Home FixingFixing Positiva l’abolizione delle SA Malgrado tutte le insinuazioni

Positiva l’abolizione delle SA Malgrado tutte le insinuazioni

da Redazione

Nel provvedimento di San Marino è previsto anche l’addio dei certificati azionari al portatore. “Un passaggio naturale e non traumatico” ha commentato il Segretario di Stato per l’Industria Marco Arzilli.

Di Alessandro Carli

 

Con 43 voti favorevoli e un astenuto, il CGG (che sul sito ufficiale www.consigliograndeegenerale.sm non aggiorna le leggi approvate dal 28 gennaio 2010, ndr) ha abolito tutte le disposizioni di legge riguardanti le società anonime che entro il 30 settembre dovranno rendere nominative le azioni ed entro il 30 novembre diventeranno a tutti gli effetti società per azioni o srl. “Un passaggio naturale e non traumatico – ha commentato il Segretario di Stato per l’Industria Marco Arzilli – nel segno di una maggiore trasparenza degli assetti societari e quindi un migliore controllo del sistema impresa a San Marino da parte dei due uffici di vigilanza sulle attività economiche: l’Agenzia di Informazione Finanziaria e l’Ufficio Centrale di Collegamento”. Un passaggio che si inserisce nel solco tracciato lo scorso anno dalla legge 100 del 22 luglio 2009: i certificati azionari al portatore erano stati “obbligatoriamente” depositati presso i notai sammarinesi, che avevano provveduto all’identificazione dei titolari effettivi delle azioni. I notai depositari erano già tenuti a fornire le informazioni sui soci o su chiunque sia detentore o possessore in base alla legge dei certificati azionari e la documentazione acquisita, all’Autorità Giudiziaria nell’ambito di procedimenti penali e all’AIF nell’esercizio delle funzioni di prevenzione e di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Un passaggio non così traumatico: molte “società anonime” hanno già risolto il nodo della trasparenza essendo nella sostanza già delle SpA.

 

Cosa dice la legge

“Le Società anonime che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino già iscritte nel Registro delle Società, devono rendere nominative le azioni entro il 30 settembre 2010 e depositare presso la Cancelleria commerciale del Tribunale unico, l’estratto autentico del libro soci entro il 30 novembre 2010”, si legge all’articolo 1 della legge. “Il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione e deposito previsti dalla legge – annota l’art. 5 – comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di 5 mila euro per ogni singola violazione da parte dell’Ufficio Industria, Commercio e Artigianato su segnalazione degli organi di controllo competenti”. L’art. 2 della normativa – quello al centro di alcune polemiche avanzate da alcuni quotidiani italiani del settore – stabilisce, infatti la completa traccibilità dei soci. Non si può assolutamente parlare di escamotage per tornare ad una forma anonimato, come alcune testate hanno sibillinamente scritto e ribadito (Gabriele Frontoni su Italia Oggi scrive che “nonostante i passi avanti compiuti verso una maggiore trasparenza, tuttavia, la legge non sembra avere risolto il nodo della tracciabilità delle società anonime. La normativa garantisce infatti la possibilità di intestare quote societarie a trust e fiduciarie, garantendo una via di fuga all’applicazione della legge sull’abolizione dell’anonimato societario”): il comma 2 dell’articolo 2 infatti chiarisce che “le società fiduciarie, sammarinesi o estere, nei casi in cui il mandato abbia ad oggetto partecipazioni in società sammarinesi, sono tenute a far pervenire al Dipartimento Vigilanza della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, entro il termine di 30 giorni dall’entrata in vigore della legge e, ove posteriore, dalla propria iscrizione nel Libro Soci della società fiduciariamente partecipata, una comunicazione scritta contenente le generalità dei fiducianti, la misura della partecipazione a ciascuno, nonché, ove diversi da persone fisiche, le generalità dei loro titolari effettivi, così come dovrà formare oggetto di comunicazione, ogni eventuale successiva variazione alla compagine dei propri fiducianti e/o dei loro titolari effettivi”. Le fiduciarie sammarinesi devono essere equiparate a quelle italiane o europee: agiscono da filtro per alcune attività, ma – come afferma l’articolo 2 – non occultano le proprietà.

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