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Un controllo per la sicurezza

da Redazione

San Marino potrà operare con gli Stati aderenti all’AETR.

Nel segno della sicurezza. Deve essere letta in questo modo la carta tachigrafica: un atto fondamentale che permetterà agli autotrasportatori sammarinesi di operare regolarmente negli oltre 50 Stati aderenti all’accordo AETR (Accordo Europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada), con un occhio di riguardo alla tutela e alla salute dei lavoratori. La carta tachigrafica infatti è la smart card che interagisce con il tachigrafo digitale (il dispositivo elettronico che registra le attività degli automezzi adibiti al trasporto di persone o merci) per la memorizzazione delle informazioni sui tempi di guida e riposo.

 

San Marino, L. 100/2010

 

Vediamo alcuni passaggi-chiave della normativa sammarinese, la Legge n. 100 del 2010, che si applica “sul territorio della Repubblica di San Marino a qualsiasi trasporto internazionale su strada effettuato da qualsiasi veicolo immatricolato sul territorio di ogni Parte che abbia aderito all’Accordo AETR”. La Legge però chiarisce che sono esenti alcune categorie:

 

1) i veicoli adibiti al trasporto di merci e il cui peso massimo autorizzato, compreso il peso dei rimorchi o dei semirimorchi, non supera le 3,5 tonnellate;

 

2) i veicoli adibiti al trasporto di viaggiatori che, in base al loro tipo di costruzione e alla loro attrezzatura, sono atti a trasportare nove persone al massimo, conducente compreso, e sono destinati a tal fine; i veicoli adibiti ai trasporti di viaggiatori in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri;

 

3) i veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 30 chilometri orari;

 

4) i veicoli adibiti al servizio, o posti sotto il controllo, di Polizia Civile, Gendarmeria, Guardia di Rocca, protezione civile, vigili del fuoco e forze responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico;

 

5) i veicoli adibiti ai servizi delle fognature, di protezione contro le inondazioni, dell’acqua, del gas, dell’elettricità, della rete stradale, delle nettezza urbana, dei telegrafi, dei telefoni, delle spedizioni postali, della radiodiffusione, della televisione e della rilevazione di emittenti o riceventi di televisione o radio;

 

6) i veicoli utilizzati per emergenze temporanee o nel corso di operazioni di salvataggio; veicoli speciali adibiti ad usi medici;

 

7) i veicoli che trasportano materiale per circhi o parchi di divertimenti;

 

8) i carri attrezzi;

 

9) i veicoli sottoposti a prove su strada a fini di miglioramento tecnico, riparazione o manutenzione, e veicoli nuovi o trasformati non ancora messi in circolazione;

 

10) i veicoli adibiti al trasporto non commerciale dei beni per uso privato;

 

11) i veicoli adibiti alla raccolta del latte presso le fattorie e alla riconsegna alla fattoria di contenitori di latte o di prodotti a base di latte per l’alimentazione animale;

 

12) veicoli adibiti al servizio universale: è tale il fornitore di un servizio postale, pubblico o privato, che elargisce un servizio postale universale o una parte dello stesso all’interno di uno Stato membro dell’UE.

 

L’accordo AETR

 

Prima di rimandare gli interessati all’intero accordo europeo, (scaricabile e consultabile sul sito www.cc.sm), ecco qualche pillola estrapolata dalla normativa. L’età minima dei conducenti addetti ai trasporti di merci è, per i veicoli compresi eventualmente i rimorchi e i semirimorchi, il cui peso massimo autorizzato è pari o inferiore a 7,5 tonnellate, 18 anni compiuti. Per gli altri veicoli invece è di 21 anni compiuti, o 18 anni compiuti a condizione che l’interessato sia munito di un certificato di idoneità professionale, riconosciuto da una delle parti contraenti, che ne attesti la compiuta formazione di conducente per trasporti di merci su strada. I conducenti adibiti ai trasporti di viaggiatori devono avere almeno 21 anni di età. Il periodo complessivo di guida tra due periodi di riposo giornaliero o tra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale, definito in appresso “periodo di guida giornaliero”, non deve superare 9 ore. Può essere esteso due volte in una settimana a 10 ore. L’impresa deve organizzare il servizio di trasporto su strada in modo tale che i membri dell’equipaggio siano in grado di osservare le disposizioni e deve sorvegliare regolarmente i periodi di guida e di altri lavori, nonché le ore di riposo, servendosi di tutti i documenti di cui dispone, come ad esempio i libretti individuali di controllo.

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