Home FixingFixing Operatori doganali: cambiano le regole per San Marino

Operatori doganali: cambiano le regole per San Marino

da Redazione

Novità in vista per gli operatori economici che effettuando operazioni doganali: dal 1 luglio 2009 il passaggio alla dogana è vincolato al Codice Ue, il nuovo sistema EORI

Novità in vista per gli operatori economici che effettuando operazioni doganali: dal 1° luglio 2009 il passaggio alla dogana è vincolato al Codice Ue, il nuovo sistema EORI (Economic Operator Registration and Identification) ideato per rendere più semplici le procedure e il tracciamento elettronico delle attività doganali. Con questa novità, introdotta dal Reg. CE n. 312 del 16 aprile 2009, si mira a creare un ambiente elettronico unico per tutte le pratiche doganali. La nuova banca dati stabilisce che ciascun Stato membro dovrà attribuire un codice EORI ai soggetti stabiliti sul proprio territorio e ai soggetti di Paesi terzi che – per la prima volta – effettuano nel territorio dell’Ue un’operazione doganale. Il regolamento interessa gli operatori di San Marino, per i quali il codice EORI è arrivato come uno tsunami, senza alcun preavviso da parte dell’Esecutivo: anche l’operatore economico non stabilito nel territorio doganale della Comunità deve essere registrato prima di effettuare per la prima volta nella Ue una delle operazioni previste dall’art.4 del Reg. CE n.2454/1993, come modificato dal regolamento in oggetto. Gli operatori sammarinesi dovranno avere il proprio codice EORI. Ai fini della registrazione occorre presentare, presso un qualsiasi Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Dogane la richiesta di attribuzione del Codice EORI, redatta sull’apposito modello, nel quale occorre indicare il codice NACE che ogni azienda deve individuare sulla base della propria attività economica, nel regolamento CE 1893/2006. Il modulo di richiesta deve essere sottoscritto e presentato dal legale rappresentante ovvero da persona munita di apposita delega. In questo secondo caso dovrà essere presentata copia dei documenti d’identità del delegante e del delegato. Alla richiesta deve essere unito il certificato di vigenza della società. In tal senso l’ANIS si è interfacciata con la Cancelleria Commerciale affinché vengano rilasciati tali certificati con una procedura d’urgenza. Inoltre dovrà essere acconsentita la pubblicazione dei dati in quanto la Commissione – D.G. Taxud ha stabilito che provvederà alla pubblicazione, sul proprio sito delle informazioni anagrafiche dei soggetti registrati relative a: codice EORI attribuito; nome e cognome, ovvero alla ragione sociale; indirizzo completo di residenza o della sede legale. Il codice EORI è composto da un codice alfanumerico univoco per lo Stato membro che lo attribuisce, lungo al massimo 15 caratteri, preceduto dal codice ISO alfa 2 di tale Stato.

Alessandro Carli

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