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Saldi sul Titano, il testo del nuovo decreto delegato

da Redazione

Ecco il testo ufficiale completo del nuovo Decreto Delegato adottato dal Governo di San Marino inerente alle Vendite di liquidazione, di fine stagione, promozionali e straordinarie. Tale Decreto Delegato è stato approvato nella seduta del Congresso di Stato di lunedì 30 novembre 2009.

DECRETO DELEGATO
Vendite di liquidazione, di fine stagione, promozionali e straordinarie

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Ambito di applicazione
Le vendite di liquidazione, di fine stagione, promozionali e straordinarie sono regolate dal presente Decreto.
Per le vendite di cui al comma precedente, è vietato l’uso della dizione “vendita fallimentare” o riferimenti ad altre procedure concorsuali anche come termine di paragone.
Le disposizioni di cui al presente Decreto non si applicano alle vendite disposte dall’autorità giudiziaria a seguito di esecuzione forzata ed alle vendite di beni oggetto di pignoramento effettuate dal Servizio Esattoria Unica.

CAPO II
DELLE VENDITE DI LIQUIDAZIONE
Art. 2 – Generalità
Le vendite di liquidazione sono quelle forme di vendita al pubblico effettuate dall’operatore commerciale al dettaglio al fine di esitare in breve tempo tutte le merci presentando al consumatore l’acquisto come occasione particolarmente favorevole, reale ed effettiva nel rapporto qualità/prezzo a seguito di cessazione dell’attività commerciale, cessione dell’azienda, trasferimento di sede dell’azienda, ristrutturazione e/o rinnovo dei locali, rinuncia ad una merceologia di cui all’oggetto della propria licenza. In questo ultimo caso, la vendita di liquidazione deve riguardare esclusivamente gli articoli oggetto della merceologia rinunciata.

Art. 3 – Modalità
L’effettuazione di vendita di liquidazione deve essere comunicata all’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio almeno 10 giorni prima della data di inizio della stessa.
La comunicazione contiene le seguenti indicazioni:
a) motivi della vendita di liquidazione;
b) data di inizio e di fine della stessa;
c) genere di articoli che verranno esitati nella vendita;
d) percentuale minima e massima di sconto che si intende praticare durante la liquidazione;
e) sottoscrizione dell’impegno a non introdurre ulteriori merci del genere di quelle per le quali è effettuata la vendita di liquidazione.
Con riferimento alla diversa casistica di cui all’articolo 2, alla comunicazione sopra citata deve essere allegato quanto segue:
a) cessazione attività: dichiarazione di cessazione dell’attività aziendale che è resa esecutiva dall’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio trascorsi 10 giorni dalla fine della vendita di liquidazione;
b) cessione dell’azienda: copia dell’atto che attesta la compravendita della azienda ovvero dichiarazione di cessione sottoscritta dal cedente e dal cessionario;
c) trasferimento di sede dell’azienda: l’autorizzazione al trasferimento è condizione essenziale per l’avvio di tale tipologia di vendita. Il trasferimento stesso deve avvenire entro 40 giorni dalla fine della vendita di liquidazione;
d) ristrutturazione e/o rinnovo dei locali: pratica edilizia approvata e/o elaborati relativi alla nuova sistemazione da cui risulti che la ristrutturazione e/o il rinnovo dei locali comporta l’esecuzione di rilevanti lavori tali da determinare la chiusura degli stessi per almeno 10 giorni consecutivi. L’avvio delle opere deve avvenire entro 30 giorni dalla fine della vendita;
e) rinuncia ad una merceologia: dichiarazione di rinuncia ad una merceologia di cui all’oggetto della propria licenza che è resa esecutiva dall’ Ufficio Industria, Artigianato e Commercio trascorsi 10 giorni dalla fine della vendita di liquidazione.
L’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio informa l’Osservatorio Prezzi e l’Osservatorio del Commercio della vendita di liquidazione.
Le vendite possono essere effettuate durante tutto l’anno per un periodo non superiore alle quattro settimane; nel caso di cessazione dell’attività commerciale o cessione dell’azienda la vendita può essere effettuata per un periodo non superiore alle otto settimane.
L’eventuale chiusura anticipata della vendita per esaurimento merci è resa nota dall’operatore commerciale all’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.

