Giulio Tremonti vuole lo scambio automatico d’informazioni in ambito finanziario da subito, ma soltanto con San Marino. Vi spieghiamo perché è un prevaricatore. L’Europa infatti detta i tempi. E si parla del 2014…
di Loris Pironi
SAN MARINO – Giulio Tremonti chiede da tempo a San Marino lo scambio automatico d’informazioni in ambito finanziario. È una condizione indispensabile, a quanto pare, per giungere alla firma degli accordi bilaterali congelati da troppo tempo. Stiamo parlando di uno scambio automatico in senso letterale, che non preveda la presentazione di una richiesta ufficiale e motivata da parte delle autorità competenti italiane. Un’aspirazione legittima quella del Ministro, per carità. E, se si vuole aggiungere, anche un passaggio indispensabile per tentare realmente di fare qualcosa per contrastare l’evasione fiscale, fenomeno estremamente importante in Italia. Giulio Tremonti però, è scattato in anticipo. Col suo diktat (che vorrebbe imporre alla piccola San Marino, mica alla Svizzera), anticipa decisamente i tempi, tempi che ancora non sono maturi per una simile rivoluzione copernicana negli interscambi d’informazione tra Stati.
Fixing, adesso, vi spiega perché l’approccio di Tremonti non è corretto. Tremonti che per certi versi ha ragione e nella sua cinica visione del mondo riesce a guardare più lontano di tanti colleghi. Tremonti che con San Marino ha sempre e comunque il coltello dalla parte del manico e dunque può infischiarsene delle sfumature interpretative che gli danno torto.
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea è stata pubblicata – ed è dunque entrata in vigore – la Direttiva 2011/16/UE del Consiglio d’Europa, datata 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.
Attenzione: pur non essendo la Repubblica di San Marino parte dell’Unione Europea, l’argomento è di stretta attualità e contingenza, perché la suddetta Direttiva va a indicare la linea che dovrà essere seguita da tutti gli stati in materia di trasparenza fiscale.
La Direttiva 2011/16/UE in particolare affronta, per la prima volta, la materia degli scambi automatici d’informazione tra Stati e detta i tempi di questo passaggio. Aggiungiamo che anche se San Marino non fa parte dell’UE, prima o poi anche tutti gli altri Stati saranno chiamati ad adeguare ulteriormente i propri standard normativi in materia di antiriciclaggio e comunque agli scambi di informazioni. Per cui tanto vale, per il Titano, una volta tanto, precorrere i tempi. Questo tuttavia non significa essere costretti ad alzare immediatamente bandiera bianca davanti ai cannoni di Kaiser Tremonti, anche perché poi – lo dimostra la Direttiva che ora vi illustriamo nel dettaglio – nessuno in Europa, tantomeno l’Italia, è pronto a questo passaggio. Allora perché dovrebbe iniziare proprio San Marino?
La nuova Direttiva
I rapporti in materia finanziaria tra gli Stati dell’Unione Europea sono stati, fino ad oggi, regolati dalla Direttiva 77/799/UE del dicembre 1977. Secondo il Consiglio dell’Unione, oggi, le misure contenute in tale Direttiva non sono più adeguate e infatti la nuova Direttiva abroga la precedente, riprendendone tuttavia in parte il testo.
Il punto di partenza dunque è l’attuale situazione di estrema dinamicità, che impone agli Stati membri dell’Unione di prestarsi assistenza reciproca nel settore della fiscalità. Anche perché tra la mobilità delle persone e il numero sempre maggiore di operazioni transfrontaliere, è diventato sempre più difficile accertare correttamente le imposte dovute dal contribuente, senza contare il problema della doppia tassazione che, per l’UE, di per sé induce alla frode e all’evasione fiscale.
L’Unione Europea ha deciso di adottare un approccio totalmente nuovo, che conferisca agli Stati membri la competenza necessaria per cooperare in modo efficace a livello internazionale.
La Direttiva 2011/16/UE che prendiamo oggi in esame stabilisce, come riporta l’art.1, “le norme e le procedure in base alle quali gli Stati membri cooperano fra loro ai fini dello scambio d’informazioni prevedibilmente pertinenti per l’amministrazione e l’applicazione delle leggi nazionali degli Stati membri, relative alle imposte di cui all’art.2”. E l’art. 2 specifica che la Direttiva si applica “alle imposte di qualsiasi tipo riscosse da o per conto di uno Stato membro o delle ripartizioni territoriali o amministrative”, comprese le autorità locali. Restano esclusi invece l’imposta sul valore aggiunto (l’IVA), i dazi doganali e le accise contemplate da altre normative dell’Unione in materia di cooperazione amministrativa tra Stati membri.
Scambio d’informazioni
La parte più importante della Direttiva UE è sicuramente al Capo II, e parla dello scambio di informazioni. Gli art. 5, 6 e 7 riguardano lo scambio di informazioni su richiesta, illustrandone la procedura e i termini, di fatto lo scenario con cui le autorità dei singoli Stati si stanno attualmente confrontando.
L’art. 8 invece parla dello scambio automatico obbligatorio d’informazioni. Un passaggio che rappresenterà una vera e propria svolta per l’Unione Europea, ma che ovviamente richiede ancora tempo. L’art. 8, dicevamo, parla dell’“ambito di applicazione e condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni”. E nel comma 1 detta i tempi di questa rivoluzione. “L’autorità competente di ciascuno Stato membro comunica all’autorità competente di qualsiasi altro Stato membro, mediante scambio automatico, le informazioni disponibili sui periodi d’imposta dal 1 gennaio 2014 riguardanti i residenti di tale altro Stato”, sulle seguenti categorie specifiche di reddito e di capitale: redditi da lavoro; compensi per dirigenti; prodotti di assicurazione sulla vita; pensioni; proprietà e redditi immobiliari.
Entro il 1 luglio 2016 gli Stati membri sono chiamati a fornire alla Commissione statistiche sul volume degli scambi automatici e le eventuali valutazioni, entro il 1 luglio 2017 la Commissione dovrà presentare una relazione sul quadro d’insieme, con una valutazione statistica e delle informazioni ricevute su costi, vantaggi dello scambio automatico obbligatorio ed eventuali ulteriori aspetti pratici collegati, in modo da adottare gli eventuali correttivi.
Eccovi dunque dimostrata la nostra tesi: il Ministro Tremonti con San Marino corre troppo e nessuno gli dovrebbe stare dietro. Almeno fino al 2014.