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Manovra straordinaria San Marino il testo completo della legge

da Redazione

Il testo completo del Decreto Legge n.156 del 2010 (anche scaricabile in Pdf), ovvero la manovra economica straordinaria della Repubblica di San Marino, pubblicata il 13 settembre 2010.

REPUBBLICA DI SAN MARINO
DECRETO – LEGGE 13 settembre 2010 n.156

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all’articolo 2, comma 2, punto b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all’articolo 12 delle Legge Qualificata 12 dicembre 2005 n.184 e precisamente la necessità e l’urgenza di porre in essere gli interventi di cui all’Ordine del Giorno del Consiglio Grande e Generale adottato nella seduta del 23 luglio 2010 che possano immediatamente favorire nuove entrate e l’incremento dei consumi interni;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.1 adottata nella seduta del 13 settembre2010;
Visto l’articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 9 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:
 

INTERVENTI FISCALI ED AMMINISTRATIVI URGENTI
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA D’IMPOSTA SULLA IMPORTAZIONI E IMPOSTA GENERALE SUI REDDITI
Art. 1
1. L’aliquota dell’imposta sulle importazioni di cui all’articolo 4 della Legge 22 dicembre 1972 n. 40 e successive modifiche ed integrazioni è stabilita in via straordinaria nella misura del 15% della base imponibile.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano alle operazioni poste in essere con decorrenza dal 20 settembre 2010.
3. Si dà mandato agli uffici competenti di monitorare i volumi delle importazioni e degli scambi commerciali al fine di valutare e misurare l’efficacia del superiore provvedimento di riduzione dell’aliquota rispetto alla finalità di incentivazione dei consumi interni anche in relazione alle altre iniziative in essere fra le quali il progetto “SMAC CARD”.
Art. 2
1. Le controversie tributarie che originano da ricorsi proposti innanzi alla Giunta di Stima o all’Autorità Giudiziaria, ai sensi dell’articolo 48 della Legge 13 ottobre 1984 n. 91, non ancora definiti con decisione possono essere estinte mediante il pagamento di un importo pari al 60% del valore della controversia, corrispondente all’ammontare della maggiore imposta accertata, delle sanzioni applicate
in ragione del maggiore accertamento e degli interessi di mora previsti dalla legge e calcolati sino alla data di tale pagamento.
2. I contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma precedente devono presentare apposita istanza in carta libera all’Ufficio Tributario entro il termine del 31 dicembre 2010 e provvedere entro tale termine:
– al pagamento dell’importo di cui al comma precedente al netto di eventuali acconti sul valore della controversia già versati;
– al pagamento delle eventuali imposte, sanzioni ed interessi relativi al medesimo provvedimento di accertamento per i quali non si è avanzato ricorso, al netto degli acconti sugli stessi già versati.
In ogni caso non si fa luogo a rimborso dell’imposta già pagata.
3. I procedimenti di cui al precedente comma 1 restano sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2. I procedimenti innanzi all’Autorità Giudiziaria sono definiti con compensazione integrale delle spese del processo.
 

