Il decreto emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze è stato pubblicato, in 25 febbraio, in Gazzetta Ufficiale numero 46. Bandi: per le aziende sammarinesi (e per tutte quelle inserite nei Paesi in “black list”) ci sono alcune limitazioni. Eccole, nel dettaglio.
di Alessandro Carli
Come anticipato da San Marino Fixing, l’articolo 37 della Legge 30 luglio 2010 n.122 precisava che gli operatori aventi sede, residenza, o domicilio in Paesi cosiddetti black list di cui al decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999 (ove è inserita la Repubblica di San Marino, ndr) sono ammessi a partecipare alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitura solo previa autorizzazione rilasciata dal MEF secondo modalità da definire entro 30 giorni con apposito decreto. Decreto finalmente emanato dal MEF in data 14 dicembre 2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 dello scorso 25 febbraio.
Dalla parte delle imprese
Due i punti interrogativi che le aziende del Titano hanno avanzato. Il primo è un chiarimento sulla documentazione da presentare, il secondo invece riguarda le categorie delle gare d’appalto. Ma andiamo con ordine. L’articolo 1 comma 3 del decreto cita testualmente: “Il concorrente può presentare la propria offerta, producendo copia dell’istanza”. Ci siamo informati, contattando il MEF e la Camera di Commercio della Repubblica di San Marino. L’azienda sammarinese che intende partecipare a gare d’appalto pubbliche italiane deve presentare una richiesta d’autorizzazione, che avrà valenza annuale e va indirizzata al Dipartimento del Tesoro – Direzione V (Via XX Settembre n.97, 00187 Roma). Se in attesa dell’autorizzazione un’azienda intende partecipare ad una singola gara d’appalto, potrà partecipare allegando copia della richiesta d’autorizzazione. La documentazione da allegare, quella indicata nell’articolo 3 del richiamato decreto ministeriale, secondo quanto confermatoci telefonicamente, dovrà essere in copia semplice e non autenticata o legalizzata. Venendo al campo d’applicazione e quindi alla valutazione di quali appalti restano esclusi da questa procedura, dobbiamo rifarci all’articolo 1 del decreto che espressamente disciplina “L’aggiudicazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 numero 163. Esaminandolo, vediamo che il titolo II (articoli 16/27) specifica quali sono i contratti esclusi in o tutto o in parte: contratti relativi alla produzione e al commercio di armi, munizioni e materiale bellico; contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza; contratti aggiudicati in base a norme internazionali. L’articolo 19 (“Contratti di servizi esclusi”) spiega inoltre che il codice non si applica ai contratti pubblici:
a) aventi per oggetto l’acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni; tuttavia, i contratti di servizi finanziari conclusi anteriormente, contestualmente o successivamente al contratto di acquisto o di locazione rientrano, a prescindere dalla loro forma, nel campo di applicazione del presente codice;
b) aventi per oggetto l’acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati alla trasmissione da parte di emittenti radiotelevisive e appalti concernenti il tempo di trasmissione;
c) concernenti i servizi d’arbitrato e di conciliazione;
d) concernenti servizi finanziari relativi all’emissione, all’acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, in particolare le operazioni di approvvigionamento in denaro o capitale delle stazioni appaltanti, nonché i servizi forniti dalla Banca d’Italia;
e) concernenti contratti di lavoro;
f) concernenti servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente alla stazione appaltante, perché li usi nell’esercizio della sua attività, a condizione che la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione.
Sempre il decreto legge 163 annota che il codice non si applica:
1) ai contratti pubblici principalmente finalizzati a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di telecomunicazioni;
2) agli appalti delle stazioni appaltanti relativi alla prestazione di un servizio al pubblico di autotrasporto mediante autobus;
3) agli appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi;
4) agli appalti aggiudicati per l’acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia;
5) ai contratti di sponsorizzazione.