Home FixingFixing San Marino, la riforma previdenziale non tocca le pensioni d’oro

San Marino, la riforma previdenziale non tocca le pensioni d’oro

da Redazione

pensione_oro_san_marino

 

 

Il sistema passa da ripartizione a misto introducendo il secondo pilastro. In prima lettura due provvedimenti importanti. Ma ancora poco coraggiosi.

 

di Loris Pironi

 

All’ordine del giorno del Consiglio Grande di maggio, durante il quale le forze di maggioranza e opposizione si sono rotte il capo proprio questa settimana, c’erano i due progetti di legge relativi alla riforma pensionistica, in prima lettura. Per la precisione si tratta della “Riforma del Sistema Previdenziale” e della “Riforma Previdenziale: Istituzione del sistema complementare”. Prima di entrare nel dettaglio dei due progetti, da un punto di vista tecnico, nella consapevolezza che tra la prima e la seconda lettura possono essere apportati diversi cambiamenti, e che stiamo parlando di un progetto ancora in fieri, vogliamo fare una premessa sulla situazione attuale. L’ultima riforma (lasciata a metà) delle pensioni, con l’intervento “tampone” del 2005 e il naufragio dell’introduzione del secondo pilastro, ha lasciato aperta una finestra di pochi anni (si parla del 2018 come dead-line), dopo di che il fondo andrà inesorabilmente in sofferenza. Pertanto la riforma pensionistica è diventata per San Marino non solo indispensabile, ma anche urgente. Ed è necessaria una riforma che sia coraggiosa oltre che lungimirante, che permetta al Fondo di sostenersi nel tempo e che cancelli gli squilibri oggi presenti. Passando al setaccio i due progetti di legge in prima lettura, non pare proprio che questi obiettivi siano raggiunti. Ancora una volta possiamo parlare di mancanza di coraggio, a maggior ragione se andiamo a confrontare le due bozze del provvedimento: rispetto alla prima stesura infatti il Pdl approdato in Consiglio ha fatto diversi passi indietro (allungando i tempi di entrata a pieno regime di certi meccanismi e nell’innalzamento dell’età pensionabile). Lasciando nel contempo alcuni privilegi ingiusti e ingiustificati in favore di chi è già oggi in pensione o di chi ci andrà nell’immediato futuro, frutto di leggi inique e palesemente sbagliate del passato, che vanno a gravare sulle giovani generazioni.

 

Considerazioni generali


Il sistema pensionistico sammarinese, oggi è di tipo a ripartizione: a fronte di una contribuzione sostanzialmente irrisoria si va in pensione percependo una mensilità molto vicina all’ultimo stipendio. Un lusso, chiaramente, che San Marino si è potuto permettere fino a qualche tempo fa, ma che oggi non è più concepibile. La riforma previdenziale si avvia sulla strada di un sistema misto che deve riequilibrare il sistema andando ad abbassare il tasso di sostituzione del primo pilastro introducendone un secondo, integrativo; uniti insieme i due pilastri permetteranno ai lavoratori, pubblici e privati, di percepire una pensione comunque leggermente più bassa rispetto a quella attuale, ma sostenibile per il sistema, allineandosi a quanto avviene nel resto del mondo.

 

