Il 27 dicembre è il termine entro cui versare l’IVA 2010, per il periodo d’imposta successivo al 2010, per un importo pari all’88% dell’IVA relativa all’ultimo trimestre o mese precedente. Informazioni all’interno.
Il 27 dicembre è il termine entro cui versare l’IVA 2010, per il periodo d’imposta successivo al 2010, per un importo pari all’88% dell’IVA relativa all’ultimo trimestre o mese precedente.
Il modello da utilizzare per il pagamento è il modello F24. Là dove risultassero dei crediti IVA, sarà possibile utilizzare gli stessi in compensazione.
Sono tenuti a versare l’acconto IVA i contribuenti che effettuano:
a) liquidazioni e versamenti mensili ex articolo 1 del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100;
b) liquidazioni e versamenti trimestrali ex articolo 7 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 e articolo, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Al contrario, sono esonerati, dal versamento dell’acconto IVA:
a) coloro che hanno iniziato l’attività nel corso del 2010;
b) coloro che hanno cessato o cesseranno l’attività nel corso del 2010, ma in ogni caso anteriormente al 1° dicembre 2010, se contribuenti mensili, o al 1° ottobre 2010 , se contribuenti trimestrali;
c) i contribuenti mensili che, nel mese di dicembre del 2009, hanno evidenziato un credito Iva di cui possono o meno aver richiesto il rimborso;
d) i contribuenti trimestrali se, dalla liquidazione relativa al quarto trimestre del 2009, ovvero dalla dichiarazione relativa al 2009, risultava un credito IVA;
e) coloro che prevedono di chiudere l’ultima liquidazione dell’anno in corso con un’eccedenza detraibile d’imposta;
f) i contribuenti trimestrali “per opzione” che prevedono di evidenziare un credito IVA nella dichiarazione annuale per il 2010;
g) i contribuenti in regime agricolo di esonero ex art. 34 del D.P.R. n.633/1972;
h) i contribuenti che esercitano attività di intrattenimento ex art. 74, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972;
i) i contribuenti che, nel periodo d’imposta 2009, hanno usufruito dei regimi agevolativi delle nuove attività produttive delle attività marginali;
j) i contribuenti che, nel periodo d’imposta 2009, hanno usufruito del regime di franchigia (di cui all’art. 32-bis del D.P.R. n. 633/1972);
k) i contribuenti minimi (di cui all’art. 1, commi 96-117, della L. n. 244 del 24 dicembre 2007);
l) i contribuenti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili ai fini Iva.
Ai fini della determinazione dell’ammontare dell’acconto da versare è possibile fare ricorso ad uno dei seguenti metodi di calcolo:
a) metodo storico, il quale prevede il versamento dell’88% dell’IVA relativa all’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente al lordo dell’acconto IVA precedente;
b) metodo previsionale, che prevede il versamento di un importo pari all’88% dell’IVA che si prevede di versare per l’ultima liquidazione del mese di dicembre dell’anno precedente per i contribuenti mensili e quella relativa alla dichiarazione annuale per i contribuenti che versano in sede annuale. A tal riguardo, è opportuno evidenziare che, ai fini della determinazione del dato previsionale, il contribuente deve effettuare una stima delle fattura attive da emettere e di quelle passive da ricevere entro la fine dell’anno; di conseguenza è consigliabile utilizzare tale metodo solo se vi sono sufficienti margini di sicurezza, in quanto si potrebbe incorrere nella sanzione amministrativa prevista in caso di insufficiente versamento dell’acconto;
c) metodo delle operazioni effettuate, secondo il quale la determinazione dell’importo da versare avviene analiticamente ed è pari al 100% dell’importo risultante considerando le operazioni dell’ultimo mese ed in particolare fino al 20 dicembre 2010.
Come ricordato dall’Amministrazione finanziaria, nella Circolare n. 40/E del 1993, tale metodo deve tener conto non solo dell’imposta afferente le operazioni registrate nel periodo considerato, ma anche di quella afferente le operazioni per le quali si siano verificati i presupposti che determinano il momento impositivo (consegna o spedizione, pagamento dei corrispettivi, emissione di fattura, eccetera).
Con riferimento alle modalità di versamento si ricorda che l’acconto IVA deve essere versato solo se l’importo è uguale o superiore ad € 103,29; inoltre l’acconto IVA non può essere rateizzato. Il versamento deve essere effettuato esclusivamente con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediari abilitati, tramite una delle seguenti procedure:
a) F24 on line, con addebito sul proprio conto corrente;
b) F24 cumulativo, riservato agli intermediari abilitati ad Entrate (escluse le società del gruppo), per effettuare telematicamente i versamenti dei propri clienti, con addebito:
(i) sui relativi conti correnti;
(ii) ovvero sul proprio conto corrente;
(iii) sistemi di home banking collegati al circuito CBI (Corporate Banking Interbancari) del sistema bancario o altri sistemi di home banking offerti dagli istituti di credito o dalle Poste Italiane S.p.A.
I codici tributo da utilizzare sono:
(i) 6013, per i contribuenti mensili;
(ii) 6035, per i contribuenti trimestrali.
Si ricorda, infine, ai fini della determinazione dell’acconto, per i contribuenti con liquidazioni trimestrali per opzione, non è dovuta la maggiorazione, a titolo di interessi, dell’1%.
Pertanto, i soggetti che hanno esercitato l’opzione per i versamenti trimestrali devono applicare la maggiorazione, a titolo di interessi, solo sui versamenti relativi ai primi tre trimestri solari, nonché su quelli effettuati a conguaglio, in sede di dichiarazione annuale.
(fonte: Ipsoa)