Home FixingFixing Il made in Italy diventa dl

Il made in Italy diventa dl

da Redazione

Abrogato l’art. 17 della l. 99/2009 sull’indicazione di origine obbligatoria. Il DL pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Tanto tuonò, che alla fine piovve. Dopo un acceso e polemico dibattito tra istituzioni e categorie produttive – durato molti giorni e altrettante notti -, il Governo ha deciso di modificare la normativa sulla tutela del Made in Italy.
Tra le novità di maggior rilievo, l’istituzione di un made in Italy rafforzato, con una produzione “interamente” realizzata in Italia, soggetta a tutele e sanzioni specifiche in caso di violazioni.

La Gazzetta Ufficiale
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale numero 223 del giorno 25 settembre 2009 – il Decreto Legge 25 settembre 2009 numero 135.
L’articolo 16 riporta le attese indicazioni su “made in Italy e prodotti interamente italiani” e abroga l’articolo 17, della Legge del 31 luglio 2009, numero 99, che introduceva l’indicazione d’origine obbligatoria.
L’articolo 16 spiega che “si intende realizzato interamente in Italia il prodotto o la merce, classificabile come made in Italy ai sensi della normativa vigente”, e per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione e il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano. Il comma 3 dell’art. 16 annota che per uso dell’indicazione di vendita o del marchio “si intende la utilizzazione a fini di comunicazione commerciale ovvero l’apposizione degli stessi sul prodotto o sulla confezione di vendita o sulla merce dalla presentazione in dogana per l’immissione in consumo o in libera pratica e fino alla vendita al dettaglio”.
Chiunque fa uso di un’indicazione di vendita che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia, quale “100% made in Italy”, “100% Italia”, “tutto italiano”, in qualunque lingua espressa, “o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto, ovvero segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione” è punito, ferme restando le diverse sanzioni applicabili sulla base della normativa vigente, con le pene previste dall’articolo 517 del codice penale, aumentate di un terzo.
Tuttavia, i commi 5 e 6 dell’articolo 16 saranno applicati una volta decorsi 45 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, quindi mercoledì 11 novembre 2009.
In questo modo le modifiche che erano state introdotte il giorno 15 agosto non sono più valide e, almeno teoricamente, fino al giorno 11 novembre si creerà una situazione transitoria, in cui si gestirà il passaggio verso l’entrata in vigore dei commi 5 e 6, mentre si porrà rinnovata attenzione al concetto di prodotto “interamente realizzato in Italia”.
Il Decreto Legge 135, “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee” cerca di risolvere i problemi sorti con i cambiamenti introdotti dal comma 4, articolo 17, Legge 99, 31 luglio 2009, in cui si introduceva l’obbligo dell’indicazione di origine su tutti i prodotti recanti marchi aziendali italiani, ora abrogato ufficialmente.
A una prima lettura, sembra che continui la tendenza generale verso la tutela del “Made in Italy”. Solo l’interpretazione del testo, anche alla luce dei previsti decreti ministeriali, il confronto tra le varie categorie coinvolte e il dibattito politico che si svolgeranno inevitabilmente nei prossimi giorni, però, permetteranno di avere un quadro definitivo della situazione.
Alessandro Carli

Forse potrebbe interessarti anche:

Lascia un commento