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Agcom: in arrivo una tassa per chi “carica” video su Internet

da Redazione

“Nove in punto, la versione di Oscar”, la trasmissione radiofonica di Radio 24 condotta ogni mattina da Oscar Giannino, è una fonte ineguagliabile di suggerimenti. Ieri Giannino ha parlato anche di video su internet, citando il blog di Stefano Quintarelli.

Il popolo web deve prestare un orecchio. Ieri il “gatto” Oscar Giannino ha parlato di una perla, raccolta dal blog di Stefano Quintarelli e partita da Agcom, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. In estrema sintesi, è in arrivo una nuova tassa, relativa a chi mette filmati su internet. Non si parla di tv on demand, ma la “gabella” riguarda tutti quelli che postano un video in Rete, cioè milioni di persone. L’obolo però ha alcuni “paletti”: Giannino ha sottolineato che "è limitato a chi fattura 100 mila euro all’anno, quindi anche tutte le onlus". In più, sarà obbligatorio tenere un apposito registro di contabilità.

 

Questo è il provvedimento del CdM del 22 ottobre scorso.

 

1. Gli utenti delle reti di comunicazione elettronica sono tenuti ad affidare i lavori di installazione, di allacciamento, di collaudo e di manutenzione delle apparecchiature terminali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), che realizzano l’allacciamento dei terminali di telecomunicazione all’interfaccia della rete pubblica, ad imprese abilitate secondo le modalità e ai sensi del comma 2, ovvero "le apparecchiature allacciate direttamente o indirettamente all’interfaccia di una rete pubblica di telecomunicazioni per trasmettere, trattare o ricevere informazioni; in entrambi i casi di allacciamento, diretto o indiretto, esso può essere realizzato via cavo, fibra ottica o via elettromagnetica";

 

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro dello sviluppo economico, adotta, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto volto a disciplinare:

 

a) la definizione dei requisiti di qualificazione tecnico-professionali che devono possedere le imprese per l’inserimento nell’elenco delle imprese abilitate all’esercizio delle attività di cui al comma 1;

 

b) le modalità procedurali per il rilascio dell’abilitazione per l’allacciamento dei terminali di telecomunicazione all’interfaccia della rete pubblica;

 

c) le modalità di accertamento e di valutazione dei requisiti di qualificazione tecnico-professionali di cui alla lettera a);

 

d) le modalità di costituzione, di pubblicazione e di aggiornamento dell’elenco delle imprese abilitate ai sensi della lettera a);

 

e) le caratteristiche e i contenuti dell’attestazione che l’impresa abilitata rilascia al committente al termine dei lavori;

 

f) i casi in cui, in ragione della semplicità costruttiva e funzionale delle apparecchiature terminali e dei relativi impianti di connessione, gli utenti possono provvedere autonomamente alle attività di cui al comma 1. 3.

 

Chiunque, nei casi individuati dal decreto di cui al comma 2, effettua lavori di installazione, di allacciamento, di collaudo e di manutenzione delle apparecchiature terminali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), realizzando l’allacciamento dei terminali di telecomunicazione all’interfaccia della rete pubblica, in assenza del titolo abilitativo di cui al presente articolo, è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 150.000 euro, da stabilirsi in equo rapporto alla gravità del fatto.

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