Il mondo politico in subbuglio dopo le dichiarazioni di Gabriele Gatti e Mario Fantini (l’ex amministratore delegato della Cassa di Risparmio di San Marino, aveva detto il vero sui colloqui avuti a Palazzo Begni). Super black list: la Repubblica di San Marino con Svizzera, Panama e Liechtenstein.
Di Saverio Mercadante
Agosto, il mese principe dei governi balneari di democristiana memoria, il mese della decantazione, della tregua ferragostana. Ma quando mai? In Italia, e a San Marino, l’agosto del 2010, è il mese delle decisioni non più rinviabili, dei veleni, delle inchieste, delle possibili cadute di governo, dei possibili cambi di maggioranza. Delle case a Montecarlo di Fini, e delle dichiarazioni al curaro di Mario Fantini supportate da registrazioni di nascosto con segretari di stato consegnate alla procura di Forlì. E’ un clima miasmatico che sta ormai lasciando un segno indelebile sulla credibilità del ceto dirigente della Repubblica nel quale si inserisce a sorpresa l’ammissione esplicita di Gabriele Gatti. Mario Fantini, ex amministratore delegato della Cassa di Risparmio di San Marino, aveva detto il vero sui colloqui avuti a Palazzo Begni. Gatti afferma: “L’ho fatto per il bene del Paese”. E aggiunge: “Non c’è stata nessuna pressione indebita sui vertici della Cassa di Risparmio. Ho operato esclusivamente nell’interesse della Cassa di Risparmio, e del Paese, nel tentativo di evitare tutte le problematiche che poi, nel concreto, si sono verificate”. Resta il fatto che ci si dimentica anche di citare l’ipotetica tangente da 15 milioni di euro per sbloccare la situazione che si era creata all’interno di Delta fra Cassa di Risparmio e Sopaf. Ci pensa il giorno dopo giorno Fantini sulla Voce ricordando uno dei passi della conversazione avuta a Palazzo Begni con i due segretari di stato: “Sopaf – dice Fantini ai suoi interlocutori istituzionali – è quotata in borsa, se noi supponiamo di dare 50 lire a Sopaf e due lire, faccio per fare un esempio, ad altri, ci rendiamo conto che sono reati di una gravità e i prossimi 10 anni li passiamo tutti nel carcere?”. V’è forse una sol certezza nei nostri cuori agitati: non siamo in black list, ma in super black list. Oh Yes. Tremonti in settembre, in via venti settembre, farà pollice verso. E San Marino sembra che ci sia proprio nella nuova nerissima superlista con Svizzera, Panama e Liechtenstein: il parametro usato è quello che individua i paesi che registrano il maggior numero di fiduciarie. Per il decreto incentivi intanto è arrivato il crisma dell’ufficialità con la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale. Gli articoli 36 e 37 “pungono” direttamente San Marino. Quest’ultimo, quello sulle disposizioni antiriciclaggio, ha subito qualche modifica. Il comma 1 è in parte modificato al comma 1, secondo periodo: le parole: “società fiduciarie; alla identificazione del sistema di amministrazione del nominativo degli amministratori e del possesso” sono sostituite dalle seguenti: “società fiduciarie nonché all’identificazione del sistema di amministrazione e del nominativo degli amministratori e del possesso”. L’articolo 36, ricordiamo, si riferisce alla cosiddetta “super black list” ancora da definire, che impone a banche, intermediari finanziari, fiduciarie, Poste, Sim Sgr Sicav, professionisti, revisori contabili e altri soggetti italiani di non instaurare o porre fine ad ogni tipo di rapporto professionale con controparti di diritto straniero (e quindi anche sammarinesi), qualora si tratti di società fiduciarie, trust, società anonime o controllate da società con azioni al portatore, aventi sede nei paesi che verranno individuati mediante una apposita black list, con un decreto del Mef. L’articolo 37 invece precisa che gli operatori aventi sede, residenza, o domicilio in paesi cosiddetti black list di cui al decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999 (ove è inserita San Marino) sono ammessi a partecipare alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitura solo previa autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo modalità da definire entro 30 giorni con apposito decreto (non ancora emanato). L’autorizzazione è subordinata all’individuazione dell’operatore economico, individuale o collettivo, mediante la comunicazione dei dati che identificano gli effettivi titolari delle partecipazioni societarie, anche per il tramite di fiduciarie, all’identificazione del sistema di amministrazione, del nominativo degli amministratori e del possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla normativa italiana.