Home FixingFixing La tassa sui servizi: ecco chi la dovrà  pagare

La tassa sui servizi: ecco chi la dovrà  pagare

da Redazione

L’applicazione slittata al 1 aprile.

Il Decreto Delegato n. 17 del 28 gennaio 2011 ha reso ufficiali e definitive le “Disposizioni in materia d’imposta complementare sui servizi e altre disposizioni applicative della Legge 22 dicembre 2010 n. 194”, in poche parole la contestata (soprattutto dagli artigiani) tassa del 3% sui servizi prevista dalla Finanziaria e la ancor più nota tassa sui beni di lusso. L’imposta complementare sui servizi, spiega il Decreto all’Art. 3, si applica sui corrispettivi dovuti da chi riceve il servizio a chi lo eroga, all’operatore economico. Il soggetto passivo d’imposta ai fini dell’applicazione dell’imposta complementare sui servizi in sostanza è il cliente finale, mentre l’operatore economico applica l’imposta in qualità di sostituto d’imposta. A indicare nella misura del 3% del corrispettivo dovuto è la Finanziaria che indica espressamente questa percentuale all’art. 48. Gli ambiti specifici in cui si applica l’imposta complementare sui servizi sono i seguenti. Servizi di consulenza e prestazione d’opera intellettuale (le prestazioni e le consulenze legali e notarili; le prestazioni e le consulenze in materia contabile, fiscale e di lavoro; le prestazioni e le consulenze di architettura, ingegneria e similari; i servizi peritali ed estimatori; i servizi di traduzione ed interpretariato; i servizi resi da operatori economici per la formazione e il perfezionamento e le altre attività di insegnamento privato). Servizi di manutenzione e riparazione. Servizi connessi alla vendita di beni (compresi i servizi di installazione, assemblaggio, montaggio e di trasporto). Prestazioni d’opera per la realizzazione di impianti, finiture e costruzioni edili. Servizi di pulizia, giardinaggio ed altre attività assimilabili. Servizi di intermediazione immobiliare e commerciale: tali servizi sono imponibili per l’ammontare del corrispettivo dovuto al prestatore per la sola attività di intermediazione. Sono escluse dall’imponibile le eventuali spese da questi anticipate ma a carico del cliente/committente (rientrano fra i servizi di intermediazione commerciale i servizi resi da tour-operator, agenzie di viaggio, e agenzie di organizzazione di eventi). Servizi sanitari privati (per prestazioni non a carico dell’ISS: servizi di ospedali e case di cura; servizi medici, prestazioni sanitarie e diagnostiche resi da ambulatori, poliambulatori o studi medici; servizi resi da laboratori di analisi cliniche, igiene e profilassi; servizi degli studi dentistici ed odontoiatrici; rientrano anche i servizi resi da studi medici veterinari privati. Attività di amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi. Servizi ricettivi (alberghi ed hotel; campeggi; affittacamere e residence per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast; alloggi per studenti e lavoratori con servizi di tipo alberghiero), ma solo per quanto concerne il pernottamento, mentre sono esclusi i servizi di vendita e/o somministrazione di cibi o bevande. Sono esenti da imposta – come specificato dall’art. 48 della Finanziaria, “le prestazioni relative alla somministrazione di alimenti e bevande, trasporti collettivi di persone, locazioni di immobili, servizi di telefonia o telecomunicazione, operazioni di assicurazione, servizi forniti da operatori del settore bancario e finanziario”. Inoltre, e qui è il decreto n.17 a specificarlo, sono esenti anche i servizi di assistenza sociale residenziali o non residenziali ivi compresi i servizi degli asili nido privati e delle case di cura/riposo per anziani e i servizi di revisione periodica dei veicoli resi dagli operatori autorizzati e convenzionati.

 

Obblighi per l’operatore economico

 

La Finanziaria specifica che “L’imposta deve essere evidenziata in fattura, nota, parcella o altro documento equivalente ed è dovuta dal soggetto che effettua la prestazione, il quale ha l’obbligo di addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente” (ovvero chi riceve il servizio). “L’imposta è comunque dovuta anche nel caso di prestazioni fornite senza che siano seguite dall’emissione del documento. In questo caso sarà cura dell’operatore economico imputare, separatamente, nel registro dei corrispettivi, l’importo relativo all’imposta speciale”. L’operatore economico che ha effettuato la prestazione deve auto liquidare l’imposta entro il mese successivo al semestre in cui ha emesso il documento o, in mancanza dello stesso, entro il mese successivo al semestre in cui ha ricevuto il pagamento della prestazione, utilizzando gli appositi moduli di versamento. In sede di dichiarazione dei redditi dovrà essere trasmesso un prospetto riepilogativo relativo all’intera annualità secondo le modalità che verranno definite successivamente con apposita circolare.

 

Eventuali sanzioni previste dalla legge

 

Il mancato o insufficiente pagamento dell’imposta complementare sui servizi, accertato dall’Ufficio Tributario, comporta l’applicazione della sanzione da una a tre volte l’imposta dovuta. Il versamento con ritardo inferiore o pari a 30 giorni dà luogo all’applicazione di una sanzione pari al 10% dell’imposta dovuta; per ritardi superiori a 30 giorni la sanzione è elevata al 30% dell’imposta dovuta. Sui ritardati pagamenti decorrono, a norma di legge, gli interessi al tasso legale maggiorato di due punti.

 

Entrata in vigore del provvedimento

 

L’entrata in vigore di tale tassa, come anticipato nelle scorse settimane, è stata posticipata al primo aprile 2011.

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