San Marino Fixing, oggi in edicola, propone una nuova rubrica: "L’esperto risponde". Inviate i vostri quesiti normativi via email a fixing@omniway.sm. L’esperto Fabrizio Cremoni, dottore commercialista, risponderà alle vostre domande. Prima puntata sul regime della Partecipation exempion e dei Dividendi.
San Marino Fixing, oggi in edicola, propone una nuova rubrica: "L’esperto risponde". Inviate i vostri quesiti normativi via email a San Marino Fixing (fixing@omniway.sm). L’esperto Fabrizio Cremoni, dottore commercialista a Rimini e Consulente dell’Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese risponderà alle vostre domande.
di Fabrizio Cremoni
Con il Decreto Legge n. 144 del 6 Agosto 2010 la Repubblica di San Marino ha emanato alcuni interventi urgenti a sostegno del sistema economico atti a favorire il consolidamento delle imprese e l’avvio di nuove attività economiche.
Il provvedimento si compone di ben quattro Titoli per complessivi 21 articoli e la finalità della presente rubrica è quella di studiarlo tecnicamente nella consapevolezza che in sede di ratifica potrebbero subentrare importanti modifiche e/o miglioramenti.
Sorvolando gli articoli 1 e 2 contenuti nelle disposizioni generali, ci si propone in questa prima puntata di analizzare le disposizioni di cui al Capo I del Titolo II ovvero “regime della Participation exemption e dei Dividendi”.
Prima di entrare nei dettagli tecnici della disposizione, si vuole sottolineare come tale normativa, con sfumature e peculiarità diverse, esiste in quasi tutti gli ordinamenti europei, ivi compresa l’Italia.
La sua ragion d’essere sta nel fatto di esentare, come anche per i dividendi, dei componenti di reddito che hanno già scontato la tassazione in capo alla società partecipata; infatti per quanto riguarda i dividendi, questi sono già al netto della tassazione subita dalla società che li distribuisce, mentre per quanto riguarda le plusvalenze, al maggior valore della partecipata contribuiscono elementi patrimoniali classificati fra le riserve che hanno già scontato l’imposizione diretta o che la sconteranno per quanto riguarda i componenti latenti.
Pertanto, in base al principio assodato di evitare fenomeni di doppia imposizione economica, è corretto l’inserimento di una disposizione del genere. L’utilizzo di forme di esenzione parziale (come per i dividendi, piuttosto che per le plusvalenze immobiliari) è esclusivamente una scelta di politica economica e fiscale.
Entrando nei dettagli tecnici, l’argomento in oggetto è regolato dagli articoli 3 e seguenti del Decreto Legge stabilendo un’integrazione e modificazione dell’attuale quadro normativo (Legge 13 ottobre 1984 n. 91) in modo tale che il regime dell’esenzione per plusvalenze e dividendi diventi una norma di carattere generale e non più utilizzabile su opzione come prevedeva il Titolo II della Legge n. 102/2004 relativo ai regimi opzionali.
In particolare l’articolo 3 prevede l’esenzione al 100% delle plusvalenze su partecipazioni (sia estere che sammarinesi) derivanti dagli atti di trasferimento a titolo oneroso a condizione che:
a) la partecipazione sia detenuta ininterrottamente per almeno 12 mesi e risulti dalla contabilità sociale e da almeno un bilancio;
b) la partecipazione sia classificata nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso nel periodo di possesso.
Per quanto riguarda le partecipazioni in società immobiliari di gestione, invece, l’esenzione è limitata all’80% della plusvalenza.
Già in questa primo articolo del decreto possiamo notare delle differenze rispetto ai regimi opzionali che non prevedevano un trattamento diverso per le società immobiliari e non richiedevano, come condizione indispensabile, l’inserimento nel primo bilancio della partecipazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie.
Trattandosi ora di una norma a regime, il sottoscritto ritiene che le condizioni di cui sopra siano condivisibili a condizione che i contribuenti siano messi nelle condizioni di fare le giuste scelte e, come peraltro previsto dalle disposizioni dei regimi opzionali, permangano in capo agli aderenti gli originari benefici anche per il periodo di rinnovo tacito.
In questo senso sarà fondamentale la norma transitoria per quanto riguarda l’entrata in vigore della presente disposizione e l’anno di riferimento ai fini della classificazione delle partecipazioni in bilancio.
L’articolo 4 rappresenta una norma di coordinamento della disposizione di cui sopra all’interno della normativa base mentre l’articolo 5 stabilisce che le eventuali minusvalenze realizzate sui beni che rientrano nella disposizione di cui all’art. 3 sono, ovviamente, indeducibili.
Disposizione speculare all’esenzione per rendere il sistema fiscale completamente uniforme con l’unica eccezione rappresentata dalla divergenza sulle società cosiddette immobiliari sul cui concetto il sottoscritto chiede maggiori chiarimenti e/o delucidazioni (oggetto sociale, attività sostanziale, ecc.) per evitare incomprensioni e soprattutto contenziosi in futuro.
Con l’articolo 7 viene inserito a regime l’esenzione dei dividendi per il 95% del loro ammontare se distribuiti da società non residenti nella Repubblica di San Marino. Ricordiamo che i dividendi distribuiti da società partecipate sammarinesi sono già esenti al 100% per normativa esistente. Inoltre per poter beneficiare dell’esenzione del 95% è necessario che la partecipazione estera sia detenuta ininterrottamente per almeno dodici mesi e risulti dalla contabilità sociale e da almeno un bilancio.
Le differenze con il regime opzionale riguardano la percentuale di esenzione, nel senso che in quest’ultimo caso il beneficio era del 100% ma non si applicava alle partecipate residenti nei paesi di cui alla black list sammarinese ed il periodo di detenzione di 12 mesi poteva essere raggiunto anche successivamente alla distribuzione del dividendo; disposizione peraltro, secondo il sottoscritto, utile e di completamento per rendere la normativa sammarinese concorrenziale rispetto alle altre in circolazione.
Si conclude il presente elaborato con la disposizione di coordinamento prevista dall’art. 7 che stabilisce l’abrogazione di alcuni articoli che riguardano il regime opzionale n. II di cui alla Legge n. 102/2004. E’ una disposizione che in sede di ratifica subirà alcune modifiche e/o integrazioni che dipenderanno moltissimo anche dall’entrata in vigore della normativa generale di cui sopra, fissata provvisoriamente dall’esercizio 2010.