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REACH, sei sostanze messe al bando

da Redazione

Nell’arco dei prossimi tre-cinque anni.

5-ter-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylene (musk xylene), 4,4’-diamminodifenilmetano (MDA), esabromociclododecano (HBCDD), di(2-etilesil) ftalato (DEHP), ftalato benzilico butilico (BBP) e ftalato dibutilico (DBP). Sono le sei sostanze di estrema criticità che sono state spostate dall’elenco di sostanze candidate all’elenco di sostanze soggette alla procedura di autorizzazione, noto quale allegato XIV, di cui al regolamento REACH dell’UE (regolamento numero 1907 del 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche). Queste sostanze – che verranno messe al bando nell’arco dei prossimi tre-cinque anni a meno che singole imprese non abbiano ricevuto un’autorizzazione ad usarle – sono cancerogene, tossiche per la riproduzione o persistono nell’ambiente e si accumulano negli organismi viventi. Gli operatori che intendessero vendere o usare tali sostanze dovranno dimostrare che sono state adottate le prescritte misure di sicurezza per controllare adeguatamente i rischi oppure che i vantaggi per l’economia e la società sono maggiori dei rischi eventuali. Laddove vi siano sostanze o tecniche alternative fattibili dovrà essere inoltre presentato uno scadenzario per la sostituzione delle sostanze problematiche. Le misure adottate rappresentano un primo passo verso l’attuazione del requisito in materia di autorizzazione contenuto nel regolamento REACH. Ciò rientra in un processo continuativo nel corso del quale si aggiungeranno, in futuro, nuove e ulteriori sostanze all’allegato XIV. L’obiettivo è quello di assicurare che i rischi derivanti da sostanze ad alta criticità siano adeguatamente controllati e che tali sostanze vengano progressivamente rimpiazzate da alternative accettabili sul piano economico e tecnico. A tal fine la Commissione intende proporre l’inserimento nell’elenco delle sostanze candidate di un gran numero di sostanze che notoriamente suscitano grandi preoccupazioni. La Commissione e l’Agenzia europea per le sostanze chimiche sono impegnate a raggiungere questo obiettivo con la partecipazione attiva degli Stati membri. Le sostanze ad alta criticità sono sostanze chimiche che rispondono a uno o più dei criteri di cui all’articolo 57 del regolamento REACH e che sono identificate quali sostanze di estrema criticità conformemente alla procedura di cui all’articolo 59 di detto regolamento. Ricordiamo che attualmente, sull’elenco delle sostanze candidate, vi sono 46 sostanze di estrema criticità. Per ciascuna sostanza elencata è fissata una “data di scadenza”, che oscilla tra il 2014 e il 2015. A partire da tale data, la sostanza potrà essere immessa sul mercato o usata soltanto se è stata concessa un’autorizzazione o se è stata presentata una domanda di autorizzazione entro la data ultima fissata a tal fine. Si tratta della data – quella stabilita – entro la quale chiunque desideri continuare ad usare una sostanza chimica che figura nella lista successivamente alla data di scadenza deve presentare un’apposita domanda. Tali requisiti, si legge nella normativa, “si applicano indipendentemente dal quantitativo della sostanza immessa sul mercato o usata” poiché, per quel che concerne la procedura di autorizzazione non sono fissati limiti quantitativi minimi. Alcuni usi delle sostanze “incriminate”, ad esempio le cosiddette “sostanze intermedie”, sono esclusi dall’obbligo di autorizzazione. Le domande di autorizzazione devono essere presentate all’ECHA, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche. Il comitato per la valutazione dei rischi e il comitato socioeconomico dell’ECHA esamineranno quindi ciascuna domanda ed esprimeranno, infine, il loro parere direttamente alla Commissione europea. La decisione finale spetterà alla Commissione europea.

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