Home FixingFixing San Marino, Karnak: il diniego del MEF, solo congetture

San Marino, Karnak: il diniego del MEF, solo congetture

da Redazione

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Appello accolto. Le parole del Presidente Marco Bianchini e dell’avvocato Angelo Clarizia.

 

 

 

Karnak potrà regolarmente partecipare ai bandi della PA italiana. Sin qui la notizia. La Quarta sezione del Consiglio di Stato ha infatti accolto l’appello presentato dall’azienda di Chiesanuova, ribaltando il pronunciamento di primo grado in merito al divieto, deciso dal MEF, di partecipare alle gare pubbliche di appalto all’azienda sammarinese, leader nelle forniture d’ufficio. Per il Consiglio di Stato, “il provvedimento gravato pare fondarsi su una valutazione istruttoria non completa, in relazione alla molteplicità di elementi da acclarare e, peraltro basata su elementi non univoci”. La decisione del Collegio annota che “nelle more della decisione di merito o dell’eventuale rivalutazione della vicenda da parte dell’amministrazione, pare necessario salvaguardare il profilo di danno evidenziato e collegato all’esercizio del diritto d’impresa”. “Sono soddisfatto – commenta Marco Bianchini, Presidente del gruppo BI\Holding (nella foto) – che sia stato salvaguardato il fondamentale diritto di fare impresa, soprattutto considerando il notevole valore sociale di un’azienda come Karnak. Abbiamo alle spalle una storia di oltre 50 anni e siamo leader  di mercato grazie all’impegno, alla dedizione e al coinvolgimento dei nostri collaboratori. Uomini e donne che in questo periodo sono sempre più uniti e coesi, una squadra che sono orgoglioso di guidare”. Per Angelo Clarizia, l’avvocato che ha seguito la causa per Karnak, “sia nel ricorso che in sede di discussione è stata focalizzata l’attenzione sui presupposti di fatto che il MEF aveva erroneamente considerato nel negare l’autorizzazione. Inoltre sono stati forniti gli elementi e la documentazione per significare che Karnak ha tutti i requisiti per continuare a contrarre con la PA in Italia. Gli elementi contestati dal Ministero erano solo congetture o accertamenti ancora non definitivi, che non potevano legittimare il diniego. Il Consiglio di Stato ha valutato tutta la documentazione prodotta e con una pronuncia specificatamente motivata ha ribaltato la decisione del Tar per salvaguardare i livelli occupazionali, il diritto di impresa e la capacità imprenditoriale della ricorrente, che così potrà continuare a mantenere il ruolo di mercato acquisito in tanti anni di attività”.

 

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