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Tremonti mette nel mirino il Monte

da Redazione

Nel “Decreto incentivi” un articolo contro le frodi. Per l’Italia, San Marino è ancora nella black list.

di Alessandro Carli

 

Un nuovo, pesantissimo attacco versus la Repubblica di San Marino. Una minaccia che da venerdì scorso sta allarmando – giustamente – tutto il territorio. All’interno del “Decreto incentivi”, varato da Consiglio dei Ministri e oggetto di polemiche (rimbalzate molto velocemente sia sui giornali cartacei del Belpaese che sul web) non solo italiane. La lente d’ingrandimento del Titano è tutto puntata sull’articolo 1 del Decreto: per contrastare l’evasione fiscale operata nella forma dei cosiddetti ‘caroselli’ e ‘cartiere’, anche in applicazione delle nuove regole europee sulla fatturazione elettronica, il decreto approvato in Consiglio dei Ministri prevede che i soggetti passivi all’Iva debbano comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate, secondo modalità e termini definiti con decreto, tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list. Ma se ad oggi la Repubblica di San Marino, dopo aver abbondantemente espletato la necessità di chiudere almeno 12 accordi Ocse (in cascina il Titano ha già infilato oltre 20 perline), potrebbe tirare un lieve sospiro di sollievo, il comma 2 dell’articolo 1 scende sul Monte come una mannaia: “Al fine di prevenire fenomeni a particolare rischio di frode fiscale, l’obbligo può essere inoltre esteso anche a paesi cosiddetti non black list nonché a specifici settori di attività e a particolari tipologie di soggetti”. Entro 30 giorni il Ministero della Economia farà conoscere in dettaglio le modalità cui devono attenersi i soggetti economici italiani per comunicare all’Agenzia delle Entrate “tutte le cessioni di beni e le prestazioni di beni effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio” nei paesi a rischio. Tra cui – anche – San Marino. La prima traduzione pratica, prevista dal regolamento attuativo delle Entrate, prevede che tutti i soggetti con partita Iva che hanno scambi con il Titano, sia se cedono sia se ottengono beni, devono comunicarlo alle Entrate. Nella comunicazione dovranno essere forniti i dati identificativi dei soggetti con i quali effettuano l’operazione: la partita Iva se si tratta di un contribuente residente in paesi con questa classificazione, oppure con il codice identificativo per i soggetti residenti a San Marino dove, ricordiamo, non c’è partita Iva. Al fisco dovranno essere inviati on line da tutti contribuenti e società con partita Iva che hanno affari con la Repubblica di San Marino una comunicazione mensile, e conterrà gli estremi dei soggetti con i quali si effettua l’operazione (Partita Iva o Codice identificativo) ma anche i tempi e l’importo della transazione. La comunicazione è trimestrale, invece, se il volume d’affari è inferiore a 50.000 euro. Per chi non rispetterà questo nuovo obbligo le sanzioni saranno salate: è previsto il raddoppio rispetto alle attuali, da un minimo di 1.032 euro ad un massimo di 2.064 euro per ogni mancata comunicazione. Il decreto, comunque, già prevede di estendere questo meccanismo di monitoraggio a tutti i paradisi fiscali inseriti nella cosiddetta “Black List” (ma non solo: il Ministro italiano Giulio Tremonti – come motivato nel comma 2 dell’articolo 1, può allargare lo spettro anche sui Paesi non inseriti nella ‘lista nera’) con l’obiettivo di bloccare le truffe realizzate con il cosiddetto meccanismo “a carosello” (un flusso circolare di operazioni che alla fine consentono di scaricare crediti per Iva che nelle triangolazioni non viene poi effettivamente versata) o contro le “cartiere”, cioè società fittizie che emettono false fatture. Contro l’evasione sarà poi realizzata anche una corposa e dettagliata operazione-setaccio attraverso le Camere di Commercio italiane, che dovranno trasmette “all’Agenzia delle Entrate entro il giorno 15 di ogni mese, mediante il loro collegamento telematico con l’Agenzia, tutti i dati in loro possesso relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese effettuate nel mese precedente e ogni altra notizia in loro possesso riguardanti le deliberazioni di modifica degli atti costitutivi per il trasferimento all’estero della sede sociale delle società, nonché di costituzione all’estero di società”.

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