Home FixingFixing La territorialità  delle prestazioni di servizi ai fini IVA

La territorialità  delle prestazioni di servizi ai fini IVA

da Redazione

L‘Agenzia delle Entrate, in data 31/12/2009, ha pubblicato la circolare n. 58/E riguardante la nuova disciplina IVA del luogo di prestazione dei servizi, a seguito dell’approvazione della Direttiva n. 2008/8/CE. Ecco come le nuove regole incidono profondamente sulla territorialità delle prestazioni di servizi ai fini IVA.

Come già ricordato, le nuove regole, che incidono profondamente sulla territorialità delle prestazioni di servizi ai fini IVA, individuando lo Stato in cui una determinata prestazione di servizi deve essere assoggettata ad imposta, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2010. Le principali novità introdotte sono così sintetizzate: 1) Modifica della regola generale del luogo di tassazione dei servizi resi a soggetti passivi, per i quali si passa dal criterio della tassazione nel Paese di stabilimento del prestatore al criterio di tassazione nel Paese di stabilimento del cliente. Al contrario, per le prestazioni rese a privati consumatori si conferma, come regola generale, quella della tassazione nel Paese del prestatore; 2) Conferma di talune deroghe già esistenti (che comportano l’applicazione degli stessi criteri di tassazione sia per le prestazioni rese a soggetti passivi, che a privati consumatori) concernenti le prestazioni di servizi relativi ad immobili, culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e trasporto passeggeri; 3) Introduzione di nuove deroghe sia per le prestazioni rese a soggetti passivi che a privati consumatori, con riferimento alle prestazioni di ristorazione e catering, nonché alla locazione a breve termine dei mezzi di trasporto; 4) Conservazione di talune deroghe vigenti, limitatamente ai servizi resi a privati consumatori, relative a prestazioni di servizi di intermediazione; di trasporto di beni; relative a beni mobili materiali; d. di telecomunicazione, teleradiodiffusione e servizi resi tramite mezzi elettronici; 5) Introduzione di una regola particolare per la locazione a lungo termine di mezzi di trasporto, resa a privati consumatori; 6) Ampliamento della definizione di soggetto passivo ai fini della individuazione della territorialità dei servizi, che comporta che siano considerati tali anche gli enti non commerciali (individuati nel diritto interno dall’articolo 4, quarto comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633) anche quando agiscono nell’ambito dell’attività istituzionale; gli enti che non svolgono alcuna attività commerciale, ma che risultano già identificati ai fini IVA; 7) Generalizzazione del principio in base al quale il committente nazionale soggetto passivo provvede agli obblighi contabili e di assolvimento dell’imposta per le prestazioni di servizio a lui rese da un soggetto passivo non stabilito e territorialmente rilevanti in Italia. Va inoltre rilevato che l’articolo 7 della Direttiva Servizi prevede che gli Stati membri adottino i necessari strumenti per conformarsi alle regole a partire dal 1° gennaio 2010. Al riguardo, occorre anche tener conto che il Consiglio dei Ministri in data 12 novembre 2009 ha proceduto all’esame preliminare del Decreto Legislativo concernente la “Attuazione delle direttive 2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE che modificano la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi, il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi stabiliti in altro Stato membro, nonché il sistema comune dell’IVA per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie”. Su tale provvedimento le competenti commissioni della Camera e del Senato non hanno formulato osservazioni particolari.

Forse potrebbe interessarti anche:

Lascia un commento