Home FixingFixing S.Marino, nuova epoca per il commercio

S.Marino, nuova epoca per il commercio

da Redazione

La disciplina del commercio, a San Marino dal 26 luglio 2010 è regolata da una nuova legge, la n. 130, che presenta diverse novità rispetto al passato. Si tratta di un provvedimento importante, che va a regolare una materia estremamente delicata, con obiettivi significativi. Una legge tutto sommato buona, almeno sulla carta, anche se questo “verdetto” resta in sospeso in attesa di vedere come sarà possibile metterla in pratica. Da San Marino Fixing n.31.

di Loris Pironi

 

La disciplina del commercio, a San Marino dal 26 luglio 2010 è regolata da una nuova legge, la n. 130, che presenta diverse novità rispetto al passato. Si tratta di un provvedimento importante, che va a regolare una materia estremamente delicata, con obiettivi significativi (in particolare l’ambizione di “rendere efficiente, moderna, equilibrata e qualificata la rete distributiva commerciale, incentivando anche l’evoluzione tecnologica dell’offerta”). Una legge tutto sommato buona, almeno sulla carta, anche se questo “verdetto” resta in sospeso in attesa di vedere come sarà possibile metterla in pratica.
Tra le principali novità, quella di maggior spessore riguarda l’apertura anche ai non residenti, che potranno possedere il 51% dell’attività. La nuova legge inoltre riconosce e regolamenta gli outlet, consente alle imprese di dotarsi di spacci aziendali interni, fissa le regole per i periodi di chiusura e gli orari di vendita, introduce la tipologia di commercio elettronico.
Innanzitutto è bene chiarire cosa si definisce con il termine commercio. Ai fini della legge in questione, si definisce commercio “l’esercizio dell’intermediazione nella circolazione dei beni oggettivamente rilevanti agli effetti dell’attività commerciale, l’esercizio di attività ausiliarie e la predisposizione dei servizi affini e connessi alla commercializzazione dei beni”. L’attività commerciale può essere esercitata quale commercio al dettaglio, commercio all’ingrosso, commercio elettronico oppure intermediazione commerciale e attività ausiliarie.

 

APERTURA AI FORENSI
L’articolo 7 (Dei titolari di licenza per l’esercizio del commercio al dettaglio in esercizio aperto al pubblico) è quello che prevede la rivoluzione copernicana del commercio sammarinese, in quanto apre ai forensi. Secondo la nuova legge è consentita, infatti, la costituzione di società a responsabilità limitata o di società per azioni in cui possono detenere quote di maggioranza fino alla totalità del capitale sociale: persone fisiche non residenti nel territorio della Repubblica di San Marino; persone giuridiche di diritto sammarinese aventi carattere diverso da quelle di cui al superiore comma 3 punto a
(ovvero persone giuridiche commerciali le cui quote o azioni sono detenute da persone fisiche residenti nel territorio della Repubblica di San Marino); persone giuridiche non di diritto sammarinese.
Tali quote sociali o azioni non possono essere rappresentate tramite mandato fiduciario sia nelle società stesse che in quelle controllanti. La licenza di esercizio per le attività resta però soggetta ad autorizzazione da parte del Comitato d’Esame, introdotto dalla medesima legge (art. 21), composto dai tre Segretari di Stato al Commercio (che lo presiede) al Turismo e alle Finanze e da tre rappresentanti delle associazioni di categoria di settore legalmente riconosciute.

COMMERCIO ELETTRONICO
È l’articolo 11 che va a dare una definizione, per la prima volta, di commercio elettronico: “si intende – precisa – l’attività di commercio di beni e servizi di qualsiasi natura tramite mezzi informatici. Il commercio elettronico può essere svolto da qualsiasi operatore economico in possesso di regolare licenza nei limiti dell’oggetto e della modalità d’esercizio della licenza stessa o tramite rilascio di apposita licenza commerciale nel caso in cui l’attività di vendita sia svolta come esclusiva”. Il commercio elettronico e la relativa attività saranno regolati da un’apposita legge.

 

GLI OUTLET
Altra tipologia particolare di commercio inquadrata per la prima volta a San Marino con la Legge n. 130 è quella degli outlet. “È definito outlet, e può utilizzare tale denominazione, l’esercizio commerciale aperto al pubblico che vende prodotti non alimentari con le caratteristiche di: articoli precedentemente invenduti, articoli di campionario, articoli con difetti di fabbrica non occulti, prodotti di fine serie anche provenienti da altra attività commerciale”. L’attività di outlet può essere esercitata in due distinte tipologie di esercizi commerciali: la prima con una superficie di vendita fino ai 300 mq. (nel qual caso devono attenersi alle norme previste per tali tipologia di esercizio nonché presentare un’immagine unitaria riconducibile esclusivamente alla tipologia merceologica in oggetto), la seconda con un superficie superiore (e in questo caso devono attenersi alle norme previste per tali tipologia di esercizio e avere funzioni di factory outlet, con servizi complementari e alti standard di qualità di tipo urbanistico e territoriale connessi alla mobilità e ai servizi accessori).

