Home NotizieEconomia Agenzia delle Entrate, risposte ai quesiti. Reddito d’impresa e studi di settore (Circ. 28/E)

Agenzia delle Entrate, risposte ai quesiti. Reddito d’impresa e studi di settore (Circ. 28/E)

da Redazione

Le risposte dell’Agenzia delle Entrate a quesiti in occasione di incontri con la stampa specializzata contenute nella Circolare 28/E del 21 giugno 2011. Il reddito d’impresa e gli studi di settore.

Le risposte dell’Agenzia delle Entrate a quesiti in occasione di incontri con la stampa specializzata contenute nella Circolare 28/E del 21 giugno 2011. Il reddito d’impresa
e gli studi di settore.

 

9. REDDITO D’IMPRESA E STUDI DI SETTORE

9.1 Cessione contratto di leasing

Domanda

L’art. 36, commi 7 e seguenti, del D.L. n. 223 del 2006 ha previsto l’irrilevanza

fiscale dell’ammortamento dei terreni.

La circolare n. 11 del 16 febbraio 2007, ha chiarito che la cessione dell’area

comprensiva di fabbricato genera un’unica plusvalenza pari alla differenza tra il

corrispettivo pagato e il costo fiscalmente riconosciuto dell’area (non

ammortizzabile) comprensiva di fabbricato.

In considerazione del principio di equivalenza fiscale tra l’acquisizione del bene in

proprio e quella effettuata con un contratto di locazione finanziaria si chiede

conferma che in caso di cessione di un contratto di leasing avente ad oggetto un

fabbricato la sopravvenienza attiva in capo al cedente è pari alla differenza tra il

valore normale del bene oggetto del contratto e l’ammontare dei canoni relativi al

terreno non dedotti ai sensi del citato art. 36, comma 7.

Risposta

L’art. 88, comma 5, del TUIR stabilisce che, in caso di cessione del contratto di

locazione finanziaria, il valore normale del bene costituisce sopravvenienza attiva.

Ai fini della determinazione della predetta sopravvenienza, il valore normale deve

essere assunto al netto dei canoni relativi alla residua durata del contratto e del

prezzo stabilito per il riscatto (valore normale netto), che dovranno essere pagati dal

cessionario in dipendenza della cessione, attualizzati alla data della cessione

medesima (cfr. circolare n. 108 del 3 maggio 1996).

Nel caso di cessione di un contratto di leasing avente ad oggetto un fabbricato

industriale con area sottostante e di pertinenza, si ritiene che la predetta

sopravvenienza attiva debba essere determinata tenendo conto, in diminuzione,

anche della quota capitale dei canoni, già pagati, indeducibile in quanto riferibile al

terreno.

Tale soluzione è coerente con il principio di sostanziale equivalenza tra

l’acquisizione o la realizzazione del bene in proprio e quella effettuata tramite

contratto di leasing (cfr. risoluzione n. 19/E del 23 febbraio 2004).

Nel caso di cessione della proprietà di un’area comprensiva di fabbricato, infatti, è

stato già affermato che tale cessione genera un’unica plusvalenza pari alla differenza

tra il corrispettivo pagato e il relativo costo fiscalmente riconosciuto, il quale dovrà

essere incrementato delle quote di ammortamento indeducibili in quanto relative al

terreno (cfr. circolare n. 11/E del 16 febbraio 2007).

9.2 Contrasto al fenomeno delle imprese in perdita “sistemica”

Domanda

Come deve essere inteso il concetto di perdita “sistemica” ai fini della inclusione

nelle liste selettive di controllo secondo quanto previsto dall’art. 24 del D.L. n. 78

del 2010?

Risposta

Il comma 1 dell’art. 24 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, come risultante dalle

modificazioni apportate dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, dispone

che: “La programmazione dei controlli fiscali dell’Agenzia delle entrate e della

Guardia di finanza deve assicurare una vigilanza sistematica, basata su specifiche

analisi di rischio, sulle imprese che presentano dichiarazioni in perdita fiscale, non

determinata da compensi erogati ad amministratori e soci, per più di un periodo

d’imposta e non abbiano deliberato e interamente liberato nello stesso periodo uno

o più aumenti di capitale a titolo oneroso di importo almeno pari alle perdite fiscali

stesse”.

Come risulta dal tenore letterale della disposizione normativa, si avrà perdita

sistemica ogni qualvolta “per più di un periodo d’imposta” le imprese presentino

dichiarazioni in perdita fiscale non determinata da compensi erogati ad

amministratori e soci e a condizione che non abbiano deliberato e interamente

liberato nello stesso periodo uno o più aumenti di capitale a titolo oneroso di

importo almeno pari alle perdite fiscali stesse

 

9.3 Utilizzo “retroattivo” degli studi di settore

Domanda

E’ corretto ritenere che le versioni evolute degli studi di settore entrate in vigore per

gli anni 2008 e 2009, comprensive quindi dei correttivi anticrisi, potranno essere

comunque utilizzate in chiave retroattiva per eventuali accertamenti su annualità

pregresse? E se la risposta è affermativa occorrerà prendere il risultato dello studio

di settore al netto dei correttivi congiunturali?

Risposta

L’utilizzo retroattivo degli studi evoluti costituisce un argomento più volte trattato in

diversi documenti di prassi.

L’Agenzia, già con la circolare n. 23/E del 22 giugno 2006, ha chiarito che “…in

sede di contraddittorio, l’Ufficio dovrà attentamente valutare, caso per caso,

l’eventuale accoglimento della richiesta avanzata dai contribuenti di far valere le

risultanze dello studio di settore evoluto per giustificare scostamenti tra

l’ammontare dei ricavi dichiarati e quelli presunti in base alla precedente versione

dello stesso studio. In particolare, l’Ufficio avrà cura di verificare se effettivamente

il nuovo studio evoluto sia in grado di poter meglio valutare la posizione del

contribuente anche per i periodi d’imposta precedenti e con riferimento alle

medesime attività esercitate e previste nello studio evoluto….”

Gli studi di settore evoluti possono, quindi, essere utilizzati in fase di accertamento,

ove più favorevoli al contribuente e a richiesta del medesimo, anche con riguardo a

periodi d’imposta precedenti a quello della loro entrata in vigore.

Tuttavia, per i periodi d’imposta 2008 e 2009, i decreti ministeriali 19 maggio 2009

e 20 maggio 2010 hanno previsto interventi correttivi agli studi di settore, costruiti

in modo selettivo ed a seguito di specifiche analisi, finalizzati a cogliere le

“particolari” congiunture economiche di tali annualità.

Le risultanze che tengono conto degli effetti della crisi economica del 2008 e del

2009, come indicato nelle note tecniche e metodologiche allegate ai citati decreti,

sono applicabili, esclusivamente, con riguardo alle specifiche annualità.

Di conseguenza l’utilizzo retroattivo degli studi in parola, integrati dagli interventi

correttivi apportati, come chiarito nelle circolari n. 29/E del 18 giugno 2009 e n.

34/E del 18 giugno 2010, non è ammissibile in quanto non idoneo a stimare

correttamente la capacità dell’operatore economico di produrre ricavi o compensi

per annualità diverse da quelle per le quali si è verificata la specifica congiuntura.

Al contrario, le risultanze degli studi di settore approvati in evoluzione con i decreti

23 dicembre 2008 e 12 marzo 2010, non comprensivi quindi dei successivi

interventi correttivi, potranno essere utilizzate, come in precedenza evidenziato,

anche per i periodi precedenti a quello di evoluzione.

 

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