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San Marino, galera oppure no per il famigerato killer dei cani?

da Redazione

Avvelenamento

 

Il codice penale non la prevede. Ma sono possibili altri capi d’imputazione. Per il maltrattamento (anche reiterato) solo arresto di secondo grado.

 

Avvelenamento

 

 

Sono mesi ormai che a San Marino tiene banco il caso del killer dei cani. Ha soppiantato nelle discussioni da bar, sui social network, persino sui giornali quotidiani, il dibattito sulla crisi e sulle misure necessarie per uscirne. Che tutto questo abbia un senso non stiamo neppure a domandarcelo. Ciò che possiamo dire con certezza è che la vicenda ha toccato nel profondo tante persone, e dunque vale la pena approfondire l’argomento.

 

Le indagini

 

Mantiene il più assoluto riserbo praticamente su tutto il Comandante della Gendarmeria, Achille Zechini. Ogni parola di troppo potrebbe essere sfruttato da quello che all’improvviso è diventato il nemico pubblico numero uno, sul Titano, per sfuggire alla cattura. Nessun commento se ci siano o meno dei sospettati, nessun commento sul modus operandi del killer (siamo costretti a chiamarlo così anche noi, pur ricordando tuttavia che di killer di cani si sta parlando). L’unica certezza è che, “dai riscontri effettuati, la sostanza usata sinora è sempre stata la stessa”.

 

La legge

 

Il maltrattamento di animali, a San Marino, è regolato dalla legge n.101 del 25 luglio 2003, “Disposizioni di tutela penale dei diritti degli animali”, che introduce nel Codice Penale l’articolo 282 bis, appunto “Maltrattamento e abbandono di animali”, che prevede che sia punito “con l’arresto di secondo grado o con la multa chiunque sottopone gli animali a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche anche etologiche, ovvero senza necessità li uccide, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o particolarmente disagiate, omette di custodirli oppure li abbandona”. L’aspetto più pittoresco, se così vogliamo dire, è che questo articolo del C.P. prevede, per quel che può valere, la gogna mediatica che il colpevole, con la pubblicazione a sue spese della sentenza di condanna “su un giornale sammarinese e su un quotidiano di Stato estero diffuso nel territorio della Repubblica e nelle regioni finitime”. Piuttosto – ed è questo l’importante – l’arresto di secondo grado non prevede, neanche nel caso in cui l’attentatore dei cani venisse colto in flagranza di reato dalle forze dell’ordine – la detenzione in carcere. In buona sostanza, per la legge, se la magistratura si limitasse ad applicare l’articolo relativo al maltrattamento di animale, il reo se la potrebbe cavare con una semplice denuncia in attesa del processo. Il fatto che centinaia di persone (sul web e non solo) abbiano giurato di fargliela pagare probabilmente dovrebbe fargli preferire un lungo soggiorno ai Cappuccini, ed è questo uno scenario che potrebbe anche verificarsi poiché potrebbe essere tirata in mezzo anche la salute pubblica dei cittadini, che prevede pene più pesanti, compresa la detenzione immediata. Anche in questo caso il Comandante Zechini non si sbottona: “Siamo in una situazione borderline, occorrerà vedere cosa succederà quando saremo in grado di individuarlo. È possibile infatti che si ipotizzino altri reati a suo carico. Vorrei sottolineare che le forze dell’ordine stanno operando di concerto, c’è grande collaborazione con la Protezione civile e con le Guardie ecologiche”. E fondamentale, per chiudere questa partita, “sarà la collaborazione della cittadinanza”.

 

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