Home FixingFixing Prestazioni di agenzia: il 3% già dal 1 febbraio

Prestazioni di agenzia: il 3% già dal 1 febbraio

da Redazione

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Il DD n. 50 sulle disposizioni per l’applicazione dell’imposta complementare sui servizi, l’aggiornamento delle tasse di circolazione sulle autovetture, l’imposta straordinaria speciale sui beni di lusso e l’imposta di bollo sulle prestazioni di agenzia, pubblicità ed elaborazione dati.

Un decreto delegato ad ampio raggio, quello emanato il 22 marzo 2011. Il DD n. 50, che di fatto ratifica pressoché integralmente il DD n. 17 del 28 gennaio 2011, riguarda infatti le disposizioni per l’applicazione dell’imposta complementare sui servizi, l’aggiornamento delle tasse di circolazione sulle autovetture, l’imposta straordinaria speciale sui beni di lusso e l’imposta di bollo sulle prestazioni di agenzia, pubblicità ed elaborazione dati.

Analizziamolo nel dettaglio, per capire meglio le singole novità ed i campi di applicazione.

 

IMPOSTA COMPLEMENTARE SUI SERVIZI

Art. 4: inserimento all’interno dei servizi imponibili ai fini dell’imposta complementare sui servizi (3%) di ogni altro servizio di consulenza e di prestazione d’opera intellettuale non specificata al comma precedente. Si tratta di una definizione residuale in modo tale da non lasciare margini di esenzione specifici.

Art. 9: rientrano fra i servizi di intermediazione commerciale i servizi resi da tour-operator, agenzie di viaggio, e agenzie di organizzazione di eventi, sui quali, l’imponibile ai fini dell’applicazione dell’imposta complementare, analogamente al comma che precede, è dato dal corrispettivo dovuto al prestatore per la sola attività di intermediazione. Con riferimento ai servizi resi dalle agenzie di viaggio e dalle agenzie di organizzazione di eventi questi sono imponibili solo quando prefigurabili in analogia ai servizi resi dai tour-operator.

 

IMPOSTA DI BOLLO SULLE PRESTAZIONI DI AGENZIA

Art. 24: il comma 1, dell’articolo 39, della Legge 13 dicembre 2005 n.179 come modificato dall’articolo 49 della Legge 22 dicembre 2010 n.194 è sostituito dal seguente: “I soggetti che svolgono l’attività di cui agli articoli 19 e 20 della Legge 13 ottobre 1984 n.91, le imprese agricole, lo Stato, gli Enti pubblici e privati, le Aziende Autonome, nonché le stabili 8 organizzazioni di imprese non residenti, che ricevono da residenti all’estero documenti per l’erogazione di compensi, comunque denominati, per prestazioni di agenzia, di rappresentanza, di commercio e similari, nonché per servizi pubblicitari e di elaborazione dati, devono assolvere, con obbligo di rivalsa, entro la fine del bimestre successivo a quello di emissione della nota o fattura, l’imposta speciale di bollo nella seguente misura:

a) prestazioni di agenzia, di rappresentanza, di commercio e similari 6%;

b) prestazioni di agenzia, di rappresentanza, di commercio e similari ai fini della vendita di prodotti o servizi commercializzati da aziende sammarinesi o comunque partecipate da aziende sammarinesi 3%;

c) servizi pubblicitari e di elaborazione dati 3%.

Con riferimento al presente punto c) l’imposta speciale di bollo non è dovuta:

– in relazione ai servizi pubblicitari quando i soggetti tenuti all’assorbimento dell’imposta abbiano come oggetto dell’attività d’impresa la prestazione di attività e di servizi pubblicitari con o senza intermediazione;

– in relazione ai servizi di elaborazione dati quando i soggetti tenuti all’assolvimento dell’imposta abbiano come oggetto dell’attività di impresa la prestazione di attività e di servizi elaborazione dati oppure sono operatori del sistema finanziario”.

Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2011.

 

ALTRE DISPOSIZIONI DEL DD N. 50

Art. 25: ai compensi di prestazione di lavoro autonomo corrisposti dalla Pubblica Amministrazione o dagli Enti del settore pubblico allargato continua ad applicarsi la ritenuta d’imposta del 15% (invece del 20%) quando sono corrisposti in virtù di accordi o intese con amministrazioni o autorità estere finalizzati prima del 31 dicembre 2010.

 

LA CIRCOLARE DELL’UFFICIO TRIBUTARIO

L’Amministrazione Finanziaria sammarinese, in particolare l’Ufficio Tributario, ha emanato una propria circolare per chiarire alcuni aspetti del decreto in esame, facendo un’analisi puntuale dei principali articoli.

 

IMPOSTA COMPLEMENTARE SUI SERVIZI

In questa materia è importante mettere in evidenza l’aspetto che l’imposta non viene applicata sui servizi erogati dallo Stato o da altri Enti pubblici e che le Associazioni e gli altri Enti senza fine di lucro sono considerate come persone fisiche e pertanto a tutti gli effetti soggetti passivi.

Inoltre, viene confermato ed esplicitato il principio che non sono soggetti ad imposta i servizi non territorialmente rilevanti, ovvero quelli prestati al di fuori del territorio nazionale, anche se la motivazione (al fine di evitare una doppia imposizione) non è sempre pertinente.

Altro aspetto puntualizzato dalla circolare ma già sufficientemente chiaro nel decreto riguarda l’assoggettamento ad imposta dei servizi accessori alle vendite di beni, quali il trasporto, il montaggio e l’assemblaggio; la circolare precisa che deve trattarsi di servizi connessi alla vendita di beni evidenziati in fattura.

 

IMPOSTA DI BOLLO SULLE PRESTAZIONI DI AGENZIA

In questo ambito il passaggio più significativo della circolare riguarda due aspetti:

a) la conferma abbastanza scontata che la nuova aliquota del 3% si applica alle fatture o note con data dal 1° febbraio 2011 indipendentemente dalla competenza del costo;

b) la posizione di non prevedere rimborsi sulle fatture da ricevere per anni precedenti sulle quali la società ha già pagato l’aliquota del 6% senza entrare nel merito del rapporto sostituto d’imposta e sostituito.

 

 

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