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Avvocati, Rimini non rispetta la reciprocità 

da Redazione

Querelle aperta tra l’Ordine degli Avvocati della Repubblica di San Marino e quello di Rimini, che viola il principio di reciprocità. La questione non ha trovato una definitiva risoluzione, anzi l’anomalia si è acuita. Il Presidente sammarinese Manuel Micheloni: “Il rapporto deve essere assolutamente paritario”. E il Titano chiede l’intervento del Consiglio Nazionale Forense italiano.

Il presidente Manuel Micheloni riepiloga e fa il punto sulla vicenda insorta tra l’Ordine degli Avvocati e Notai Sammarinese e l’Ordine degli Avvocati di Rimini, che si trascina da mesi e che ancora purtroppo non ha trovato una definitiva risoluzione. “Nell’aprile del 2009, giunge una lettera del consigliere delegato dell’Ordine riminese. Si affermava che la partecipazione dell’avvocato sammarinese alle udienze poteva addirittura inficiare la validità degli atti compiuti, poiché la normativa in relazione alla partecipazione alle udienze da parte di avvocati forensi nell’ambito della comunità europea, escludeva San Marino, non essendo Stato membro dell’UE. Di fatto, si notificava che la partecipazione degli avvocati sammarinesi non solo era vietata ma avrebbe addirittura inficiato la validità degli atti e dei procedimenti stessi”. L’avvocato Micheloni poi sottolinea l’eccezionalità dell’accaduto: non c’era mai stato un precedente di questo genere dalla firma, nel 1939, della convenzione di amicizia e buon vicinato tra Italia e San Marino. “Nel luglio del 2009 scrivo una lettera al mio omologo riminese – continua il presidente Micheloni – chiedendo un incontro e spiegazioni. Passano alcuni mesi, ma non ricevo alcuna risposta ufficiale. In dicembre l’Ordine di San Marino si riunisce e prende atto che in base all’articolo 51 dello statuto è venuto meno il principio di reciprocità con l’Italia. Quindi, se i nostri iscritti non possono esercitare in Italia quindi anche i colleghi italiani non potranno operare a San Marino”. Va ricordato che in questi mesi, dall’aprile 2009, non vi erano state altre comunicazioni dello stesso tenore da parte dell’ordine riminese. La delibera sammarinese viene in seguito inviata a tutte le parti interessate e suscita le prime reazioni, le esternazioni degli avvocati riminesi sulla stampa: si contesta in vario modo la sua validità. Ma continua il silenzio ufficiale; nessuna iniziativa da parte dell’ordine di Rimini. Solo il 30 dicembre 2009 giunge una lettera del presidente degli avvocati riminesi, Gianfranco Nucci, che si scusa: a causa di un disguido, una comunicazione di risposta già predisposta alla fine del luglio 2009, non era mai stata inviata dalla segreteria. “Al suo interno – spiega l’avvocato Micheloni – c’era una copia della lettera datata 30 luglio, ma protocollata il 30 dicembre. Si esprimevano in parte giustificazioni sull’iniziativa del consigliere delegato e si dichiarava che, poiché San Marino non fa parte dell’UE, al caso non è applicabile la normativa comunitaria, rendendosi applicabile solo quella contenuta nella Convenzione del ‘39”. Ma la vicenda è tutt’altro che risolta. “Sembra che si ripristini la situazione precedente. E invece – continua – nella lettera del presidente Nucci è presente un nuova indicazione che mina ancora una volta il principio di reciprocità. La quale, a dir poco, ci ha lasciato perplessi e allibiti ”. Si afferma infatti nella missiva che gli avvocati italiani possono venire ad esercitare a San Marino sia in sede civile che penale, senza alcun limite. Gli avvocati sammarinesi, invece, possono operare nei tribunali italiani nelle udienze penali, mentre, per quello che riguarda l’attività civile spetta a loro solo un ruolo di consulenza. “E’ evidente che questa disparità – scandisce – questa limitazione della nostra attività è inaccettabile. Anche perché non c’è mai stata in precedenza. Il rapporto deve essere assolutamente paritario: nessuna inferiorità o sudditanza nei confronti di qualsiasi altro ordine o Stato”. “Il presidente dimissionario Nucci afferma, sbagliando clamorosamente, che l’Ordine sammarinese non è competente a deliberare in materia mentre invece, la legge sammarinese ci attribuisce il diritto/dovere di tutelare e regolamentare la professione in ogni suo aspetto. Tra l’altro, la lettera del 30 dicembre, per conoscenza, è stata inviata al ministero degli Esteri e di Grazia e Giustizia”. “Adesso il Consiglio dell’Ordine – comunica il Presidente – ha deciso di non sospendere la validità della delibera che blocca l’attività degli avvocati italiani a San Marino. Abbiamo deciso però di consentire ancora alcuni mesi di attività a San Marino, sino al 1° marzo compreso, per gli avvocati italiani che avessero fatto richiesta di domiciliazione prima del 1° gennaio 2010. Da questa data, non accettiamo in ogni caso nessun’altra richiesta di domiciliazione presso gli studi sammarinesi. Sperando che nei prossimi mesi questa incresciosa situazione sia risolta”. “Il Consiglio ha anche deciso di interessare il Consiglio Nazionale Forense italiano della vicenda, nostro pari istituzionale, perché da Rimini provengono indicazioni contraddittorie ed ambigue. Chiederemo che su tutto il territorio italiano venga tutelato in toto il principio di reciprocità tra gli iscritti agli albi dei rispettivi Ordini professionali, sia in sede civile che penale. Vogliamo evitare che si crei la stessa diatriba con gli Ordini delle altre circoscrizioni italiane”. “Vorremmo archiviare questa anomalia – conclude Micheloni – una volta per tutte e continuare a collaborare come è sempre avvenuto. Certo è difficile capire come sia nata questa vicenda ambigua: forse eccesso di zelo, forse non perfetta conoscenza della convenzione, forse il clima dei rapporti attuali tra i due Stati. Certo è, che i principi di diritto vanno rispettati sia dai grandi Paesi che da quelli piccoli”. “In questi giorni a Rimini si sono tenute le nuove elezioni del Consiglio Direttivo dell’Ordine e dovrebbe avvenire a breve la designazioni dei consiglieri e quindi del nuovo Presidente. Quindi è opportuno che i contatti vengano ripresi con il nuovo presidente”.

Saverio Mercadante

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