Home FixingFixing Rifiuti speciali, definito l’iter per lo smaltimento

Rifiuti speciali, definito l’iter per lo smaltimento

da Redazione

Il 30 gennaio scadranno i 12 mesi richiesti da Bologna per l’apertura del centro di pretrattamento. Gli otto punti che le aziende del Titano devono seguire per una corretta procedura.

Ritorniamo ad affrontare il problema dei rifiuti speciali, anche in vista del 30 gennaio, quando scadranno i 12 mesi che Bologna ha dato a San Marino per creare un centro di pre-stoccaggio e pre-trattamento.Quadro normativo: nel 1995 a San Marino vengono emanati due importati provvedimenti legislativi: la legge 87/95, il cui Capo III è dedicato alla tutela dell’ambiente naturale e prevede una sezione, la III, che fa riferimento alla regolamentazione dei rifiuti solidi e liquidi. E il decreto di attuazione, il 108/95, che disciplina le modalità per l’ottenimento delle autorizzazioni alla produzione e/o alla detenzione dei rifiuti (allegato 5, che verrà successivamente modificato nel 2006 e nel 2008). L’azienda, in estrema sintesi, deve presentare una domanda di autorizzazione per la produzione delle diverse tipologie di rifiuto previa opportuna classificazione, da far recapitare al SIA, ora Dipartimento di Sanità Pubblica. Nel 2006, in Europa viene introdotto il Regolamento CE 1013/2006 che disciplina le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti. Ciò ha comportato per San Marino la necessità di adeguamento alle normative europee, con il Decreto Delegato 147/2008, che prevede l’adozione di un sistema di classificazione analoga a quella internazionale (denominata CER) e disciplina l’intera gestione dei rifiuti, provvedimento accolto con particolari favori dalla Regione Emilia-Romagna. Convenzioni con l’Italia La prima è datata 1994: il 16 marzo infatti viene sottoscritta la “Cooperazione nel campo della protezione ambientale”, che ha dato via a un accordo con la Regione Emilia-Romagna – siglato il 7 novembre 1995 – sui rifiuti solidi urbani (RSU). Nel settembre del 2000 vengono stipulati due successivi accordi: uno che riguarda lo smaltimento, l’altro imperniato sul recupero dei rifiuti speciali prodotti sul Titano. Accordi che consentono l’importazione e lo smaltimento in territorio italiano, previa stipula di intese con le regioni limitrofe. L’unica in essere – oggi – è quella con la Regione Emilia-Romagna, firmata a Palazzo Begni il 30 gennaio del 2008 e ratificata il 4 marzo dello stesso anno. Iter burocratico Ai fini dell’ottenimento del-l’autorizzazione a smaltire i rifiuti speciali nelle province della Regione Emilia-Romagna, le aziende sammarinesi dovranno compiere i seguenti passaggi: 1) verificare le diverse tipologie dei rifiuti prodotti, con particolare attenzione per tutti quelli che appartengono all’elenco verde predisposto dal Reg. CE 1013/2006, per i quali non è necessaria la notifica ma è sufficiente attenersi a quanto indicato dall’allegato 7 del regolamento europeo. 2) richiedere all’Autorità di spedizione di San Marino (Segreteria per il Territorio) i moduli di notifica (uno per ogni CER) e i moduli di movimento corrispondenti ai trasporti previsti in un anno solare. La richiesta deve essere accompagnata da una serie di informazioni necessarie agli organi competenti per rilasciare tutta la documentazione. 3) effettuare il pagamento delle spese istruttorie verso lo Stato di San Marino (50 euro per il documento di notifica, 20 euro per ogni documento di movimento) al momento del ritiro della modulistica sammarinese, che avverrà negli uffici della Segreteria di Stato per il Territorio. 4) predisporre un fascicolo (dossier) che conterrà i moduli di notifica e di movimento correttamente compilati, corredato da tutte le informazioni richieste dal Reg. CE 1013/2006 allegato 1C, parti I, II e III (oltre a tali documenti, tra le altre cose dovranno essere inserite anche le autorizzazioni con il vettore che trasporterà i rifiuti e con lo smaltitore; l’itinerario che il vettore compirà; il contratto tra il destinatario e il notificatore, copia della fideiussione o dell’assicurazione bancaria in favore dell’Eccellentissima Camera così come previsto dagli allegati 5 e 6 del decreto 147). 5) consegnare alla Segreteria di Stato per il Territorio il fascicolo che, dopo un’accurata valutazione e successiva approvazione, verrà inviato alle Province emiliano-romagnole, presso le quali avverrà lo smaltimento dei rifiuti. Contestualmente occorre effettuare i pagamenti per le spese istruttorie per il trasporto dei rifiuti transfrontalieri alle province della Regione Emilia-Romagna nelle quali verrà effettuato lo smaltimento (258,23 euro). 6) ottenere l’autorizzazione da parte della singola provincia per il tramite dell’Autorità di spedizione (la Segreteria di Stato per il Territorio) che consegnerà il modulo di movimento, fondamentale per poter effettuare la spedizione. 7) dare corso al trasporto attraverso un vettore e/o smaltitore preventivamente contattato, in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni. 8) ricevere l’attestazione del-l’avvenuto smaltimento (o di altra diversa operazione intermedia) con il ritorno della quarta copia del documento di trasporto (ex formulario), indispensabile per dar luogo allo svincolo della garanzia finanziaria o assicurazione equivalente.

Alessandro Carli

Forse potrebbe interessarti anche:

Lascia un commento