 

OSSERVATORI
Gli articoli 18 e 19 della legge sul Commercio istituiscono due distinti Osservatori: l’Osservatorio del Commercio (Art. 18) e l’Osservatorio Prezzi (Art.19). Entrambi istituiti presso la Segreteria di Stato competente, il primo svolge una funzione di monitoraggio riferito all’entità ed efficienza della rete distributiva commerciale nonché all’occupazione nel settore, il secondo invece funge da strumento per l’analisi sull’andamento dei prezzi e delle tariffe, nonché di indirizzo per contrastare il cosiddetto fenomeno del “caro vita”.

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE
Garantire un elevato livello professionale, lo abbiamo visto nel corso degli anni, è di fondamentale importanza per garantire un futuro a questo importante comparto. Così la Legge n. 130 prende in esame anche la formazione professionale, per assicurare un’offerta sempre più di elevata qualità. Con quest’obiettivo viene istituito l’Albo delle Competenze Professionali e della Qualità del Commercio, rivolto a tutti gli operatori del settore. Ogni impresa, durante il periodo di esercizio della propria attività, è tenuta a frequentare specifici moduli formativi inerenti la gestione aziendale, il marketing, la comunicazione, le relazioni interpersonali, la merceologia ed altre materie riferite all’esercizio dell’attività commerciale nonché moduli informativi su aggiornamenti tecnici o legislativi. La partecipazione, obbligatoria, verrà riportata sull’apposito Albo, istituito presso l’Ufficio Industria.

 

PIANO DI VALORIZZAZIONE
Altro capitolo di particolare importanza è costituito dal Piano di Valorizzazione del Commercio (Art.21). Dovrà essere approvato dal Consiglio Grande e Generale e dovrà essere predisposto tramite la partecipazione delle associazioni di categoria del settore. Il Piano avrà durata triennale e dovrà sviluppare le ulteriori linee guida dedicate ai Centri Storici del Titano. Gli obiettivi prefissati dalla legge: realizzare un sistema completo, integrato ed armonico tra le diverse modalità di offerta commerciale presenti sul territorio; favorire una più marcata evidenza degli elementi che valorizzino l’identità e gli aspetti storico-culturali della Repubblica; potenziare l’immagine del comparto commerciale della Repubblica attraverso progetti specifici di marketing e promozione. L’argomento meriterà un ulteriore approfondimento in seguito, quando ci sarà qualcosa di più concreto.

 

SPACCI AZIENDALI, ECCO IL VIA LIBERA
Il mondo dell’industria sammarinese da tempo chiedeva di poter aprire spacci aziendali all’interno della propria sede. La legge n.130 che regola il commercio va finalmente a dare una risposta a questa esigenza che, a quanto risulta a Fixing, riguarda già diversi gruppi sammarinesi.
Lo spaccio aziendale altro non è che un luogo in cui le imprese di produzione possono vendere al pubblico i prodotti di propria produzione, secondo predefinite regole e con le opportune limitazioni. In particolare, l’attività dovrà essere autorizzata dalla Commissione Commercio. La vendita dovrà svolgersi in appositi spazi, separati da quelli della produzione, comunque inferiori ai 300 mq., in orari e giorni limitati rispetto all’ordinario orario di lavoro svolto dal settore produttivo, per non più di 36 ore settimanali e non superando mai le 8 ore per ciascun giorno, comunque sempre in giorni feriali.

APERTURA E CHIUSURA
La legge va a regolare gli orari di apertura dei negozi e i periodi di chiusura. Le attività commerciali possono effettuare fino ad un massimo di 60 giorni di chiusura annuale (suddivisi in massimo 3 periodi), i periodi di chiusura non possono essere effettuati nei periodi di maggiore afflusso turistico – ed è una doverosa precisazione, purtroppo – tenuto conto degli eventi congressuali, turistici e sportivi organizzati in territorio. Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico durante tutti i giorni della settimana, le chiusure infrasettimanali sono facoltative.
L’orario di apertura al pubblico deve essere compreso fra un minimo di 6 ore e un massimo di 13 ore giornaliere, anche se i pubblici esercizi e le attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande possono superare l’orario massimo giornaliero di apertura al pubblico (deroga consentita anche agli altri operatori commerciali nei periodi di particolare importanza o afflusso turistico).

 

COMMISSIONE DEL COMMERCIO
La Commissione del Commercio, di nomina consiliare, è prevista dagli art.59 (che ne prevede nomina, composizione, durata in carica della Commissione del Commercio) e 60 (funzioni) della Legge.
A comporla sono il Segretario di Stato al Commercio (Presidente), cinque membri designati dal C.G.G. (in proporzione tra i gruppi consiliari), un membro per ciascuna associazione di categoria del settore commercio e un membro per ciascuna associazione di consumatori. Alla Commissione sono demandati i seguenti compiti:
autorizzare le licenze commerciali, autorizzare le modifiche delle stesse nonché deliberare le autorizzazioni amministrative secondo le modalità e le procedure di cui alla presente legge ed entro i termini indicati al successivo articolo 62; emanare i regolamenti applicativi ad essa demandati; revocare le licenze commerciali; attestare la validità, in caso di controversia, dei corsi e dei titoli di studio richiesti per l’esercizio del commercio di particolari tipologie merceologiche; formulare la proposta di decreto delegato di cui all’articolo 22 (linee di indirizzo di politica commerciale) e provvedere a quanto demandatole esplicitamente dalla presente legge.
 

Forse potrebbe interessarti anche:

Lascia un commento