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Nuova normativa Iva cosa cambia per il Titano

da Redazione

Anticipazione di San Marino Fixing, in distribuzione oggi (e sfogliabile on line, cliccando sulla copertina del giornale in alto a destra in home page): la nuova normativa dell’Iva in Italia cambia le cose anche per il Titano. In attesa dell’approvazione del decreto, ecco come comportarsi.

Il Decreto non è stato ancora approvato e in attesa della sua entrata in vigore, l’Amministrazione Finanziaria italiana ha emanato la circolare con la quale si rendono immediatamente applicabili a partire dal 1 gennaio 2010 le disposizioni contenute nella Direttiva Servizi in quanto sufficientemente dettagliate, soprattutto con riferimento alle regole generali.
Il tutto allo scopo di evitare possibili fenomeni di doppia imposizione o detassazione che si sarebbero potuti creare ove si fosse continuato ad applicare le vecchie disposizioni.
“Il contenuto della circolare – spiega l’Associazione Nazione dell’Industria Sammarinese – ribadisce l’obbligo in capo al soggetto passivo nazionale degli adempimenti IVA per le prestazioni rese da un soggetto passivo estero, il quale non dovrà più utilizzare la figura del rappresentante fiscale, che invece rimarrà obbligatoria per le prestazioni territorialmente rilevanti effettuate nei confronti di privati consumatori. Rimane inalterata la possibilità per il soggetto estero di nominare il rappresentante fiscale per recuperare l’imposta sul valore aggiunto che gli sarà addebitata per le sole prestazioni di servizi (poche) che derogano alla regola generale (prestazioni su immobili in Italia, catering e ristorazione, fiere ed esposizioni, prestazioni di servizi sportivi, ricreativi, culturali ecc.)”.
Infine, la circolare numero 58 sancisce esclusivamente l’applicazione immediata della Direttiva servizi con incluso il meccanismo dell’inversione contabile (autofattura), ma nulla dice relativamente alle modifiche che il decreto legislativo apporterebbe all’articolo 17 del decreto IVA, le quali determinerebbero di fatto la fine dell’utilizzo del rappresentante fiscale (RF) quale terzo sistema di vendita nei rapporti tra la Repubblica di San Marino e Italia.
“Per tali ragioni – conclude l’ANIS – si ritiene plausibile che il metodo dell’utilizzo del rappresentante fiscale possa essere ancora utilizzato quantomeno fino all’entrata in vigore del decreto legislativo”.

 

CLICCA QUI per leggere tutti i dettagli sulle nuove regole.

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