L’esperto risponde: Il Decreto Legge n.144/2010. Al Capo 2 sono regolamentati i redditi prodotti all’estero, specificatamente all’articolo 8 e 9 del decreto. Approfondimento normativo a cura di Fabrizio Cremoni, consulente ANIS.
"L’esperto risponde". Inviate i vostri quesiti normativi via email a San Marino Fixing (fixing@omniway.sm). L’esperto Fabrizio Cremoni, dottore commercialista a Rimini e Consulente dell’Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese risponderà alle vostre domande.
di Fabrizio Cremoni
Continuiamo l’analisi del Decreto Legge n. 144 del 6 Agosto 2010 dove al Capo II sono regolamentati i redditi prodotti all’estero, specificatamente all’articolo 8 e 9 del decreto. Prima di analizzare le singole disposizioni, è necessaria una premessa sull’argomento e sul metodo utilizzato dal legislatore sammarinese per regolamentare una fattispecie tecnica alquanto articolata.
A differenza della maggior parte dei paesi europei, il sistema domestico è imperniato su una dicotomia fra persone fisiche e persone giuridiche. Per queste ultime, al pari degli altri ordinamenti internazionali, vige il principio cosiddetto “world wide principle”, ovvero tassazione su base mondiale, in base al quale tutti i redditi ovunque prodotti sono tassati nel paese di residenza del percettore salvo il riconoscimento del credito di imposta per evitare il fenomeno della doppia imposizione giuridica.
Viceversa, per quanto concerne le persone fisiche il metodo che ha sempre utilizzato il legislatore sammarinese è stato quello della ”esenzione” che è ribadito all’interno del comma 1° dell’articolo 8 della disposizione in esame.
Metodo alquanto efficace perché permette, rispetto all’alternativo metodo del credito d’imposta, di evitare qualsiasi fenomeno di doppia imposizione giuridica con la debolezza di non garantire parità di trattamento fiscale per la medesima fattispecie reddittuale.
La novità principale sancita con il comma 1, relativa a tutte le persone fisiche residenti nella Repubblica di San Marino, consiste nell’obbligo dichiarativo dei redditi prodotti all’estero, considerando tali quelli assoggettati ad imposta sul reddito a titolo definitivo, pena la non applicazione dell’esenzione e quindi la partecipazione al reddito imponibile complessivo. Dal momento che l’obiettivo della presente normativa è quello di evitare il fenomeno della doppia imposizione e, in attesa di chiarimenti da parte dell’Amministrazione Finanziaria sammarinese, il sottoscritto è dell’avviso di considerare redditi prodotti all’estero qualsiasi fattispecie soggetta a tassazione definitiva indipendentemente dalle modalità di prelievo applicate (ritenuta alla fonte, dichiarazione dei redditi, imposta sostitutiva, ecc.).
In base al successivo articolo 9 le disposizioni sopra menzionate decorrono giustamente dal periodo d’imposta 2010, cosicché tutte le persone fisiche sammarinesi possono applicare correttamente le nuove disposizioni, soprattutto facendo attenzione che qualsiasi reddito estero, anche se esente, deve comunque essere oggetto di dichiarazione.
Per concludere l’argomento dei redditi prodotti all’estero da persone fisiche residenti preme sottolineare l’attenzione che il singolo cittadino deve avere per le attività detenute fuori dal territorio. A titolo d’esempio, la detenzione di un conto corrente in Italia che determina interessi attivi, non soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte, dovranno non solo essere oggetto di dichiarazione ma concorreranno alla determinazione della base imponibile oggetto di tassazione.
A questo riguardo è auspicabile un intervento del legislatore che definisca il metodo di tassazione (imposta sostitutiva, ritenuta alla fonte presso intermediario, regime ordinario della dichiarazione, ecc.), in assenza del quale non potrà che applicarsi la tassazione ordinaria ad aliquote progressive.
I commi successivi al numero 1 dell’articolo 8 trattano l’intera disciplina dei redditi prodotti all’estero da persone giuridiche non modificando sostanzialmente la normativa attualmente in vigore.
Il pregio di tale disposizione sta nel fatto di uniformare la regolamentazione e di inserirla nel contesto (art. 3-ter) del testo unico delle imposte dirette sammarinese (L. n. 91/1984).
Ricordiamo che il criterio adottato per le persone giuridiche è quello del credito d’imposta, riconosciuto fino all’ammontare massimo di imposta sammarinese corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero e il reddito complessivo.
Tale rapporto si rende necessario per attribuire ai ricavi esteri, sui quali si applica la ritenuta d’imposta, i costi figurativi proporzionali al fine di determinare il reddito estero, inteso nella sua accezione classica di differenza fra ricavi e costi.
In questo modo viene a realizzarsi un effetto leva fiscale che sommata al differenziale fiscale esistente (ritenuta estera rispetto alla tassazione ordinaria) determina, nella generalità dei casi, un recupero dell’imposta estera in misura notevolmente ridotta. In questo contesto, sarà di aiuto per migliorare la situazione, la creazione di un network convenzionale capillare per attenuare il più possibile l’applicazione e/o l’ammontare delle ritenute estere.
Diverso è il caso di reddito prodotto all’estero tramite stabile organizzazione perché in questo caso i concetti di reddito soggetti a tassazione coincidono; l’unica ed eventuale penalizzazione subita dalla casa madre sammarinese si verifica nel caso in cui la stabile organizzazione sia soggetta ad una imposta maggiore rispetto a quella ordinaria sammarinese.
Infine, doveroso l’ultimo comma dell’articolo 8 il quale stabilisce che nel caso in cui il reddito prodotto all’estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l’imposta estera detraibile va ridotta in misura corrispondente.