CAPO II
INTERVENTI IN MATERIA DI ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE
SEZIONE I
(Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di cui al Capo IV, Sezione IV della Legge 19 luglio 1995 n.87)
Art.3
1. L’articolo 110, comma 1°, secondo periodo della Legge 19 luglio 1995 n.87 è così modificato:
“Ad eccezione delle tipologie di attività da individuarsi con Regolamento del Congresso di Stato, il deposito di merce, senza alcun espositore, al di fuori della soglia del locale sede di esercizio è vietato.”.
Art.4
1. Rientrano nella tipologia di cui all’articolo 110, comma 1°, lettere C e D, della Legge 19 luglio 1995 n.87, anche i cartelli, le insegne, le scritte, gli striscioni, le immagini pubblicitarie e simili installati temporaneamente in cantieri edili.
2. Le insegne temporanee di cui al comma 1 sono denunciate all’Ufficio Urbanistica mediante domanda che indichi la superficie, l’ubicazione, la durata e le caratteristiche dell’esposizione medesima.
Art.5
1. L’articolo 118, comma 3°, della Legge 19 luglio 1995 n.87 è sostituito dal seguente:
“3° – Per le attività di servizio sono permesse sino a tre indicazioni stradali da installarsi a cura dell’Azienda Autonoma di Stato di Produzione su indicazione delle proprietà in accordo con l’Azienda stessa, escluse le attività presenti in nuclei e centri storici.”.
Art.6
1. Nella Categoria 1 di cui alle Tariffe dell’Allegato “C” della Legge 19 luglio 1995 n.87 e successive modificazioni rientrano anche le esposizioni pubblicitarie effettuate da attività ubicate lungo le strade classificate di tipo “a” ai sensi dell’articolo 15 della Legge 29 gennaio 1992 n.7 (P.R.G.).
2. Il Congresso di Stato ha facoltà di definire nuove Categorie di attività con la delibera di aggiornamento delle tariffe di cui all’articolo 125, comma 2° della Legge 19 luglio 1995 n.87.
Art.7
1. L’articolo 126 della Legge 19 luglio 1995 n.87 è così sostituito:
“Art.126
Vigilanza
1° – La vigilanza sull’applicazione delle presenti norme è affidata all’Ispettorato di Vigilanza di cui all’articolo 175 che la esercita in collaborazione con le Forze di Polizia.”.
Art.8
1. L’articolo 127 della Legge 19 luglio 1995 n.87 è così sostituito:
“1° – Nei confronti dei contravventori alle norme del presente Capo vengono adottati i seguenti provvedimenti:
a) al primo accertamento: diffida scritta con obbligo dell’immediata rimozione delle esposizioni pubblicitarie abusive o irregolari e dell’immediato sgombro del suolo pubblico abusivamente occupato e sanzione pecuniaria amministrativa di € 500,00=;
b) al secondo accertamento: sanzione pecuniaria amministrativa di € 4.000,00=;
c) al terzo accertamento: sanzione pecuniaria amministrativa di € 7.500,00=.
2° – Al terzo accertamento, oltre all’applicazione della sanzione di cui al comma 1° lettera c), è disposta l’acquisizione di diritto ed a titolo gratuito delle esposizioni pubblicitarie abusive o irregolari al patrimonio dello Stato che, tramite i competenti Uffici ed Enti, provvede a rimuoverle addebitando le relative spese al contravventore.
3° – I provvedimenti sanzionatori previsti al comma 1° ed il provvedimento previsto al comma 2° sono assunti dal Dirigente dell’Ispettorato di Vigilanza di cui all’articolo 175.
4° – La facoltà di oblazione volontaria di cui all’articolo 33, comma primo, lettera a) della Legge 28 giugno 1989 n.68 non è ammessa in relazione alle sanzioni applicate successivamente al primo accertamento.”.
Art.9
1. L’articolo 128, comma 2° della Legge 19 luglio 1995 n.87 è così sostituito:
