Attraverso il decreto delegato numero 60 del 14 aprile 2011 e pubblicato sul sito del Consiglio Grande e Generale (www.consigliograndeegenerale.sm), sono state modificate le aliquote dell’imposta speciale sulle importazioni di prodotti energetici e gas naturale.
Attraverso il decreto delegato numero 60 del 14 aprile 2011 e pubblicato sul sito del Consiglio Grande e Generale (www.consigliograndeegenerale.sm), sono state modificate le aliquote dell’imposta speciale sulle importazioni di prodotti energetici e gas naturale. A decorrere dal 18 aprile e fino al 30 settembre 2011, le aliquote di imposta di cui all’articolo 2 della Legge 11 novembre 1975 numero 42 e successive modifiche, sono fissate come segue:
Benzina
1) Benzina uso carburante: 0,57130 euro al litro;
2) Benzina agricola uso carburante (49% dell’aliquota corrispondente alla benzina uso carburante): 0,27994 euro al litro.
Gasolio
1) Gasolio uso carburante: 0,43030 euro al litro;
2) Gasolio uso combustibile per riscaldamento: 0,40321 euro al litro;
3) Gasolio agricolo (22% dell’aliquota corrispondente al gasolio uso carburante): 0,09467 euro al litro.
GPL
1) uso carburante 0,21094 euro al kg, 0,11602 euro al litro;
2) uso combustibile per riscaldamento: 0,18994 euro al kg;
Metano
Per autotrazione: zero euro al mc.
Olio combustibile ATZ
Per uso industriale (alto tenore di zolfo, cioè superiore all’1% in peso):
1) denso (ATZ>12): 0,06375 euro al kg;
2) semi fluido (ATZ 5-12): 0,16854 euro al kg;
3) fluido (ATZ 3-5): 0,18949 euro al kg;
4) fluidissimo (ATZ<3): 0,46193 euro al kg.
Olio combustibile BTZ
Per uso industriale (basso tenore di zolfo, cioè uguale o inferiore all’1% in peso):
1) denso (BTZ>12): 0,03139 euro al kg;
2) semi fluido (BTZ 5-12): 0,14426 euro al kg;
3) fluido (BTZ 3-5): 0,16684 euro al kg;
4) fluidissimo (BTZ<3): 0,46032 euro al kg.