possibile anche la chiusura della licenza.

 

Art. 23 Imprese appaltatrici e titolari di benefici erogati dallo Stato.

Con questa norma le imprese cui sono stati assegnati appalti pubblici nel caso di utilizzo irregolare di lavoratori decadono sia dall’appalto sia dalle eventuali agevolazioni o finanziamenti erogati dallo Stato.

 

Art. 24 Emersione straordinaria dei rapporti di lavoro irregolari.

Combattere il lavoro nero significa prima di tutto farlo emergere. Il DL con l’Art. 24 offre una “finestra” di tempo di 60 giorni (il conto alla rovescia è già iniziato al momento dell’entrata in vigore) entro cui regolarizzare i rapporti di lavoro in corso al 30 giugno 2011 attraverso un apposito modulo predisposto dall’Ufficio del Lavoro con una sorta di “penale” – ma il termine è forse improprio – di 300 euro per ciascun rapporto di lavoro da regolarizzare. È stato fissato per convenzione la data del 1 luglio 2011 per sancire l’inizio, o meglio il nuovo inizio, di questi rapporti di lavoro regolari. Si evidenzia che non saranno applicate penalità per Il tardivo versamento dei contribuiti ISS. La regolarizzazione straordinaria riguarda anche i frontalieri, per i quali sarà rilasciato un permesso di durata massima 6 mesi, come fossero effettivamente appena assunti, mentre il rinnovo sarà subordinato alla verifica da parte della Commissione per il lavoro rispetto alla disponibilità di lavoratori residenti.

 

Art. 25 Incentivazioni speciali.

Ancora agevolazioni per i dipendenti e in particolare quelli più “deboli”: Nel caso delle assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori di età compresa tra i 18 e i 32 anni e delle lavoratrici a capo di famiglia monogenitoriale con figli a carico, la misura degli sgravi contributivi è aumentata del 10%, mentre nel caso si tratti di lavoratori ultracinquantenni lo sgravio è del 15%.

 

Art. 30 Disposizioni programmatiche.

A questo punto siamo già nel quadro delle disposizioni generali e finali del Decreto. L’Art. 30 conferma che con un successivo provvedimento di legge sarà predisposta la riforma organica del mercato del lavoro, riforma che dovrà avere il più ampio coinvolgimento delle parti sociali. Un ulteriore provvedimento – riporta ancora il DL – sempre specificando l’ampia fase di concertazione prevista, dovrà prevedere la modifica di un’altra legge ormai famigerata, la n.7 del 1961, che ha introdotto nell’ordinamento sammarinese il principio dell’erga omnes per i contratti di lavoro. Tale provvedimento servirà per riscrivere attualizzandole le norme che regolano la rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

 

A cura della Red. Ec.

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