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Il mio caro immobile e la tassazione diretta

da Redazione

Tasse sulla casa a San Marino, ecco come funzionano. Sul reddito d’impresa l’aliquota è proporzionale nella misura del 17%. Esenti i redditi catastali da fabbrica e terreni pari a 2.500 euro. Da Fixing in edicola.

Dopo la nostra inchiesta sulle fonti più accreditate che indicano con buona approssimazione il numero delle case vuote a San Marino (non al di sotto di quattromila, una stima al ribasso con un margine di errore del 15% sul totale degli immobili indicati dall’ultimo censimento del patrimonio immobiliare) ora forniamo un panorama sulle varie norme presenti negli interventi legislativi circa la tassazione diretta degli immobili.
Il riferimento principale è agli articoli 16 e 17 della Legge 91/1984 e successive modifiche ed integrazioni.
Nell’articolo 16 si chiarisce infatti che il reddito dei fabbricati destinati a civile abitazione, per la durata del possesso e nella misura risultante dal Catasto, concorre in ogni caso alla formazione del reddito complessivo del possessore o dei possessori per le parti corrispondenti.
Se l’immobile è di proprietà di una persona fisica e viene locato, l’affitto concorre per il 40% nel caso di civile abitazione e per il 60% nel caso di
locali destinati ad attività economiche. Il reddito viene assoggettato ad imposizione con aliquota progressiva per scaglioni.
Se il bene locato è posseduto da un operatore economico ed è destinato ad attività economica non usufruisce dell’abbattimento ma concorre con il sistema dei costi e dei ricavi. Sul reddito d’impresa l’aliquota è proporzionale nella misura del 17%.
Nel caso di persone fisiche si applicano anche le esenzioni di cui all’articolo 10 lettera n Legge 91/1984 che prevede: il reddito catastale dell’abitazione del contribuente è esente dall’imposta generale sui redditi, in alternativa sono esenti i redditi catastali da
fabbricati e da terreni, pari alla somma di € 2.500,00 aggiornabili con decreto delegato.
Con la Legge finanziaria per il 2003 ( Legge 112/2002) l’articolo 53, oltre a prevedere la rivalutazione delle rendite catastali prevede, al comma
3, che “gli utilizzatori di contratti di leasing immobiliare sono equiparati agli usufruttuari” pertanto sono i conduttori, e non le società di leasing, che sono tenuti a dichiarare la rendita catastale (e naturalmente un eventuale affitto).
Discorsi a parte meritano le cessioni dei contratti di leasing che vengono tassati con aliquote diverse a seconda che chi cede sia persona fisica, lavoratore autonomo, imprenditore o società. Nel caso di persone fisiche la legge 81/1984, all’art.7 lettera m) prevede che siano soggetti a tassazione separata (con aliquota dell’8%) “i redditi derivanti dalla cessione di contratti di locazione finanziaria relativi a beni immobili percepiti da persone fisiche non operatori economici, costituiti dalla differenza tra il corrispettivo pagato dal cessionario al cedente e la quota capitale dei canoni versati, purché tra la stipula del contratto e la cessione dello stesso siano intercorsi meno di 5 anni. Anche per i lavoratori autonomi il reddito derivante dalla cessione di contratti di leasing di beni strumentali all’arte o professione viene tassato separatamente e non vi sono deroghe collegate alla durata del periodo di detenzione del contratto (art.7 lettera i).
Per gli imprenditori individuali il reddito derivante dalla cessione del contratto di leasing partecipa al reddito d’impresa così come per le società (art.24 quinquies). L’aliquota è quella del 17%.

a cura della Red. Ec.

 


QUANTE SONO LE CASE SFITTE A SAN MARINO

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