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Le rogatorie completano il pacchetto-trasparenza

da Redazione

Il Parlamento sammarinese, nelle ultime sedute, ha completato il pacchetto-trasparenza: dopo le leggi sull’anonimato societario e sull’IVA prepagata, il Titano ha apportato – attraverso la Legge numero 128 del 23 luglio 2010 – alcune modifiche alla legge sulle rogatorie internazionali in materia penale (L. numero 104 del 30 luglio 2009).

L’articolo 1 della Legge numero 128 del 23 luglio 2010 va a modificare il punto 4, comma 3, dell’articolo 8 della Legge 30 luglio 2009 n. 104: l’esecuzione della rogatorie è negata “se la domanda si riferisce a reati considerati dalla Repubblica come reati politici o come reati connessi con reati politici, in nessun caso possono considerarsi politici i misfatti di associazione con finalità di terrorismo, di finanziamento del terrorismo, nonché i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine costituzionale”. L’esecuzione della rogatoria è anche negata “se la commissione rogatoria avente ad oggetto perquisizioni o sequestri è avanzata sulla base di reati non punibili secondo la legge dello Stato richiedente e secondo quella della Repubblica o se la richiesta non sia compatibile con la legge sammarinese, salvo che il fatto per il quale procede l’autorità giudiziaria estera sia comunque connesso ai misfatti con finalità di terrorismo, finanziamento del terrorismo, nonché i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine costituzionale” (art. 2 della legge 128 del 23 luglio 2010). A seguire, la L. 128 specifica che “se lo Stato richiedente ne fa espressa domanda, il Commissario della Legge può autorizzare la Autorità richiedente ad assistere all’esecuzione. In ogni caso lo informa della data e del luogo d’esecuzione della commissione rogatoria”. Per quel che concerne la partecipazione dello Stato richiedente, “il Procuratore del Fisco e gli interessati, tramite un Avvocato abilitato all’esercizio della professione forense nella Repubblica e presso il quale devono eleggere domicilio legale, possono proporre reclamo in forma scritta, per motivi di legittimità e di merito, al Giudice d’Appello entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della notifica del decreto di exequatur.”. La presentazione dei ricorsi sospende la trasmissibilità all’Autorità estera degli atti concernenti l’esecuzione della rogatoria. Il Procuratore del Fisco e gli interessati che abbiano presentato il reclamo, avranno diritto, nei dieci giorni successivi alla presentazione del reclamo, a prendere visione della richiesta di assistenza giudiziaria o delle parti di essa non espressamente secretate. Decorso detto termine, il Commissario della Legge trasmette il fascicolo al Giudice d’Appello. L’articolo 35 della Legge 30 luglio 2009 n.104, ovvero quello sui limiti di utilizzazione degli atti compiuti da uno Stato estero, è così modificato: “Fermo quanto stabilito dalle disposizioni di legge vigenti circa la validità e utilizzabilità di atti, non è consentita l’utilizzazione degli atti di assistenza giudiziaria richiesti e compiuti all’estero in violazione delle condizioni e limiti eventualmente posti dallo Stato estero”. Tutti i termini per eventuali reclami conseguenti ai sequestri avvenuti all’estero in regime di segretezza, sono sospesi e cominciano a decorrere dalla comunicazione alle parti della cessazione del regime di segretezza. Avverso il decreto di formale acquisizione probatoria che dispone misure coercitive, gli interessati ed il Procuratore del Fisco, possono proporre per i motivi previsti dal diritto interno, reclamo in forma scritta al Giudice delle Appellazioni Penali entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della notifica del decreto, conclusa l’eventuale fase svolta in regime di segretezza. Eventuali impugnazioni sono regolate dalle norme procedurali ordinarie.

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