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Analisi legge 73 misure per occupabilità 

da Redazione

Prosegue l’Analisi della legge 73: le nuove misure per l’occupabilità, istituto destinato ai lavoratori sammarinesi inoccupati in cerca di primo impiego.

Le nuove misure per l’occupabilità sono un nuovo istituto destinato ai lavoratori inoccupati in cerca di primo impiego iscritti alla lista d’avviamento da almeno 12 mesi che abbiano sottoscritto il patto di servizio, non abbiano rifiutato posti di lavoro o attività formative. Un apposito regolamento definirà i requisiti per accedere a tali benefici.
La durata del patto di servizio può arrivare sino a un massimo di 12 mesi, e il lavoratore percepirà una somma giornaliera, per ogni giorno completo effettivo di attività, pari al 50% del salario medio territoriale che non costituisce reddito.
In caso di malattia, il lavoratore non ha diritto all’indennità economica ma dovrà comunque inviare all’ISS la certificazione medica per giustificare l’assenza e non può accedere al trattamento di CIG.
Anche l’indennità di reinserimento lavorativo è un nuovo istituto in favore dei lavoratori (sammarinesi o residenti) gravemente svantaggiati che non beneficiano di alcuna indennità economica purché iscritti nelle liste da almeno 6 mesi e riguarda i lavoratori ultracinquantenni, i disoccupati di lungo periodo e le donne assenti dal lavoro da più di 18 mesi per maternità o cura .
L’indennità avrà durata di 12 mesi prorogabile sino a 2 anni, e il lavoratore percepirà una somma giornaliera, per ogni giorno completo effettivo di attività, pari al 75% del salario minimo territoriale che non costituisce reddito.
La riforma introduce un “sistema integrato” per la gestione del mercato del lavoro cui è necessario aderire per accedere ai trattamenti/benefici di alcuni istituti.
I datori di lavoro per aderire devono rendersi formalmente disponibili all’assunzione di personale: ciò darà titolo preferenziale ai fini della concessione del credito agevolato, di investimenti a favore della competitività e ove presenti i requisiti, ai fini dell’imprenditoria giovanile e femminile e potranno beneficiare di sgravi contributivi.
I datori di lavoro possono stipulare con la Segreteria di Stato per il Lavoro, anche per il tramite dell’Ufficio del Lavoro, una convenzione nella quale concordare forme, tempi e modalità d’attuazione delle esigenze occupazionali, di formazione e/o riqualificazione. Sulla base di tali intese, di assunzione o formazione, gli Uffici del Lavoro individueranno i lavoratori da impiegare privilegiano l’avvio di disabili e lavoratori disoccupati e provvederà al relativo avvio al lavoro.
I lavoratori iscritti nelle liste d’avviamento al lavoro, in mobilità o disoccupati, pena la decadenza dalla fruizione degli ammortizzatori sociali, devono stipulare ai sensi sell’art.3 un Patto di Servizio con gli Uffici del Lavoro nell’ambito del quale “potranno” essere definiti, anche successivamente, piani individuali finalizzati all’inserimento o al reinserimento.

 

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