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Fisco: termini favorevoli e meno burocrazia

da Redazione

Il Fisco italiano, attraverso Equitalia, l’agenzia pubblica incaricata della riscossione dei tributi, continua a mostrare un volto amico.

Il Fisco italiano, attraverso Equitalia, l’agenzia pubblica incaricata della riscossione dei tributi, continua a mostrare un volto amico, concedendo più tempo al debitore iscritto a ruolo di potersi difendere contro le esecuzioni forzate, ritenute inesatte. Infatti, dai 15 giorni, con la direttiva n. 12/2010 si passa a due mesi di tempo per opporsi al pignoramento effettuato dall’esattore.
La disposizione riguarda la modulistica utilizzata da Equitalia per i pignoramenti presso terzi, contenuta nell’articolo 72 bis del dpr 602/1973 che prevede la possibilità di ordinare a chiunque (ad esempio il datore di lavoro) di versare all’agente della riscossione quanto dovuto al debitore iscritto a ruolo (ad esempio il dipendente). Una norma che si aggiunge ad un’altra direttiva – la n. 10/2010 – detta “antiburocrazia”, varata perché chi riceve una cartella esattoriale per tributi già pagati, sgravati o sospesi non debba più richiedere agli uffici pubblici il riconoscimento di quanto gli spetta. Sempre in materia fiscale, è bene ricordare anche la recente disposizione emessa dalla sezione III civile della Cassazione con la sentenza n. 10072/10 con cui si sostiene che l’acquirente di un immobile che, al momento della cessione non sia informato dell’ipoteca che grava sul bene, ha diritto al risarcimento, poiché la mancata comunicazione si configura come un danno futuro immediatamente risarcibile nei confronti del venditore e del notaio. Infatti, un venditore che, mentendo, dichiara all’acquirente l’assenza di ipoteche sull’immobile da acquistare ma che si appaleseranno solo quando ne sia chiesto il loro pagamento, configura – sostiene la Cassazione – “un danno futuro immediatamente risarcibile nei confronti del venditore e del notaio, non essendo necessario che il terzo acquirente abbia già pagato il creditore ipotecario, o gli abbia rilasciato il bene, o lo abbia liberato dall’ipoteca ovvero abbia subito l’espropriazione”. In tal modo, il danno subito dall’acquirente in buona fede (pari al valore dell’ipoteca) può trovare soddisfazione sia nei confronti del notaio perché questi non ha svolto gli accertamenti del caso, sia nei confronti del venditore che ha nascosto all’acquirente l’iscrizione ipotecaria. Entrambi i soggetti saranno responsabili in solido nei confronti del terzo acquirente per risarcirgli il danno futuro, subito dal medesimo.

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