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Il fascicolo d’intervento Nel nome della sicurezza

da Redazione

E’ uno strumento utile alle aziende per la tutela del patrimonio. Nicola Ercolani: “Un’occasione per conoscere a fondo i rischi delle attività”.

La novità principale contenuta nel decreto delegato numero 125 del 17 settembre 2009 – che reca disposizioni relative all’individuazione delle attività, dei locali, depositi, impianti ed edifici a maggiore rischio in caso d’incendio – è l’introduzione dell’obbligo di redigere, aggiornare, conservare e trasmettere al Servizio Protezione Civile il “fascicolo d’intervento”.
L’aspetto veramente significativo riguarda il termine di 6 mesi per adempiere, che ora decorre dall’entrata in vigore del nuovo decreto (17 settembre 2009) che quindi da tempo sino al 17 marzo 2010. Ma una particolare attenzione merita il fascicolo di intervento, riguardante le attività, i locali, depositi, impianti ed edifici a maggior rischio di incendio rientranti nell’elenco, che, dovrà contenere la scheda informativa generale e gli elaborati grafici, da produrre in formato sia elettronico che cartaceo.
I soggetti sono tenuti alla conservazione di una copia del fascicolo di intervento e alla comunicazione, entro il termine di 15 giorni dall’avvenuta variazione, di ogni modifica rilevante relativa alle attività, agli edifici, locali, impianti e depositi, ai dati dei soggetti reperibili, e ad ogni altra informazione contenuta nel fascicolo di intervento già trasmesso al Servizio di Protezione Civile.
“La classificazione delle attività considerate a maggior rischio di incendio – spiega Nicola Ercolani, responsabile del servizio sicurezza dell’ANIS – deve essere considerata un valido strumento per una efficace attività di prevenzione a tutela dei lavoratori e, più in generale, della popolazione. Da non trascurare poi l’utilità di un tale monitoraggio per coloro che, in situazioni di emergenza, devono intervenire all’interno degli stessi stabilimenti. Questi soggetti hanno la necessità di conoscere la reale situazione che dovranno affrontare anche in considerazione della superficie territoriale sammarinese e della particolare ubicazione delle zone industriali, che spesso si trovano proprio in prossimità delle civili abitazioni”.
Non si tratta quindi di una disposizione atta a penalizzare le imprese, bensì un valore aggiunto, uno strumento utile per fotografare – con la corretta esposizione – il patrimonio di un’azienda. “Gli adempimenti, ad oggi limitati esclusivamente a dettagliare i processi primari e secondari aziendali inclusi tra quelli considerati a rischio di incendio – conferma Ercolani -, devono essere considerati dagli operatori non come unica e mera nuova incombenza legislativa, ma l’occasione per conoscere e valutare i rischi della propria attività. Attraverso queste attente valutazioni è così possibile individuare gli interventi più opportuni, anche a tutela del patrimonio aziendale”.
Alessandro Carli
 

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