Il dato complessivo che l’Ufficio Industria ci ha fornito alle ore 10.15 di mercoledì 27 aprile è di 1.134 unità. Nello specifico, le licenze individuali sospese del settore industria sono 27, 23 invece quelle dell’artigianato, produzione e servizi.
Numeri in continuo movimento, numeri che fluttuano, in fieri. Quante sono le licenze sospese nella Repubblica di San Marino? Il dato complessivo che l’Ufficio Industria ci ha fornito alle ore 10.15 di mercoledì 27 aprile è di 1.134 unità. Nello specifico, le licenze individuali sospese del settore industria sono 27, 23 invece quelle dell’artigianato, produzione e servizi. Per quel che concerne il comparto commerciale, il numero si erge sino a 87 unità. Questo numero, spiega l’Ufficio Industria, “comprende sia le licenze individuali che le società”. In attesa di entrare tra le maglie di questa estrazione – inoltrarsi cioè nei dettagli – mettiamo a pettine il numero totale delle imprese sul Titano e il numero delle licenze sospese. L’Upeceds (Ufficio Programmazione Economica, Centro Elaborazione Dati e Statistica), al 28 febbraio 2011, contava 5.810 licenze. E le 1.134 licenze sospese rappresentano circa il 20% (19,52% per la precisione). “Sono dati preoccupanti – commenta l’ANIS -, che testimoniano uno stato di affaticamento, di crisi”. La normativa che disciplina le licenze per l’esercizio delle attività industriali, di servizio, artigianali e commerciali è la n. 129 del luglio 2010. Se per due anni consecutivi l’esercizio della licenza è interrotto, dopo il termine ultimo per la riattivazione, l’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio invierà formale comunicazione dell’avvenuto superamento del periodo di due anni, e indicherà all’Operatore economico la possibilità di riattivare la licenza entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della suddetta comunicazione pagando 3.000 euro entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa, 5.000 euro entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento, 9.000 euro entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento. Trascorso tale termine la licenza stessa si intende rinunciata, salvo restando l’obbligo di pagare la tassa annuale per tutto detto periodo anche nel caso in cui non sia stata esercitata. “Dal 2010 – commenta il Segretario all’Industria Marco Arzilli – la normativa è cambiata. Attraverso il DL 129 infatti è stato contrastato il fenomeno delle ‘licenze cassetto’, un fenomeno molto pericoloso”. Sul numero delle sospensioni delle licenze, Marco Arzilli non sempre sorpreso: “I dati sono molto interessanti: ogni mese infatti vengono monitorate. L’auspicio è che questo numero si comprima. Certo che è che con le Legge 129 si è avviato un cambio radicale: prima infatti si poteva aprire la mattina e chiudere la sera. Oggi invece, per la sospensione della licenza è necessario che l’attività rimanga aperta almeno un mese”.
Sospensioni e revoche
Quando avviene la sospensione d’ufficio della licenza?
a) trascorsi 90 giorni dal termine previsto per il pagamento della tassa annuale di licenza senza che questo sia stato effettuato. Comunque trascorsi 180 giorni dal termine previsto per il regolare pagamento della licenza, la licenza verrà revocata;
b) scadenza, recesso o disdetta del contratto di locazione, di leasing o di comodato relativo alla sede principale dell’Operatore Economico. La licenza verrà riattivata entro e non oltre 12 mesi dalla scadenza.
Per gli altri casi, la L. 129/2010 può essere scaricata sul sito www.consigliograndeegenerale.sm.