Primo pilastro


L’art. 1 introduce il senso generale della riforma previdenziale: “Viene mantenuto l’obiettivo di assicurare le tutele previdenziali vigenti nella Repubblica e di salvaguardarne gli interessi generali. Tali interventi sono stati previsti tenendo conto della sostenibilità economica dell’intero sistema previdenziale e dei valori di solidarietà che ispirano il sistema di sicurezza sociale sammarinese”. L’art. 3 invece specifica le tre macrocategorie in cui è articolato il Fondo Pensioni, ovvero lavoratori dipendenti, autonomi e agricoli. Tra i lavoratori autonomi, in particolare, viene introdotta una Gestione Separata per i soci di Società di capitali nella forma giuridica di S.r.l., i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, gli Amministratori e Presidenti di organi di gestione di Società di Capitali. Tale gestione separata (art. 4) è istituita con decorrenza 1° gennaio 2012, mentre gli art. 5 e 6 illustrano nel dettaglio la contribuzione prevista e le prestazioni. Per approfondimenti potete scaricare il testo completo del provvedimento a fondo pagina. L’art. 8 prevede invece la tabella con gli adeguamenti delle aliquote contributive dei lavoratori autonomi, che entro il 2019 verseranno tutti il 22% (eccettuata la Gestione Separata, che parte dal 13% e arriverà al 15%): come accennavamo si tratta di una progressione rallentata e ammorbidita rispetto alla prima versione del progetto, con i commercianti e gli artigiani che mantengono inalterato il loro 22%. Un’ipotesi che era stata paventata durante la fase di dialogo (che questa volta non è mancata, va rimarcato) ma che non è stata presa in considerazione prevedeva il passaggio diretto al sistema contributivo – in estrema sintesi, tanto versi tanto prendi – per i lavoratori autonomi. Tornando all’articolato, l’aliquota del contributo al Fondo Pensioni obbligatorio a carico dei lavoratori dipendenti con decorrenza dal 1° gennaio 2012 viene incrementata nella misura dello 0,30% per ogni annuo sino al 2016 passando dal 4,20% dell’1-1-2012 al 5,40% dell’1-1-2016. Altro aspetto fondamentale, l’innalzamento dell’età pensionabile, affrontato dagli art. 11 e 12. Con decorrenza 1° gennaio 2019 per tutti i soggetti assicurati (compresi i lavoratori dipendenti del Settore Pubblico Allargato), l’età richiesta per la maturazione del diritto alla pensione ordinaria di vecchiaia viene innalzata a 65 anni e 6 mesi, con uno scatto a 66 anni dal 1° gennaio 2021 (nella prima bozza erano 67). Più complesso il meccanismo per quello che riguarda i lavoratori autonomi – anche in questo caso vi lasciamo l’approfondimento on line – ma con una progressione anche in questo caso più slow. Più tecnico, ma fondamentale per la rivoluzione del sistema pensionistico sammarinese l’art. 17, che sostituisce l’art. 3 della Legge n. 157/2005 modificando la percentuale da applicare sull’importo eccedente il 50% della retribuzione o reddito medio mensile annuo fino al tetto retributivo (cioè 42 mila euro). Si tratta di un calcolo tecnico che riportiamo in quanto l’attuale 0,75% è esattamente la metà rispetto a prima, ma è uno 0,75% che fa la differenza andando a ridurre sensibilmente il primo pilastro portando così all’inevitabile introduzione del secondo. Uno degli aspetti più controversi del progetto di legge proposto dalla maggioranza riguarda l’articolo 24 (“Ritenuta di solidarietà” tra pensionati e lavoratori attivi) che applica appunto una “Ritenuta fiscale di solidarietà” progressiva per scaglioni con uno schema che conferma quanto si temeva, ovvero che le cosiddette “pensioni d’oro”, di fatto, non si toccano.

 

Secondo pilastro


Il secondo progetto di legge in materia pensionistica disciplina invece la costituzione della Pensione di Previdenza Complementare della Repubblica di San Marino, prevedendone l’istituzione presso l’Istituto per la Sicurezza Sociale. Il Fondo di  Previdenza Complementare dell’ISS, come stabilito dall’art. 1, è stato denominato “Fondiss” – Fondo senza scopo di lucro – ed ha l’obiettivo di assicurare adeguati livelli di copertura previdenziale rispetto alla retribuzione/reddito finale del-l’iscritto al momento del pensionamento. Come dicevamo, tale copertura previdenziale interviene in maniera complementare al sistema previdenziale obbligatorio. La forma di Previdenza complementare è istituita obbligatoriamente per tutti coloro che sono iscritti al sistema di Previdenza principale, con la deroga per chi al momento dell’entrata in vigore del provvedimento ha già raggiunto l’età anagrafica di 50 anni. Fondiss naturalmente dovrà essere gestito (art. 11) secondo principi di prudenza e trasparenza nei confronti degli iscritti e sarà strutturato in un unico comparto prudenziale al fine di garantire la restituzione integrale del capitale versato al momento dell’erogazione della prestazione pensionistica, così come previsto dall’art. 17. Le funzioni di Banca Depositaria saranno svolte da Banca Centrale. L’art. 15 stabilisce invece i meccanismi di finanziamento e contribuzione, con un’aliquota progressiva che passerà dallo 0,5% dell’1-1-2012 al 2% dell’1-1-2018 sia a carico dei lavoratori dipendenti che dei datori di lavoro. Per i lavoratori autonomi, invece, l’aliquota è raddoppiata: si parte dall’1% per arrivare al 4% nello stesso arco di tempo. Le modalità di calcolo delle prestazioni (art.17) verranno stabilite dal Regolamento del Comitato Amministratore sulla base di coefficienti di conversione in rendita dei capitali in scadenza contenuti in una tabella che verrà emessa con apposito Decreto Delegato entro il 31 dicembre 2011, tabella che dovrà essere aggiornata ogni triennio.

 

PROGETTO RIFORMA SISTEMA PREVIDENZIALE (PDF)
PROGETTO RIFORMA PREVIDENZA COMPLEM. (PDF)

Forse potrebbe interessarti anche:

Lascia un commento