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Conciliazione: nuova frontiera per la giustizia

da Redazione

ASCER e ASSER organismi di mediazione: il 16 febbraio è in programma un convegno al Kursaal. Lo strumento, innovativo per la realtà sammarinese, prevede un minore ricorso al tribunale attraverso la conciliazione quale strumento per risolvere le liti, in modo da snellire la macchina sempre più ingolfata della giustizia.

di Alberto Amati

 

SAN MARINO – Molte sono le aspettative dei sammarinesi in attesa del varo dei due nuovi organismi di mediazione: ASCER ed ASSER la cui operatività è prevista all’indomani del convegno “La mediazione: strumento per derimere le controversie” che si terrà il pomeriggio del 16 febbraio presso il Kursaal. Lo strumento, innovativo per la realtà sammarinese ma assai diffuso nel mondo, prevede un minore ricorso al tribunale attraverso la conciliazione quale strumento per risolvere le liti, in modo da snellire la macchina sempre più ingolfata della giustizia ed abbassare il numero delle cause pendenti derivanti da un continuo allargamento del contenzioso. Questo è l’obiettivo che si prefigge la mediazione a San Marino, finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Lo strumento, che punta a deflazionare i processi e diffondere la cultura del ricorso a soluzioni alternative, adegua la legislazione ad alcune norme comunitarie (Direttiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008) che disciplinano la mediazione. A questo scopo, si introduce una disciplina generalizzata ed organica della mediazione (intesa come procedura) finalizzata alla conciliazione (considerata come risultato), ossia alla risoluzione stragiudiziale delle controversie. La situazione in cui versa la giustizia aiuta a comprendere le potenzialità della mediazione-conciliazione come strumento di giustizia alternativa di crescente diffusione, perché per struttura, per tempi e per costi, appare l’istituto che maggiormente si presta a soddisfare le esigenze di speditezza e economicità richieste sia dalle imprese che dai consumatori.

 

La novità

 

Si sta per aprire una nuova frontiera: per affitto di aziende, comodato, contratti assicurativi, bancari e finanziari; per diritti reali, divisioni, liti condominiali, locazione, patti di famiglia, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo idoneo di pubblicità nonché in materie di lavoro, sanità, ed in qualsiasi vertenza imprenditoriale, comprese le liti transfrontaliere. Questa procedura più veloce è peraltro una opzione facoltativa. Il ricorso alla mediazione può essere liberamente scelto dalle parti. Il Giudice dovrebbe valutare in futuro la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, potrà altresì invitare le stesse ad intraprendere un percorso di mediazione in qualunque momento purché prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni, ovvero, quando tale udienza non sia prevista, prima della discussione della causa. Infine, il Giudice o l’arbitro potrebbero assegnare un termine per la presentazione della domanda di mediazione davanti ad un organismo quando, in presenza di clausole di mediazione nel contratto, nello statuto o nell’atto costitutivo, il tentativo di conciliazione non risulti esperito. Al termine della procedura di mediazione, se questa si conclude positivamente, il mediatore stila un verbale di conciliazione. Interessante sarà affrontare la problematica riguardante la mediazione ed il diritto sammarinese. Nella nuova normativa italiana, la via extragiudiziale è incentivata sotto il profilo dell’agevolazione fiscale: l’esenzione è integrale con riferimento all’imposta di bollo e parziale con riferimento a quella di registro che non è dovuta per i verbali di conciliazione entro il limite di valore di 50 mila euro, mentre lo è per la parte eccedente. È vero che le parti pagano una parcella all’organismo conciliatore, ma il vantaggio poi si concretizza anche con una detrazione di imposta. Si è quindi molto puntato sui vantaggi economici per favorire il ricorso alla mediazione per la conciliazione delle controversie civili e commerciali e sostenere una potenziale svolta epocale, in grado di alleggerire effettivamente il carico dei fascicoli sui tavoli dei giudici. Questa mole di potenziali cause che non approderanno in tribunale, passeranno comunque sulle scrivanie degli studi legali. In teoria, il ruolo dell’avvocato, che non cambia sotto l’aspetto dell’assistenza e consulenza ai clienti nella conduzione del contenzioso, viene ulteriormente sviluppato in quanto, all’atto del conferimento dell’incarico, egli potrà informare l’assistito, in modo chiaro e per iscritto, della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione. Il procedimento si avvia con il deposito di una istanza presso un organismo di mediazione che è un ente pubblico o privato, con determinate garanzie di efficienza e serietà che devono risultare da comprovate capacità dello stesso e dei propri mediatori iscritti in un apposito albo che debbono essere abilitati attraverso corsi obbligatori. La procedura comporta la designazione del mediatore entro 30 giorni, un terzo imparziale super partes, chiamato a proporre un accordo amichevole per la composizione della controversia. Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione purché si tratti di questioni inerenti a diritti disponibili. Il procedimento si conclude per mancata partecipazione all’incontro, per il raggiungimento o meno dell’accordo nel termine massimo di 4 mesi dal deposito della domanda.

 

Cos’è e come funziona

 

È una procedura riservata. Il mediatore non è un giudice che decide la controversia, bensì un soggetto neutrale, imparziale e terzo. Il mediatore ascolta le parti, si immedesima nel problema, e ne sa cogliere le sfumature, esprimendo una motivazione che può aprire la strada alla conciliazione. Lo svolgimento della mediazione non preclude la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari. Se viene raggiunta, è sottoscritto un accordo che ha valore di contratto. La mediazione è rapida, perché i tempi sono brevissimi rispetto alla giurisdizione. E inoltre economica, perché i costi sono contenuti e predeterminati. E semplice ed informale, perché non è un processo, ma un incontro tra le parti, che possono essere assistiti dai propri avvocati. Inoltre è flessibile perché il mediatore può tenere incontri congiunti e separati con ciascuna delle persone. Altri valori sono la garanzia di riservatezza del procedimento e l’efficacia. Perché quando le parti si siedono intorno ad un tavolo insieme al mediatore, dimostrano un effettivo interesse a risolvere la vertenza negozialmente.

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