Home NotizieEconomia Agenzia delle Entrate, risposte ai quesiti. Rischio evasione, accertamento sintetico (Circ. 28/E)

Agenzia delle Entrate, risposte ai quesiti. Rischio evasione, accertamento sintetico (Circ. 28/E)

da Redazione

Le risposte dell’Agenzia delle Entrate a quesiti in occasione di incontri con la stampa specializzata contenute nella Circolare 28/E del 21 giugno 2011. Accertamento sintetico e redditometro, analisi del rischio d’evasione, concetto di “spese di qualsiasi genere”.

Le risposte dell’Agenzia delle Entrate a quesiti in occasione di incontri con la stampa specializzata contenute nella Circolare 28/E del 21 giugno 2011. Accertamento sintetico e redditometro, analisi del rischio d’evasione, concetto di “spese di qualsiasi genere”.

 

 

6. ACCERTAMENTO SINTETICO

6.1 Alternatività tra accertamento sintetico e redditometro

Domanda

La nuova formulazione letterale dell’art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973 sembra porre

una maggiore distinzione rispetto al passato fra accertamento sintetico e

redditometro. Tradotto in pratica ciò vorrà dire che i due strumenti non potranno mai

coesistere e che gli uffici dovranno effettuare a monte una scelta su quale delle due

tipologie utilizzare per la rettifica del reddito delle persone fisiche?

Risposta

Si conferma l’alternatività tra i due strumenti accertativi uno basato sulla “somma

delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta” e l’altro

fondato “sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva

individuato mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti differenziati

anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza con

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze” di prossima emissione.

La scelta dello strumento da utilizzare non necessariamente deve essere effettuata a

monte ma, in ragione della fattispecie concreta, potrà essere effettuata

successivamente in base alle risultanze istruttorie.

 

6.2 Spesa per l’acquisto di un bene di natura patrimoniale

sostenuta tramite finanziamento

Domanda

Qualora l’acquisto di un bene di natura patrimoniale avvenga tramite finanziamento

(mutuo, leasing etc) poiché il quarto comma dell’art. 38 parla di “spese sostenute nel

corso del periodo d’imposta” si può fondatamente ritenere che in tali casi, ai fini

dell’accertamento sintetico, rileveranno soltanto le quote o i canoni pagati nell’anno

e non l’intero valore del bene?

Risposta

Si conferma che in presenza di acquisto di un bene di natura patrimoniale effettuato

tramite finanziamento (mutuo, leasing etc) ai fini dell’accertamento sintetico, ex art.

38, IV comma, D.P.R. n. 600 del 1973 rileveranno solamente le quote o i canoni

pagati nell’anno che andranno ad aggiungersi alle altre spese sostenute nel corso del

periodo d’imposta esaminato.

 

6.3 Redditi esclusi legalmente dalla formazione della base

imponibile ai fini dell’accertamento sintetico

Domanda

In ordine alla prova contraria che il contribuente può opporre all’accertamento

sintetico la norma fa riferimento ai redditi diversi da quelli posseduti nello stesso

periodo d’imposta o esenti o soggetti a ritenuta alla fonte o legalmente esclusi dalla

base imponibile. La nozione di reddito deve qui essere intesa in senso meramente

fiscale o sarà possibile per il contribuente dimostrare anche il reddito reale

finanziario disponibile che in molti casi può divergere dal reddito dichiarato ai fini

fiscali? (es. rateizzazione di una plusvalenza patrimoniale ai soli fini fiscali)?

Risposta

Si conferma il riferimento al reale reddito finanziario disponibile; infatti nell’ultima

parte della citata disposizione normativa si richiama espressamente tra le prove

contrarie che possono essere prodotte il possesso di redditi esclusi “legalmente dalla

formazione della base imponibile” (Es. la persona fisica titolare di un bene

immobile di interesse storico/artistico dato in locazione è tenuto fiscalmente a

dichiarare, quale reddito imponile, la sola rendita catastale e non il canone di

locazione; ovviamente il canone effettivamente riscosso verrà preso in

considerazione nell’ambito della necessaria attività istruttoria propedeutica

all’accertamento sintetico).

 

7. ANALISI DEL RISCHIO DI EVASIONE AI FINI DEI

CONTROLLI FORMALI

Domanda

La legge finanziaria 2011 ha previsto che per i controlli formali delle dichiarazioni

gli uffici dovranno tener conto di “specifiche analisi del rischio di evasione”. Come

saranno elaborate tali analisi ed inoltre i risultati delle stesse saranno portate a

conoscenza dei contribuenti o rimarranno di esclusiva pertinenza interna degli

uffici?

Risposta

Al fine di migliorare la proficuità dell’attività del controllo formale delle

dichiarazioni, viene svolta centralmente una puntuale analisi del rischio di evasione

sulla base delle informazioni presenti presso il Sistema Informativo dell’Anagrafe

Tributaria.

I criteri selettivi individuati, a seguito della citata analisi, approvati con

provvedimento del Direttore dell’Agenzia ed, applicati alla totalità delle

dichiarazioni presentate, consentono di individuare in modo “mirato” gli elementi

più significativi sui quali indirizzare l’attività di controllo formale delle

dichiarazioni da parte degli Uffici.

 

8. CONCETTO DI “SPESE DI QUALSIASI GENERE”

8.1 Nozione di “spesa”

Domanda

Nel concetto di “spese di qualsiasi genere” rientrano anche quelle che in passato

erano annoverabili tra le spese per incrementi patrimoniali ?

Risposta

Si conferma che tra le spese “di qualsiasi genere sostenute nel periodo d’imposta” e

che rilevano nella determinazione sintetica del reddito rientrano anche quelle che

nella disposizione normativa previgente erano individuate come “spese per

incrementi patrimoniali”.

 

8.2 Determinazione delle “spese di qualsiasi genere”, principio di

cassa

Domanda

Visto che la norma parla di “spese di qualsiasi genere sostenute” si reputa che

occorra avere riguardo al principio di cassa. Pertanto, se, ad esempio, nel 2010 viene

corrisposto un acconto per l’acquisto di un immobile pari a 50.000 euro e nel 2011

viene corrisposto il saldo per 150.000 euro, la “spesa” di 50.000 euro può essere

imputata a maggiore reddito del 2010 e quella di 150.000 euro al maggiore reddito

del 2011?

Risposta

Si conferma che in presenza di corresponsione di un acconto per l’acquisto di un

immobile pari a 50.000 euro nel 2010 e di un saldo per 150.000 euro nel 2011, ai

fini dell’accertamento sintetico ex art. 38, IV comma, del D.P.R. n. 600 del 1973

rileverà solamente, per il 2010, l’acconto e per il 2011 il saldo.

 

SCARICA LA CIRCOLARE (PDF)


AGENZIA ENTRATE CIRCOLARE 28/E
L’IVA: rimborsi, territorialità, ecc.
Adempimenti e sanzioni; black list
Controlled Foreign Companies (CFC)
Oneri documentali, monitoraggio fiscale
Accertamento sintetico; rischio evasione, ecc.
Reddito d’impresa, studi di settore

Forse potrebbe interessarti anche:

Lascia un commento