Home categorieLeggi e normative Il concetto di stabile organizzazione: cosa dice il Dl N. 144 del 6 agosto 2010

Il concetto di stabile organizzazione: cosa dice il Dl N. 144 del 6 agosto 2010

da Redazione

L’esperto risponde: Decreto Legge numero 144 del 6 agosto 2010: Capo III. Ecco cosa dice la disciplina sul concetto di stabile organizzazione. Approfondimento normativo a cura di Fabrizio Cremoni, consulente ANIS.

La rubrica "L’esperto risponde" su San Marino Fixing n. 39, in edicola questa settimana. Inviate i vostri quesiti normativi via email a San Marino Fixing (fixing@omniway.sm). L’esperto Fabrizio Cremoni, dottore commercialista a Rimini e Consulente dell’Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese risponderà alle vostre domande.

 

di Fabrizio Cremoni

La lettura del Decreto Legge n. 144 del 6 Agosto 2010 ci porta questa settimana ad affrontare l’argomento disciplinato al Capo III, ovvero il concetto di Stabile Organizzazione, d’ora in avanti definita per semplicità S.O. Prima di analizzare l’articolo istitutivo di tale figura fiscale, ovvero l’articolo 10 del decreto in oggetto, ci preme mettere in evidenza come in tutti gli ordinamenti è prevista la S.O., intesa come concetto universalmente accolto per l’imposizione in un dato paese di un’attività economica svolta da uno straniero. In questo modo, la Repubblica di San Marino si allinea alle disposizioni internazionali e obbligatoriamente inserisce una norma interna per disciplinare l’argomento e per rendersi conforme alle convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni già esistenti o che dovranno essere firmate in futuro dove all’articolo 5 del modello Ocse è dedicata la trattazione dell’intera materia. L’Italia ha introdotto nell’ordinamento interno tale concetto solo con la riforma Ires del 2004 con l’articolo 162 del T.U.I.R.; in precedenza si applicavano i concetti internazionali della S.O. facendo perno sulle disposizioni e sulle valutazione emanate dall’Ocse.
Pertanto la disciplina interna, sancita ripetiamo dall’articolo 10 del Decreto n. 144/2010, avrà efficacia esclusivamente verso quei soggetti stranieri che risiedono in paesi con i quali la Repubblica di San Marino non ha siglato una convenzione contro le doppie imposizioni; in caso contrario si applicheranno sull’argomento le disposizioni di quest’ultima avendo gerarchicamente un grado superiore. La puntualizzazione non è secondaria dal momento che con l’Italia la convenzione firmata nel 2002 non è ancora entrata in vigore e pertanto nei confronti degli italiani si applicheranno queste nuove disposizioni già a partire dal periodo d’imposta 2010. L’intero articolo, che ripercorre i tratti esenziali delle disposizioni convenzionali, può essere suddiviso in due filoni che identificano rispettivamente la S.O. materiale e quella cosiddetta personale. Dopo il primo comma che definisce la S.O. come la sede fissa di affari per mezzo della quale l’impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato, i commi successivi sino al sesto escluso identificano i casi in cui si può o no avere la S.O. materiale. Al secondo comma sono previsti in maniera esemplificativa e non esaustiva alcune situazioni che identificano la S.O. per l’impresa non residente come quelle di possedere una sede direzione, una succursale, un ufficio, un’officina, un laboratorio oppure una miniera o una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali. Il cantiere di costruzione e/o montaggio, ai sensi del terzo comma, costituisce S.O per l’impresa non residente solo qualora superi il termine di tre mesi, uniformandosi in questo modo alle disposizioni italiane. Ricordiamo che la convenzione Ocse prevede come ipotesi generale una durata superiore a 12 mesi del cantiere, termine preso a riferimento per le convenzioni attualmente stipulate dalla Repubblica di San Marino e che, come già ribadito precedentemente, hanno prevalenza rispetto alle disposizioni interne. Il quarto comma rappresenta forse l’elemento di maggior innovazione e differenziazione della normativa sammarinese rispetto all’articolazione Ocse e alla stessa disposizione italiana. Infatti è previsto che costituisce S.O. la disponibilità a qualsiasi titolo di elaboratori elettronici e relativi impianti ausiliari che consentano la raccolta e la trasmissione di dati ed informazioni finalizzati alla vendita di beni e servizi. Con questo comma si entra nel merito dell’articolato argomento S.O. ed E-commerce, dove la medesima disposizione è sancita in Italia come “non ipotesi” di esistenza della S.O. Ovviamente la scelta se allargare o meno le fattispecie che possono rappresentare S.O. spetta al legislatore, ma preme sottolineare come alcune tipologie possano rappresentare un difficile esercizio di applicazione e compromettere la semplicità del sistema tributario determinando il rischio di inutili e costosi contenziosi. Una soluzione al riguardo che il legislatore potrebbe valutare in sede di ratifica del decreto potrebbe essere quella di considerare ipotesi positiva di S.O. l’esistenza di elaboratori elettronici e impianti ausiliari per raccogliere informazioni e dati allo scopo di effettuare direttamente (tramite il sito) le vendite di beni e servizi.
Il quinto comma rappresenta le ipotesi che, nonostante le disposizioni dei commi precedenti, non costituiscono in ogni caso S.O. materiale in quanto la sede fissa è preordinata ad effettuare un’attività che abbia carattere preparatorio o ausiliario all’attività principale (deposito, esposizione, consegna, acquisto, ecc.). I commi 6 e 7 disciplinano le ipotesi cosiddette di S.O. personale che si verifica nel caso in cui l’impresa estera abbia un soggetto residente o no che nel territorio di San Marino concluda contratti in nome dell’impresa stessa diversi da quelli di acquisto dei beni. Non costituisce, inoltre, S.O. il fatto che un’impresa estera eserciti nel territorio dello Stato la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale, o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attività.
In sostanza perché un soggetto (agente) possa costituire S.O. di un’impresa non residente è necessario che si verificano gli elementi della dipendenza e del potere di concludere contratti in nome e per conto del committente. Ovviamente, questi elementi vanno verificati nella sostanza, prescindendo dalla forma utilizzata. Infine, a chiusura dell’articolo, il fatto che un’impresa non residente controlli un’impresa residente, ne sia controllata, o che entrambe le imprese siano controllate da un soggetto terzo esercente o no attività d’impresa non costituisce di per sé motivo sufficiente per considerare una qualsiasi di dette imprese una S.O. dell’altra.
Per ultimo, l’articolo 11 contiene le disposizioni di raccordo della S.O. all’interno del testo unico in quanto trattasi a tutto tondo di un soggetto fiscale autonomo.

Forse potrebbe interessarti anche:

Lascia un commento