Home FixingFixing Etichettatura obbligatoria per tessili, pelli e calzature

Etichettatura obbligatoria per tessili, pelli e calzature

da Redazione

“Made in Italy”: per i settori tessili, pelli e calzature, bastano due fasi di lavorazione per apporre la preziosa dicitura. Nella sede della Camera di Commercio di Rimini approfondimento con il dottor Giuseppe De Marinis. Focus normativo di San Marino Fixing.

Di Alessandro Carli

Con l’obiettivo di aiutare gli operatori economici a orientarsi nel ginepraio delle normative e le disposizioni emanate e per presentare il nuovo quadro normativo che coinvolge in modo particolare l’uso di indicazioni “Made in Italy” e quella riguardante l’uso dell’indicazione “full made in Italy”, la settimana scorsa la Camera di Commercio di Rimini ha organizzato un secondo approfondimento sulla delicata materia, condotto dal dottor Giuseppe De Marinis.
Gli interventi normativi relativi alla corretta applicazione e interpretazione dell’articolo 4 comma 49 della legge numero 350/03 sulle false o fallaci indicazioni di origine si è ulteriormente arricchita.
Il 17 marzo 2010 il Parlamento ha approvato un ulteriore provvedimento che rende obbligatoria l’indicazione dell’origine per i prodotti tessili, calzaturieri della pelletteria e dell’arredamento fabbricati in Italia, basandosi su presupposti avulsi dalla normativa, già armonizzata a livello internazionale nell’ambito degli accordi Gatt/WTO. Il focus ospitato nella sede della CCIAA ha affrontato queste nuove disposizioni, anche in virtù della sentenza numero 15.374 della Cassazione penale, emessa il 22 aprile 2010, che di fatto ha accolto il reclamo presentato da parte di un’azienda con sede italiana che fabbrica prodotti in Cina. In estrema sintesi, la Cassazione ha stabilito che anche l’uso di un marchio italiano non determina l’obbligatorietà dell’indicazione del Paese di fabbricazione, sostenendo che bastano le indicazioni che assicurano i consumatori sull’effettiva origine del prodotto
La legge Reguzzoni-Versace-Calearo (che prevede per la prima volta che nell’etichetta siano indicate “Informazioni specifiche sulla conformità dei processi di lavorazione alle norme vigenti in materia di lavoro, sulla certificazione di igiene e di sicurezza dei prodotti, sull’esclusione dell’impiego di minori nella produzione, sul rispetto della normativa europea e sul rispetto degli accordi internazionali in materia ambientale”), entrerà in vigore il 1° ottobre 2010 (previa notifica all’Ue per l’esame di compatibilità con la normativa comunitaria). Ed istituisce in primo luogo un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti tessili, della pelletteria e del calzaturiero. La norma dispone che si potranno fregiare della dicitura ‘made in Italy’ solo i prodotti finiti per i quali almeno due delle fasi di lavorazione siano state eseguite in Italia, ma a patto che per i rimanenti passaggi della ‘filiera’ sia verificabile la tracciabilità.
“La normativa – precisa Giuseppe De Marinis – vale anche per le aziende sammarinesi: come detto, bastano due passaggi, purché siano rispettata la tracciabilità degli altri step”.

Forse potrebbe interessarti anche:

Lascia un commento