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Iva, il luogo delle prestazioni è quello del destinatario

da Redazione

Dai trasporti alle consulenze legali e professionali, le novità della Disciplina Ue. Ma per i servizi ai consumatori finali fa fede il Paese del prestatore. Ecco cosa dice la circolare n. 58/E del 31 dicembre 2009.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 58/E del 31 dicembre 2009, ha fornito chiarimenti ai contribuenti italiani che effettuano o ricevono prestazioni di servizi da soggetti non residenti. Le istruzioni mirano a far fronte alle incertezze legislative dovute al mancato recepimento delle norme comunitarie relative al “VAT package 2008”. Per l’Agenzia delle Entrate le disposizioni contenute nelle direttive europee sono sufficientemente dettagliate. Queste consentono, quindi, la diretta applicazione dei principi ivi contenuti in Italia con la disapplicazione delle norme nazionali con essi incompatibili. Le nuove regole europee sulla territorialità delle prestazioni IVA rese a soggetti passivi d’imposta prevedono che il luogo della prestazione sia quello in cui si trova il destinatario. Ma in caso di servizi a consumatori finali continua a far fede il Paese del prestatore. Dai trasporti alle consulenze legali, ecco – nello specifico – le novità contenute nella disciplina Ue.

 

Trasporti di beni

La nuova legge sull’IVA tocca da vicino soprattutto il settore dei trasporto internazionali di beni e delle operazioni accessorie. Fino al 31 dicembre 2009 un trasportatore italiano che fatturava a un’impresa italiana un trasporto in esportazione aveva – per quel che concerne il percorso italiano – una parte non imponibile e una parte esclusa (percorso estero). Dal 2010 la prestazione diventa intermante non imponibile. Molto simile anche il caso di un trasportatore italiano che fattura a un’impresa estera un trasporto in esportazione: se fino al 31 dicembre 2009 era in parte non imponibile (percorso italiano) e in parte escluso (percorso estero), da gennaio è intermante escluso. Rimane invece invariata, ovvero imponibile (IVA 20%), la fattura che il trasportortatore italiano deve emettere a un’impresa italiana in caso di un trasporto intracomunitario. Quando un’impresa italiana acquista un trasporto intracomunitario effettuato da un trasportatore Ue, dal 1 gennaio 2010 ha un’autofattura imponibile (20%). Fino al 31/12/2009 era in vigore l’integrazione della fattura estera imponibile con IVA al 20%. Sino alla fine del 2009 la fattura che il trasportatore italiano emetteva a un’impresa estera su un trasporto intermante in Italia era imponibile (20%). Dal 1 gennaio 2010 è invece “esclusa”. Infine, il caso di un’impresa italiana che acquista un trasporto in esportazione effettuato da un trasportatore estero. Dal 2010 l’autofattura è interamente non imponibile (ricordiamo che fino al 31/12/2009 l’autofattura era non imponibile per i percorso italiano e esclusa per il percorso estero).

 

Carico, scarico e operazioni doganali

Rimane invariata la “non imponibilità” sulla fattura che un’impresa italiana emette a un’impresa italiana sui servizi accessori a trasporti in esportazione resi in Italia e servizi doganali. Se la fattura non era imponibile (sino al 31 dicembre 2009) per un’impresa italiana che fatturava a un’impresa estera (Ue o extraUe) i servizi accessori a trasporti in esportazione resi in Italia e servizi doganali, dal 1 gennaio 2010 l’operazione è esclusa, ovvero risulta un’operazione “irrilevante territorialmente per l’articolo 7 del Dpr 633/72 e circolare 58/E/2009” (art. 7 del Dpr 633/72 spiega che “le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da soggetti che hanno il domicilio nel territorio stesso o da soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, nonché quando sono rese da stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e residenti all’estero; non si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da stabili organizzazioni all’estero di soggetti domiciliati o residenti in Italia. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede legale e residenza quello in cui si trova la sede effettiva”). Poiché l’operazione era ritenuta irrilevante, sino al 31 dicembre 2009 l’impresa italiana che acquistava da un’impresa estera una serie di servizi accessori a trasporti in importazione resi all’estero e i servizi non doveva emettere un’autofattura. Da gennaio 2010 l’impresa italiana dovrà emettere un’autofattura imponibile (20%) oppure non imponibile nei casi previsti.

 

Pubblicità: spot e inserzioni

Qualche cambio di rotta anche nel settore pubblicitario. La fattura che un’impresa italiana emette a un’impresa extraUe su una serie di servizi pubblicitari (spot, inserzioni, ecc.) utilizzati in Italia diventa “irrilevante territorialmente”. Sino al 31 dicembre 2009 la fattura era imponibile di IVA (20%). E sempre “irrilevante territorialmente” rimane il caso di un’impresa italiana che fattura a un’impresa Ue i servizi pubblicitari ovunque utilizzati. Se fino al 2009 l’impresa che acquistava da una società extraUe un servizio pubblicitario (inserzione su un giornale) utilizzato da ExtraUe non doveva emettere un’autofattura in quanto l’operazione era ritenuta “territorialmente irrilevante”, dal 1 gennaio 2010 l’autofattura è imponibile (IVA 20%).

 

Lavorazioni di beni mobili

Cambia in vento anche sui beni mobili. Diventa “territorialmente irrilevante” la fattura che un’impresa italiana emette a un’impresa estera sulla manutenzione di un impianto esistente in Italia (sino al 31/12/2009 la fattura era imponibile al 20%). Viceversa, se sino al 31 dicembre 2009 l’azienda italiana che acquistava da un’impresa estera un servizio per la riparazione di un impianto esistente in Italia non doveva emettere un’autofattura, dal 1 gennaio l’autofattura deve essere imponibile (IVA 20%).

 

Consulenze legali e professionali

Rimane l’autofattura imponibile (20%) nel caso di un’impresa italiana che riceve da un avvocato tedesco una prestazione legale, così come non cambia la definizione di “operazione irrilevante territorialmente per l’articolo 7 del Dpr 6323/72 e circolare 58/E/2009” sulla fattura che un commercialista italiano emette per una consulenza fiscale a un’impresa estera.

 

Fiere ed eventi

La nuova legge sull’IVA non tocca le fiere: per l’articolo 7 del Dpr 633/72 e circolare 58/E/2009 – ieri come oggi – la fattura che l’impresa estera emette a un’impresa italiana il corrispettivo per la partecipazione a una fiera tenutasi all’estero è “esclusa” in quanto “irrilevante territorialmente”. Rimane invece imponibile (IVA 20%) la fattura emessa da un’impresa italiana a un’impresa estera sulla partecipazione a una fiera tenutasi in Italia.

 

Provvigioni sui beni mobili

Confermata l’autofattura non imponibile sulla provvigione pagata da un’impresa italiana ad un agente estero per vendita all’esportazione, così la definizione di “operazione irrilevante territorialmente per l’art. 7 del Dpr 633/72” per la fattura che un agente italiano emette e un’impresa extraUe per cessione intracomunitaria. Infine, il caso di un agente italiano che fattura la provvigione a un’impresa extraUe per la vendita di beni dall’Italia all’Italia. Se sino al 31 dicembre 2009 la fattura era imponibile (IVA20%), dal 1 gennaio 2010 l’operazione diventa “esclusa”.

Alessandro Carli


CLICCA QUI per un approfondimento sulla territorialità delle prestazioni (da San Marino Fixing).

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