Art. 4 – Divieti e obblighi
A decorrere dalla data della comunicazione è fatto divieto di introdurre nei locali ulteriori merci, sia in conto acquisto sia in conto deposito, del genere di quelle per le quali viene effettuata la vendita di liquidazione.
Su ogni articolo oggetto di vendita di liquidazione sono indicati il prezzo praticato ordinariamente e lo sconto o ribasso, espresso in percentuale, o in alternativa il prezzo finale di vendita.
L’esercente che, effettuata una vendita di liquidazione per trasferimento sede ovvero per ristrutturazione e/o rinnovo dei locali, non proceda al trasferimento ovvero alla ristrutturazione così come previsto ai punti c) e d) di cui al precedente articolo, oltre alla applicazione delle sanzioni, non può effettuare una nuova vendita di liquidazione.

CAPO III
DELLE VENDITE DI FINE STAGIONE
Art. 5 – Generalità
Le vendite o saldi di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento in caso di mancata vendita entro una determinata stagione ovvero entro un breve periodo di tempo.
Le vendite di fine stagione possono essere effettuate dagli operatori commerciali al dettaglio esclusivamente dal 1° gennaio al 1° marzo e dal 1° luglio al 1° settembre.

Art. 6 – Modalità
L’effettuazione di vendita di fine stagione deve essere comunicata all’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio almeno 5 giorni prima dell’inizio dei saldi.
La comunicazione contiene le seguenti indicazioni:
a) data di inizio e di fine della vendita;
b) percentuale minima e massima di sconto che si intende praticare durante il periodo.
La presentazione al pubblico della vendita di fine stagione deve contenere esplicitamente l’indicazione della natura di detta vendita.
Su ogni articolo oggetto di vendita di fine stagione sono indicati il prezzo praticato ordinariamente e lo sconto o ribasso, espresso in percentuale, o in alternativa il prezzo finale di vendita.
L’eventuale chiusura anticipata della vendita per esaurimento merci è resa nota dall’operatore commerciale all’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.

CAPO IV
DELLE VENDITE PROMOZIONALI
Art. 7 – Generalità
Le vendite promozionali rientrano nelle iniziative messe in atto dall’operatore commerciale al dettaglio al fine di richiamare l’attenzione dei consumatori, in termini di rapporto qualità/prezzo, su uno o parte dei prodotti commercializzati.
Salvo quanto disposto all’articolo 9, tali tipi di vendite possono essere effettuate durante tutto l’anno, fatta eccezione nei quindici giorni precedenti il Natale e la Pasqua, per periodi limitati di 15 giorni consecutivi non ripetibili complessivamente per più di 4 volte nell’arco dell’anno.
La percentuale dello sconto applicabile può raggiungere al massimo il 30% del prezzo intero.

Art. 8 – Modalità
Salvo quanto disposto all’articolo 9, l’effettuazione di vendita promozionale deve essere comunicata all’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio almeno 10 giorni prima dell’inizio della stessa.
La comunicazione contiene le seguenti indicazioni:
a) data di inizio e di fine della vendita;
b) tipo e marca di prodotti posti in promozione con indicazione della relativa percentuale di sconto.
Il commerciante è tenuto ad informare l’utenza pubblicizzando la vendita ed indicando la sua durata.
Su ogni articolo oggetto di vendita promozionale sono indicati il prezzo praticato ordinariamente e lo sconto o ribasso, espresso in percentuale, o in alternativa il prezzo finale di vendita.
Ad eccezione dei casi di cui all’articolo 9, l’eventuale chiusura anticipata della vendita per esaurimento merci è resa nota dall’operatore commerciale all’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.

Art. 9 – Disposizioni particolari per la vendita di prodotti alimentari
Le vendite promozionali riguardanti i prodotti alimentari e di drogheria possono essere svolte in qualsiasi periodo dell’anno senza darne preventiva comunicazione all’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.
Nel caso in cui le vendite indicate al comma 1 siano effettuate per esitare in breve tempo eventuali prodotti prossimi alla scadenza, l’esercente provvede a darne adeguata informazione al consumatore.

CAPO V
DELLE VENDITE STRAORDINARIE
Art. 10 – Disposizioni per licenze artigianali
Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di artigianato, il titolare di licenza artigianale può effettuare vendite di liquidazione, di fine stagione, promozionali ai sensi del presente Decreto.

