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Esportazioni beni di consumo risolto il problema dei rimborsi

da Redazione

Il d.d. n. 152 si applica anche alle manutenzioni ordinarie e straordinarie per un valore di oltre 250 euro. La storia durava ormai da 4 anni. Soddisfatta l’ANIS: “Chiarezza per le imprese”.

Sembra essersi risolto, dopo anni di riunioni, l’annoso e intricato problema legato ai rimborsi all’esportazione sui beni di consumo. Il decreto delegato numero 152 del 29 ottobre 2009 ha infatti dissipato ogni nebbia e, di fatto, è andato ad agire con precisione sugli articoli 1 e 5 del decreto numero 135 del 27 ottobre 2009. L’articolo 1 del Decreto 27 ottobre 2003 numero135 è così sostituito: “L’imposta sulle importazioni istituita con la Legge 22 dicembre 1972 n. 40 è applicata secondo le norme contenute nel presente decreto relativamente ai beni materiali e immateriali direttamente strumentali nell’esercizio delle attività industriali, artigianali, commerciali professionali e agricole. I beni strumentali che il proprietario concede in uso ad operatori economici sammarinesi che svolgono per suo conto operazioni di conto lavorazione ovvero a operatori non residenti, previa autorizzazione dell’Amministrazione finanziaria, che terrà conto della tipologia del bene, sono sottoposti alle aliquote di imposta previste dal presente decreto. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle parti sostitutive relative alle manutenzioni ordinarie e straordinarie del bene strumentale di riferimento a condizione che il loro valore sia superiore a 250 euro per singolo intervento o acquisto; le disposizioni del presente comma, assorbono anche quelle previste dal primo comma dell’articolo 1 del Decreto numero 139 del 28 dicembre 2007 e non si applicano ai beni di cui all’articolo 4 del precitato decreto”. Si chiude così una storia di quattro anni: “La normativa del 2005 – spiega l’ANIS – doveva essere chiara già da tempo. Le imprese devono poter dichiarare autonomamente senza dubbi interpretativi. Siamo contenti perché, dopo aver sollecitato il Governi e l’Ufficio Tributario, è stato costruito un nuovo sistema che risolve di fatto i problemi del passato: le imprese hanno bisogno di chiarezza”. Come detto, il decreto delegato n. 152 va a toccare anche l’articolo 5 del decreto numero 135 del 27 ottobre 2003, che prevedeva che i beni destinati all’attività di noleggio senza conducente beneficiassero “dell’aliquota agevolata nella misura del 9% per gli autoveicoli, del 2% per gli aeromobili e del 6% per le imbarcazioni”. Secondo le nuove disposizioni, l’articolo 5 viene così sostituito: “I beni destinati al-l’attività di noleggio beneficiano dell’aliquota agevolata nella misura del 10% per gli autoveicoli (più un punto percentuale rispetto a quanto definito nel decreto delegato numero 135), del 2% per gli aeromobili e del 6% per le imbarcazioni (invariati rispetto al vecchio dd)”. Nella nuova disposizione viene introdotta una nuova voce, che riguarda i veicoli, predisposti, elaborati ed adibiti per competizioni sportive e ad esse destinati, sia direttamente che a noleggio. In base alle novità inserite nell’articolo 5, adesso “beneficiano dell’aliquota agevolata del 7%”.

Alessandro Carli

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