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La mutazione genetica del segreto bancario

da Redazione

Segreto bancario, come il Titano cambia le regole per non venire escluso dal contesto finanziario. La riservatezza “soft” scompare di fronte a comportamenti illeciti.

Di notte, quasi simbolicamente a sottolinearne l’opacità attraverso la quale veniva vissuto all’estero uno dei pilastri della ormai passata economia sammarinese, il Consiglio Grande e Generale ha detto addio al vecchio segreto bancario. E ne fa nascere uno “nuovo” costruito nel recinto delle disposizioni internazionali in materia di antiriciclaggio e di contrasto all’evasione fiscale.
“E’ innegabile – ha sottolineato durante il dibattito il Segretario di Stato per le Finanze, Gabriele Gatti – che il nuovo segreto bancario risulterà tale da limitarne un suo utilizzo, volto a consentire la sottrazione dai doveri di contribuzione nei confronti del fisco del proprio paese, in presenza di accordi bilaterali”.
E’ quindi stato approvato nei giorni scorsi in seduta notturna la modifica alla normativa “Legge sulle imprese e sui servizi finanziari e assicurativi” con 33 voti a favore e 19 astenuti.
E’ innegabile che il Consiglio abbia certificato una rivoluzione ormai non più rinviabile sotto la pressione degli organismi internazionali e per sana, inevitabile realpolitik. E infatti il relatore di maggioranza del provvedimento, Teodoro Lonfernini, consigliere Pdcs ha confermato che “con l’approvazione della legge San Marino segna un ulteriore passo significativo sulla strada di quella emancipazione che da tempo le organizzazioni internazionali hanno richiesto per essere considerato un Paese affidabile e collaborativo”.
Senza dubbio questa legge sarà decisiva, propedeutica, a porre la sospirata firma sull’accordo per le doppie imposizioni, altro step strategico per l’economia del Titano. Ma sembra che prima del 2011 non se ne parli.
Sul vecchio segreto bancario ormai obsoleto è stata compiuta una sorta di mutazione genetica. Si è trasformato in una riservatezza più soft, più appropriata ai tempi che corrono. Un vestito che scompare di fronte a comportamenti illeciti. “Una riservatezza che deve essere alla base di un corretto rapporto professionale e che le istituzioni devono garantire”.
Per “segreto bancario”, recita la modifica “s’intende il divieto dei soggetti autorizzati di rivelare a terzi, senza l’autorizzazione scritta dell’interessato, i dati e le notizie acquisite nell’esercizio delle attività riservate”.
“Il segreto bancario – afferma il nuovo articolo 2 – vincola gli amministratori, i sindaci, i revisori contabili, gli attuari, i dipendenti di qualsiasi ordine e grado, ivi compresi coloro che svolgono tirocini o periodi di formazione professionale, i consulenti esterni, i procuratori, i liquidatori, i commissari, i membri del comitato di sorveglianza di soggetti autorizzati”.
Ma il cuore del cambiamento è tutto nella modifica del quinto comma dell’articolo 36. Lì il legislatore ha compiuto con il nuovo articolo 4, quel passo in avanti richiesto dagli organismi internazionali, Osce e Moneyval. La nuova normativa stabilisce, infatti, che il segreto bancario non potrà essere opposto ai seguenti soggetti nell’esercizio delle loro pubbliche funzioni: il Commissario della legge in sede penale; la Banca centrale nell’esercizio delle proprie funzioni di vigilanza; l’Agenzia di informazione finanziaria; e l’Ufficio centrale di collegamento e agli altri pubblici organi e uffici sammarinesi deputati allo scambio diretto di informazioni con gli omologhi organi esteri in attuazione degli accordi internazionali vigenti.
“Tutte autorità – chiarisce Lonfenini – preposte al controllo di una corretta azione di contrasto a fenomeni distorsivi che possono verificarsi all’interno dei sistemi finanziari ed economici”.
La nuova legge, entra in vigore il quinto giorno successivo alla sua pubblicazione, va poi nel dettaglio indicando i casi in cui non si può parlare di violazione del segreto bancario: quando la comunicazione a terzi è necessaria per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l’interessato; nell’ambito di un contenzioso in corso tra l’interessato e il soggetto autorizzato; o la comunicazione è rivolta all’impresa capogruppo, sammarinese o estera di Stato con il quale è in vigore apposito accordo internazionale, ed è finalizzata al rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata.
Astensione in aula dell’opposizione che nelle parole del relatore Pier Marino Mularoni, consigliere Ddc ha riconosciuto che “la materia del segreto bancario e’ importante e delicata, con pesanti ricadute a livello di immagine e va affrontata con competenza e moderazione. La minoranza si è posta in termini costruttivi nell’interesse supremo del Paese”.
Saverio Mercadante

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