“2° – Tale sanzione è applicata dal Dirigente dell’Ispettorato di Vigilanza di cui all’articolo 175.”.
SEZIONE II
(Interventi per la regolarizzazione delle esposizioni pubblicitarie)
Art.10
1. I soggetti che abbiano realizzato esposizioni pubblicitarie in assenza o in difformità dall’autorizzazione di cui all’articolo 109 della Legge 19 luglio 1995 n.87 che intendano regolarizzare le esposizioni abusive, devono denunciarne la consistenza, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto-legge, all’Ufficio Urbanistica e richiederne espressamente la regolarizzazione, previo pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa determinata a norma dell’articolo 12.
Art.11
1. L’Ufficio Urbanistica predispone apposito modulo da allegarsi alla domanda di regolarizzazione la quale dovrà essere corredata da progetto che rappresenti lo stato di fatto dell’esposizione pubblicitaria unitamente alla documentazione di cui alle lettere b), c) ed e) dell’articolo 109, comma 1°, della Legge 19 luglio 1995 n.87 ed a dichiarazione relativa al periodo di realizzazione dell’abuso.
2. Contestualmente alla consegna della domanda, il richiedente deposita copia della quietanza attestante l’avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa calcolata dal tecnico progettista sulla base dei parametri di cui all’articolo 12.
Art.12
1. La sanzione pecuniaria amministrativa per il rilascio della regolarizzazione delle esposizioni pubblicitarie abusive è fissata nel quadruplo della tassa dovuta su base annua per la pubblicità sanata.
2. Le esistenti insegne temporanee di cui all’articolo 4 sono denunciate entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto-legge e soggiacciono alla tassazione di cui alla tabella contenuta nell’Allegato “C” della Legge 19 luglio 1995 n.87 e successive modificazioni.
3. Non è ammesso l’esercizio della facoltà di cui all’articolo 33, comma primo, lettera a) della Legge 28 giugno 1989 n.68.
Art.13
1. La regolarizzazione di cui all’articolo 10 non si applica alle seguenti esposizioni pubblicitarie:
a) esposizioni realizzate in violazione dell’articolo 107 della Legge 19 luglio 1995 n.87;
b) esposizioni realizzate all’interno di zone urbanistiche classificate Zone A1 e Zone A2 dalla Legge di Piano Regolatore Generale;
c) esposizioni realizzate all’interno del Sito “Centro storico di San Marino e monte Titano”, inserito nella “Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO“ e della “zona tampone” di cui alla Legge 22 settembre 2009 n.133;
d) esposizioni realizzate su manufatti con valore di monumento previsti dalla Legge 28 ottobre 2005 n.147;
e) esposizioni realizzate senza titolo su suolo o proprietà pubblica;
f) insegne che ostacolino la visibilità per la circolazione stradale e carrabile o che possano creare pericolo o confusione nella circolazione stradale;
g) esposizioni contrarie al pubblico decoro;
h) indicazioni stradali;
i) merce depositata, senza alcun espositore, in mostra al di fuori della soglia del locale sede di esercizio;
j) cartelli, insegne, scritte, striscioni, immagini pubblicitarie e simili installati al di fuori della particella catastale sulla quale insiste l’immobile sede dell’attività pubblicizzata.
2. La regolarizzazione non si applica, altresì, a pubblicità straordinarie ed insegne pubblicitarie che abbiano complessivamente una estensione superiore ad 1/5 della superficie della facciata dell’edificio sulla quale o in corrispondenza della quale sono installate.
 

