Le risposte dell’Agenzia delle Entrate a quesiti in occasione di incontri con la stampa specializzata contenute nella Circolare 28/E del 21 giugno 2011. Accertamento sintetico e redditometro, analisi del rischio d’evasione, concetto di “spese di qualsiasi genere”.
Le risposte dell’Agenzia delle Entrate a quesiti in occasione di incontri con la stampa specializzata contenute nella Circolare 28/E del 21 giugno 2011. Accertamento sintetico e redditometro, analisi del rischio d’evasione, concetto di “spese di qualsiasi genere”.
6. ACCERTAMENTO SINTETICO
6.1 Alternatività tra accertamento sintetico e redditometro
Domanda
La nuova formulazione letterale dell’art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973 sembra porre
una maggiore distinzione rispetto al passato fra accertamento sintetico e
redditometro. Tradotto in pratica ciò vorrà dire che i due strumenti non potranno mai
coesistere e che gli uffici dovranno effettuare a monte una scelta su quale delle due
tipologie utilizzare per la rettifica del reddito delle persone fisiche?
Risposta
Si conferma l’alternatività tra i due strumenti accertativi uno basato sulla “somma
delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta” e l’altro
fondato “sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva
individuato mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti differenziati
anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza con
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze” di prossima emissione.
La scelta dello strumento da utilizzare non necessariamente deve essere effettuata a
monte ma, in ragione della fattispecie concreta, potrà essere effettuata
successivamente in base alle risultanze istruttorie.
6.2 Spesa per l’acquisto di un bene di natura patrimoniale
sostenuta tramite finanziamento
Domanda
Qualora l’acquisto di un bene di natura patrimoniale avvenga tramite finanziamento
(mutuo, leasing etc) poiché il quarto comma dell’art. 38 parla di “spese sostenute nel
corso del periodo d’imposta” si può fondatamente ritenere che in tali casi, ai fini
dell’accertamento sintetico, rileveranno soltanto le quote o i canoni pagati nell’anno
e non l’intero valore del bene?
Risposta
Si conferma che in presenza di acquisto di un bene di natura patrimoniale effettuato
tramite finanziamento (mutuo, leasing etc) ai fini dell’accertamento sintetico, ex art.
38, IV comma, D.P.R. n. 600 del 1973 rileveranno solamente le quote o i canoni
pagati nell’anno che andranno ad aggiungersi alle altre spese sostenute nel corso del
periodo d’imposta esaminato.
6.3 Redditi esclusi legalmente dalla formazione della base
imponibile ai fini dell’accertamento sintetico
Domanda
In ordine alla prova contraria che il contribuente può opporre all’accertamento
sintetico la norma fa riferimento ai redditi diversi da quelli posseduti nello stesso
periodo d’imposta o esenti o soggetti a ritenuta alla fonte o legalmente esclusi dalla
base imponibile. La nozione di reddito deve qui essere intesa in senso meramente
fiscale o sarà possibile per il contribuente dimostrare anche il reddito reale
finanziario disponibile che in molti casi può divergere dal reddito dichiarato ai fini
fiscali? (es. rateizzazione di una plusvalenza patrimoniale ai soli fini fiscali)?
Risposta
Si conferma il riferimento al reale reddito finanziario disponibile; infatti nell’ultima
parte della citata disposizione normativa si richiama espressamente tra le prove
contrarie che possono essere prodotte il possesso di redditi esclusi “legalmente dalla
formazione della base imponibile” (Es. la persona fisica titolare di un bene
immobile di interesse storico/artistico dato in locazione è tenuto fiscalmente a
dichiarare, quale reddito imponile, la sola rendita catastale e non il canone di
locazione; ovviamente il canone effettivamente riscosso verrà preso in
considerazione nell’ambito della necessaria attività istruttoria propedeutica
all’accertamento sintetico).
7. ANALISI DEL RISCHIO DI EVASIONE AI FINI DEI
CONTROLLI FORMALI
Domanda
La legge finanziaria 2011 ha previsto che per i controlli formali delle dichiarazioni
gli uffici dovranno tener conto di “specifiche analisi del rischio di evasione”. Come
saranno elaborate tali analisi ed inoltre i risultati delle stesse saranno portate a
conoscenza dei contribuenti o rimarranno di esclusiva pertinenza interna degli
uffici?
Risposta
Al fine di migliorare la proficuità dell’attività del controllo formale delle
dichiarazioni, viene svolta centralmente una puntuale analisi del rischio di evasione
sulla base delle informazioni presenti presso il Sistema Informativo dell’Anagrafe
Tributaria.
I criteri selettivi individuati, a seguito della citata analisi, approvati con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia ed, applicati alla totalità delle
dichiarazioni presentate, consentono di individuare in modo “mirato” gli elementi
più significativi sui quali indirizzare l’attività di controllo formale delle
dichiarazioni da parte degli Uffici.
8. CONCETTO DI “SPESE DI QUALSIASI GENERE”
8.1 Nozione di “spesa”
Domanda
Nel concetto di “spese di qualsiasi genere” rientrano anche quelle che in passato
erano annoverabili tra le spese per incrementi patrimoniali ?
Risposta
Si conferma che tra le spese “di qualsiasi genere sostenute nel periodo d’imposta” e
che rilevano nella determinazione sintetica del reddito rientrano anche quelle che
nella disposizione normativa previgente erano individuate come “spese per
incrementi patrimoniali”.
8.2 Determinazione delle “spese di qualsiasi genere”, principio di
cassa
Domanda
Visto che la norma parla di “spese di qualsiasi genere sostenute” si reputa che
occorra avere riguardo al principio di cassa. Pertanto, se, ad esempio, nel 2010 viene
corrisposto un acconto per l’acquisto di un immobile pari a 50.000 euro e nel 2011
viene corrisposto il saldo per 150.000 euro, la “spesa” di 50.000 euro può essere
imputata a maggiore reddito del 2010 e quella di 150.000 euro al maggiore reddito
del 2011?
Risposta
Si conferma che in presenza di corresponsione di un acconto per l’acquisto di un
immobile pari a 50.000 euro nel 2010 e di un saldo per 150.000 euro nel 2011, ai
fini dell’accertamento sintetico ex art. 38, IV comma, del D.P.R. n. 600 del 1973
rileverà solamente, per il 2010, l’acconto e per il 2011 il saldo.