Art. 11 – Vendite sottocosto
Per vendita sotto costo si intende la vendita al pubblico, effettuata da operatori commerciali al dettaglio, di uno o più prodotti ad un prezzo inferiore rispetto a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato di ogni imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati.
Senza pregiudizio per la specifica politica dei prezzi, non è ammessa la vendita sotto costo come pratica commerciale ordinaria. Tale vendita è consentita esclusivamente nei termini di cui al presente articolo e solo per periodi limitati di 10 giorni non ripetibili complessivamente per più di 2 volte nell’arco dell’anno.
Gli operatori economici che intendono effettuare una vendita sotto costo ne danno comunicazione almeno 15 giorni prima dell’inizio della stessa all’Ufficio, Industria, Artigianato e Commercio precisandone i motivi.
La comunicazione contiene le seguenti indicazioni:
a) data di inizio e durata della vendita;
b) tipologia e quantitativo dei prodotti oggetto di vendita sotto costo.
Non è soggetta a comunicazione la vendita di:
a) prodotti alimentari freschi e deperibili;
b) prodotti alimentari qualora manchino meno di tre giorni alla data di scadenza o meno di quindici al termine minimo di conservazione;
c) prodotti tipici di festività tradizionali dopo la ricorrenza.
L’eventuale chiusura anticipata della vendita per esaurimento merci è resa nota dall’operatore commerciale all’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.

CAPO VI
DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

Art. 12 – Disciplina della pubblicità
Il venditore deve essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi pubblicità relativa sia alla composizione merceologica sia alla qualità delle merci vendute nonché agli sconti o ribassi dichiarati.
L’effettuazione di attività pubblicitaria relativa alle vendite disciplinate dal presente Decreto è consentita nei dieci giorni precedenti l’inizio e durante il periodo di svolgimento della vendita ad eccezione delle vendite di fine stagione per le quali è consentita la pubblicità solo durante il periodo di effettuazione delle stesse.
Nella pubblicità commerciale di prodotti alimentari sono indicate le caratteristiche, la qualità, la quantità ed il prezzo unitario, a peso o a misura.

Art. 13 – Disposizioni a tutela del consumatore
La pubblicità relativa alle vendite di cui al presente Decreto è effettuata, anche graficamente, in modo non ingannevole per il consumatore ed esplicita la durata della vendita stessa.
Al fine di non indurre il consumatore in errore, le merci offerte nelle vendite di cui ai precedenti Capi sono distinte e separate, in modo chiaro ed inequivocabile, da quelle che vengono poste in vendita alle condizioni ordinarie. Nel caso in cui tale separazione non sia possibile, la vendita ordinaria è sospesa.
I prezzi pubblicizzati sono praticati nei confronti dei compratori senza alcuna limitazione di quantità e senza l’abbinamento di vendite fino ad esaurimento delle scorte.
L’esaurimento delle scorte di talune merci durante il periodo di vendita è portato a conoscenza del consumatore con avvisi ben visibili dall’esterno del locale.
Nel caso in cui per una stessa tipologia di prodotto si pratichino prezzi di vendita diversi a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale voce merceologica, la pubblicità è effettuata indicando il prezzo più alto e più basso.
Qualora l’operatore indichi per una determinata tipologia di prodotto un solo prezzo, tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata sono venduti a tale prezzo.

Art. 14 – Disposizione integrativa
Qualora, alla luce dello sviluppo di nuove tecniche di commercializzazione o di comprovate esigenze contingenti, si presentassero in capo agli operatori titolari di licenza commerciale al dettaglio motivate necessità di effettuare vendite particolari non contemplate dal presente Decreto, gli interessati sono tenuti a presentare la relativa richiesta alla Commissione del Commercio ai fini dell’ottenimento di specifica autorizzazione.
In caso di accoglimento della domanda, la Commissione del Commercio può dettare prescrizioni in ordine alle modalità di effettuazione delle vendite di cui al comma 1.

Art. 15 – Comunicazioni
L’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio provvede ad inviare alla Polizia Civile, alla Gendarmeria, all’Ufficio Tributario ed all’Ufficio Affissioni comunicazione relativa alle vendite effettuate dagli operatori.

Art. 16 – Controlli e sanzioni
La vigilanza sulla corretta applicazione delle norme di cui al presente Decreto e la comminazione delle sanzioni di cui al comma 2 spetta all’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio a norma del Titolo V della Legge n. 65 del 2000 e successive modificazioni.
La violazione delle disposizioni di cui al presente Decreto comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa di cui all’articolo 76, comma 5 della Legge n.65 del 2000 e successive modificazioni; nei casi di recidiva e di recidiva reiterata nelle predette violazioni si applica quanto previsto dai commi 6, 7 e 8 del succitato articolo 76.
In caso di comunicazione, da parte dell’operatore economico interessato, non rispondente alle disposizioni di cui al presente Decreto, l’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio ha facoltà di inibire la vendita richiesta.

Art. 17 – Abrogazioni
E’ abrogato il Decreto 2 febbraio 1996 n.9.

Dato dalla Nostra Residenza, addì ………….. d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI

 

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