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Aliquote al 15% Dal 20 settembre

da Redazione

Disagi: si dovranno suddividere le importazioni prima e dopo questa data.

In materia fiscale, l’esecutivo ha varato due interventi specifici, racchiusi nel Decreto legge numero 156 del 13 settembre 2010. Il primo è imperniato sull’incentivazione dei consumi interni, e si inserisce in quel percorso di rilancio dell’economia del Paese (“L’abbassamento della monofase – aveva precisato qualche settimana fa il Segretario di Stato all’Industria Marco Arzilli – potrà avere un effetto positivo sui prezzi dei beni al dettaglio stimabile intorno a un meno 5%. Si innescherà così un giro virtuoso per il quale, calando i prezzi, aumenteranno i consumi interni, che si tradurranno anche in un aumento delle entrate per le casse dello Stato”), mentre il secondo riguarda permette ai contribuenti di estinguere le proprie controversie tributarie pendenti presso la Giunta di Stima oppure in Tribunale pagando un importo pari al 60% del valore della controversia. Analizziamo nel dettaglio i due provvedimenti. Per dare maggiore spinta ai consumi del territorio della Repubblica di San Marino, “l’aliquota dell’imposta sulle importazioni di cui all’articolo 4 della Legge 22 dicembre 1972 n. 40 e successive modifiche ed integrazioni” viene ridotta – in via straordinaria – di due punti percentuali, passando dal 17% al 15% della base imponibile. Tale aliquota è applicata alle operazioni poste in essere con decorrenza dal 20 settembre 2010. Poiché la deadline non è stata stabilita a inizio o alla fine del mese ma in maniera infra mensile (20 settembre appunto), ci si trova a dover suddividere le importazioni effettuate nel mese di settembre, separando quelle con DDT datato sino al 19 settembre (che continueranno a scontare l’aliquota d’imposta del 17%) da quelle “nuove”, sulle quali viene applicata l’aliquota del 15%. Gli uffici competenti dovranno monitorare i volumi delle importazioni e degli scambi commerciali al fine di valutare e misurare l’efficacia del superiore provvedimento di riduzione dell’aliquota rispetto alla finalità di incentivazione dei consumi interni anche in relazione alle altre iniziative, come ad esempio la “Smac card”. Per quel che riguarda le controversie tributarie, l’articolo 2 della legge 156 stabilisce che “possono essere estinte mediante il pagamento di un importo pari al 60% del valore della controversia, corrispondente all’ammontare della maggiore imposta accertata, delle sanzioni applicate in ragione del maggiore accertamento e degli interessi di mora previsti dalla legge e calcolati sino alla data di tale pagamento”. I contribuenti che intendono avvalersi di tale facoltà devono presentare l’apposita domanda in carta libera all’Ufficio Tributario entro il 31 dicembre 2010 e provvedere sia al pagamento dell’importo al netto di eventuali acconti sul valore della controversia già versati che a quello delle eventuali imposte, sanzioni ed interessi relativi al medesimo provvedimento di accertamento per i quali non si è avanzato ricorso, al netto degli acconti sugli stessi già versati. In ogni caso non si fa luogo a rimborso dell’imposta già pagata.

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