CAPO III
INTERVENTI PER L’AGGIORNAMENTO DEL CATASTO DEI TERRENI E DEL CATASTO DEI FABBRICATI
Art.14

1. Entro il mese di ottobre 2010 sono avviate le procedure di verificazione straordinaria dei vigenti Catasto Terreni e Catasto Fabbricati ai sensi dell’articolo 77, comma secondo della Legge 29 ottobre 1981 n. 88.
2. Le procedure di verificazione straordinaria di cui al comma primo sono effettuate secondo quanto previsto dagli articoli 78, commi primo e secondo, 79, 80, 81, 82 e 83 della Legge 29 ottobre 1981 n.88.
Art.15
1. La mancata presentazione della denuncia di variazione di cui all’articolo 73 della Legge 29 ottobre 1981 n.88 entro centottanta giorni dalla data in cui si verifica il cambiamento della consistenza dei beni e dei redditi dei terreni e dei fabbricati e la presentazione di denuncia di variazione irregolare comportano l’applicazione di sanzione pecuniaria amministrativa da € 1.000,00 a € 5.000,00; la facoltà di oblazione volontaria di cui all’articolo 33, comma primo, lettera a) della Legge 28 giugno 1989 n.68 è esercita mediante il pagamento della metà della sanzione irrogata.
2. Nel caso di comunione pro indiviso, la sanzione di cui al comma 1 è applicata solidalmente ai comproprietari.
3. Gli Uffici ed Enti Pubblici che riscontrino, nell’ambito di procedimenti amministrativi di propria competenza, incongruenze fra qualità e classi catastali attribuite a fabbricati o porzioni di fabbricato e funzioni di cui all’articolo 183 della Legge 19 luglio 1995 n.87 autorizzate nell’immobile medesimo, provvedono a darne comunicazione all’Ufficio Tecnico del Catasto per l’applicazione della sanzione prevista al comma primo.
Art.16
1. La sanzione di cui all’articolo 15, comma primo, non è irrogata qualora la denuncia di variazione sia presentata entro il 31 dicembre 2010.
Art.17
1. L’articolo 16, comma terzo della Legge 13 ottobre 1984 n.91 è così sostituito:
“Fatta salva l’applicazione delle sanzioni conseguenti al mancato o tardivo accatastamento, il reddito di fabbricato atto all’uso cui è destinato ma non ancora accatastato è determinato, a decorrere dal periodo di imposta nel quale il fabbricato medesimo è diventato utilizzabile, per analogia e comparativamente con fabbricati simili. Si considerano produttivi di reddito anche i fabbricati non ancora completamente ultimati e non accatastati per i quali sia stata presentata la dichiarazione di fine lavori ai sensi dell’articolo 168, comma 4° della Legge 19 luglio 1995 n.87; in tale caso la rendita è determinata sulla base dei parametri di cui all’articolo 4, comma primo e secondo del Decreto 20 maggio 2004 n.64 rivalutati sulla base dei coefficienti stabiliti dalla successiva normativa ed aggiornabili con decreto delegato. La rendita di cui al periodo precedente risulta da dichiarazione redatta da tecnico abilitato ai sensi dell’articolo 162, comma 4° della Legge 19 luglio 1995 n.87 da allegarsi alla dichiarazione dei redditi e da depositarsi all’Ufficio Tecnico del Catasto.”.
2. Le disposizioni di cui al comma primo, sono applicate a decorrere dal periodo di imposta 2010.
 

CAPO IV
DISPOSIZIONI DIVERSE
Art.18
1. La tassa per l’occupazione temporanea del suolo e dello spazio pubblico di cui agli articoli 3 e 6 della Legge 28 maggio 1992 n.42 è stabilita in ragione di € 1,00 al metro quadrato al giorno.
2. La facoltà di oblazione volontaria di cui all’articolo 33, comma primo, lettera a) della Legge 28 giugno 1989 n.68 è esercita, in relazione alle sanzioni di cui all’articolo 9 della Legge 28 maggio 1992 n.42, mediante il pagamento della metà della sanzione irrogata.
Art.19
1. All’articolo 179 della Legge 19 luglio 1995 n.87 è aggiunto il seguente comma:
“3°- L’avvenuta prescrizione produce, unitamente al pagamento del contributo di concessione calcolato in relazione alle opere abusive, i medesimi effetti della concessione o autorizzazione in sanatoria di cui all’articolo 176, comma 8°.”.
Art.20
1. Il cittadino straniero, che non ricada nelle condizioni di cui all’articolo 5, comma primo, della Legge 30 novembre 2000 n.114, può accedere ai benefici di cui alla Legge 15 dicembre 1994 n.110 e successive modifiche e integrazioni, nonché ai benefici fiscali di cui al punto n.1 bis della tabella A delle imposte di registro così come aggiornate dal Decreto Delegato 22 gennaio 2010 n.8 e dall’articolo 72 della Legge 18 dicembre 2003 n. 165 solo a condizione che sia iscritto nel registro della popolazione residente in territorio sammarinese da almeno 5 anni.
Art. 21
1. Con Regolamento del Congresso di Stato potranno essere stabilite disposizioni esecutive di quelle contenute nel presente decreto-legge.
2. I competenti Uffici della Pubblica Amministrazione potranno emettere eventuali circolari applicative delle diposizioni contenute nel presente decreto-legge e nell’eventuale regolamento di cui al comma precedente.
 

Dato dalla Nostra Residenza, addì 13 settembre 2010/1710 d.F.R
I CAPITANI REGGENTI
Marco Conti – Glauco Sansovini
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta


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