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San Marino, ecco come un’impresa puòsmaltire i rifiuti

da Redazione

Si torna a parlare di rifiuti, più per fare chiarezza su alcuni aspetti legati alle aziende che per reali novità legislative. All’interno le specifiche, caso per caso.

di Alessandro Carli


Si torna a parlare di rifiuti, più per fare chiarezza su alcuni aspetti legati alle aziende che per reali novità legislative. A fine agosto, attraverso una circolare, il Dipartimento Prevenzione dell’ISS ha precisato alcune modalità applicative del Decreto Delegato numero 23 del 2009. Il documento rammenta l’obbligo di accompagnare i rifiuti trasportati con apposito formulario di identificazione rifiuti (quando non sono soggetti a trasporto transfrontaliero) e l’obbligo della tenuta di un registro di carico e scarico dei rifiuti come previsto dal decreto delegato numero 23 del 2009. Il dottor Omar Raimondi, responsabile dell’U.O.S. Tutela dell’Ambiente naturale e costruito del Dipartimento Prevenzione dell’ISS e la dottoressa Giorgia Pecci di Assoservizi, giovedì 14 ottobre all’interno della sede dell’ANIS, hanno approfondito alcuni aspetti della normativa sammarinese.
Giorgia Pecci, nell’ouverture, ha fatto luce sull’iter che le aziende sammarinesi devono seguire per una corretta gestione dei rifiuti. “Il primo passo da compiere riguarda la classificazione del rifiuto: è importante capire cosa si ha in azienda. In base al codice CER (codifica internazionale) – che prevede due liste: una per i rifiuti pericolosi e una per quelli non pericolosi – il rifiuto avrà il suo numero di riconoscimento. Una volta ‘individuato’, deve essere stoccato. In Italia la legge pone alcuni vincoli, sia di natura temporale che sotto l’aspetto della quantità. A San Marino, in questo senso, non ci sono limiti: la legge chiarisce che devono essere stoccati in maniera idonea onde evitare ogni tipo di ’inquinamento ambientale”. Dopo aver chiarito la definizione di ‘rifiuto’ secondo la normativa vigente (DD numero 23 del 2009), Giorgia Pecci ha spiegato che “tutti gli operatori economici sammarinesi che producono rifiuti pericolosi e non, devono dichiararli in conformità al modello di cui all’allegato 1 del DD 23 del 2009, che sostituisce l’allegato 5 del Decreto 108 del 1995. Nella dichiarazione va inserito il codice CER, la quantità e altre importanti informazioni che riguardano la modalità di gestione”. Le aziende hanno l’obbligo di tenuta di un registro carico/scarico (art. 6 della 23/2009) vidimato dall’ufficio del registro solo per i rifiuti speciali pericolosi.

Come smaltire un rifiuto speciale: i casi.
1) l’azienda sammarinese che necessita di smaltire un rifiuto speciale pericoloso e deve eseguire un trasporto transfrontaliero, dovrà seguire l’iter previsto per le procedure di notifica secondo il Regolamento CE 1013/2006 (regolamento comunitario recepito da San Marino con il DD 23/09).
2) L’azienda sammarinese che necessita di smaltire un rifiuto speciale e non pericoloso e inserito nel cosiddetto ‘elenco verde’, il trasporto transfrontaliero non ha obbligo di notifica ma dell’allegato VII del REG.CE 1013/2006.
3) L’azienda sammarinese che necessita di smaltire un rifiuto speciale e non pericoloso e non inserito nell’elenco verde, per il trasporto transfronatliero ha obbligo di ‘notifica’, come previsto dal Reg. CE 1013/2006.
4) All’azienda sammarinese che non necessita del trasporto transfrontaliero ma effettua una spedizione interna alla Repubblica, sia che si tratti di un rifiuto pericoloso che non pericoloso, basta il formulario.
Quando ‘muore’ il rifiuto e l’azienda sammarinese non ha più responsabilità? L’impresa sammarinese si svincola dalle responsabilità che detiene come produttore/generatore del rifiuto nel momento in cui gli viene consegnata una copia del documento che certifica lo smaltimento finale. “Attenzione alle sigle – ha ammonito la dottoressa Pecci -. D15 o R13 non significa che il rifiuto è stato smaltito definitivamente ma è stato solo depositato. Le aziende, per essere ‘libere’, devono chiedere agli impianti di destinazione finali un’apposita documentazione che attesti lo smaltimento e il recupero definitivo”.
Il dottor Omar Raimondi, oltre a rispondere alle diverse domande degli intervenuti, si è invece soffermato sui controlli: “Qualora venisse riscontrata la mancata ottemperanza a quanto previsto dalla legge, si incorrerà in sanzioni penali”. Ogni singolo produttore ha quindi la responsabilità del proprio rifiuto. “Per ogni rifiuto dichiarato, deve essere dimostrato il corretto stoccaggio ed il corretto smaltimento o recupero. Quindi il produttore deve poter dimostrare a chi e con che modalità conferisce i propri rifiuti.. Il controllo di un trasporto su strada comporta la valutazione dell’autorizzazione al trasporto rifiuti, dei documenti di trasporto e del fatto che il materiale trasportato sia coerente con quanto riportato sui documenti presenti sul mezzo di trasporto. In ogni caso deve essere garantita la tracciabilità dei rifiuti”.
Come i produttori e i trasportatori di rifiuti, anche chi gestisce un’attività di deposito e/o trattamento di rifiuti deve saper dimostrare da dove provengono i rifiuti che ha in deposito e dove poi vanno a finire, oltre a garantire che nella fase di deposito non avvengano contaminazioni di acque, suolo e aria. Sia che si tratti di rifiuti pericolosi che non pericolosi, le sanzioni per la mancata ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa vigente sono di tipo penale. “Sono stati tenuti una serie di incontri di formazione con i corpi di polizia della Repubblica, al fine di metterli a conoscenza di quanto previsto dalla normativa sui rifiuti”.
 

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